§ 87.5.3 - D.Lgs.Lgt. 4 agosto 1945, n. 472.
Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.5 organi sociali
Data:04/08/1945
Numero:472


Sommario
Art. 1.      Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, o di [...]
Art. 2.      Le società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste [...]
Art. 3.      A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'art. 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i [...]
Art. 4.      Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano nelle loro funzioni, sono [...]
Art. 5.      Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una [...]
Art. 6.      L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni [...]
Art. 7.      Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e siano quindi dichiarati decaduti dalla carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma [...]
Art. 8.      Ai provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato


§ 87.5.3 - D.Lgs.Lgt. 4 agosto 1945, n. 472. [1]

Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private

(G.U. 28 agosto 1945, n. 103)

 

 

     Art. 1.

     Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore ad un milione, nè possono essere nominati liquidatori delle società medesime:

     1) coloro che hanno riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

     2) coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

     3) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

     4) coloro che hanno rivestito una delle cariche fasciste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 20 del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nonchè coloro nei confronti dei quali siano stati avocati profitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

     5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

     Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

 

          Art. 2.

     Le società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso, nonchè le società di qualsiasi tipo, nelle quali l'unico socio si trovi nelle condizioni suddette, non possono concorrere ad appalti di opere pubbliche, nè conseguire concessioni di pubblici servizi, restando validi i rapporti in corso per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

 

          Art. 3.

     A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'art. 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra abbiano preso posizione ostile al fascismo e abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

     Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato e di due cittadini di comprovata probità e di sicuro passato antifascista, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     Possono essere nominati due membri supplenti designati dalle organizzazioni sindacali suddette.

     La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

     I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa ed effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

     Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio ai sensi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

 

          Art. 4.

     Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano nelle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 20.000.000; le stesse pene si applicano a coloro che trovandosi nelle condizioni predette, assumano le cariche indicate nel primo comma dell'art. 1 [2].

     I sindaci delle società predette, i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori della società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 10.000.000; le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società, nominato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio [3].

     Gli amministratori o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi, sono puniti con le pene stabilite nel primo comma.

 

          Art. 5.

     Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo e darne comunicazione agli interessati con lettera raccomandata.

     Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare con suo decreto, l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente: il decreto è notificato all'interessato. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovino nelle condizioni prevedute nello stesso articolo.

     Chi omette di fare la richiesta dichiarazione entro il termine prescrittogli, o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

 

          Art. 6.

     L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

     I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

 

          Art. 7.

     Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e siano quindi dichiarati decaduti dalla carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo stesso non possono ricoprire i posti di direttore, tecnico ed amministrativo, di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di institore o di impiegato munito di procura nelle società in cui ricoprivano le cariche suddette od in società ad esse collegate, indicate nell'art. 1.

 

          Art. 8.

     Ai provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3]  Comma già modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e così ulteriormente modificato dell'art. 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.