§ 87.2.14 - D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56.
Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.2 bilanci
Data:31/03/2011
Numero:56


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87
Art. 3.  Disposizioni finali


§ 87.2.14 - D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 56.

Attuazione della direttiva 2009/49/CE che modifica le direttive 78/66/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati.

(G.U. 28 aprile 2011, n. 97)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva n. 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, recante attuazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69, e in particolare l'articolo 41;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

     1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29.»;

     b) al comma 4, primo periodo, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 87

     1. All'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Non sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel terzo comma dell'articolo 2.».

 

     Art. 3. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate per la finanza pubblica.