§ 5.1.38 - Direttiva 18 giugno 2009, n. 49.
Direttiva n. 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:18/06/2009
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifica della direttiva 78/660/CEE
Art. 2.  Modifica della direttiva 83/349/CEE
Art. 3.  Recepimento
Art. 4.  Entrata in vigore
Art. 5.  Destinatari


§ 5.1.38 - Direttiva 18 giugno 2009, n. 49.

Direttiva n. 2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l’obbligo di redigere conti consolidati

(G.U.U.E. 26 giugno 2009, n. L 164)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nelle conclusioni della presidenza, il Consiglio europeo dell’ 8 e 9 marzo 2007 ha sottolineato l’importanza della riduzione degli oneri amministrativi per stimolare l’economia europea, specialmente in considerazione dei benefici per le società di piccole e medie dimensioni. Esso ha evidenziato la necessità di un forte sforzo congiunto sia da parte dell’Unione europea che degli Stati membri per ridurre gli oneri amministrativi.

 

(2) La contabilità e la revisione contabile sono state individuate come settori in cui gli oneri amministrativi che gravano sulle società nella Comunità possono essere ridotti.

 

(3) La comunicazione della Commissione del 10 luglio 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le società in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile individua le modifiche da apportare alla quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società [3], e alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati [4]. Si è cercato in particolare di alleviare ulteriormente gli oneri in materia di informativa finanziaria a carico delle società di piccole e medie dimensioni.

 

(4) In passato modifiche sono state introdotte per permettere alle società che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE di utilizzare metodologie contabili conformi ai principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS). A norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali [5], le società, i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro, sono tenute a redigere i loro conti consolidati secondo gli IFRS e sono pertanto esentate dalla maggior parte delle prescrizioni sancite dalle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, tali direttive costituiscono ancora la base della contabilità delle società di piccole e medie dimensioni della Comunità.

 

(5) Le società di piccole e medie dimensioni sono spesso soggette alle stesse norme che si applicano alle società più grandi, ma le loro specifiche esigenze in materia contabile sono state raramente analizzate. In particolare, le società sono preoccupate del crescente numero di prescrizioni in materia di comunicazione. La moltiplicazione delle norme in materia di informativa finanziaria crea oneri finanziari e può ostacolare l’utilizzo efficiente dei capitali a fini produttivi.

 

(6) L’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 ha anche messo in rilievo la necessità di chiarire il legame tra le norme contabili enunciate dalla direttiva 83/349/CEE e gli IFRS.

 

(7) Quando le spese di impianto e di ampliamento possono essere iscritte all’attivo, l’articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE prescrive che tali spese siano commentate nell’allegato. Le piccole società possono essere esonerate dall’obbligo di comunicazione conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, di tale direttiva. Per ridurre gli oneri amministrativi inutili, dovrebbe altresì essere possibile esentare dall’obbligo di comunicazione le società di medie dimensioni.

 

(8) La direttiva 83/349/CEE impone alle imprese madri di redigere conti consolidati anche se l’unica impresa figlia o tutte le imprese figlie nel loro insieme presentano un interesse irrilevante ai fini dell’articolo 16, paragrafo 3, di tale direttiva. Ne consegue che dette imprese rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1606/2002 e che, pertanto, sono tenute a redigere bilanci consolidati secondo gli IFRS. Tale obbligo è considerato oneroso nel caso delle imprese madri che abbiano solo imprese figlie che presentano un interesse irrilevante. Pertanto, un’impresa madre dovrebbe essere esentata dall’obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione qualora essa abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante. Anche se è opportuno eliminare tale obbligo statutario, le imprese madri dovrebbero continuare a poter redigere di propria iniziativa conti consolidati e una relazione annuale consolidata.

 

(9) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ridurre gli oneri amministrativi derivanti dal rispetto da parte delle società di medie dimensioni di taluni obblighi di comunicazione e dal rispetto da parte di talune società della Comunità dell’obbligo di redigere conti consolidati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE.

 

(11) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [6], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Modifica della direttiva 78/660/CEE

All’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

 

"Gli Stati membri possono autorizzare le società di cui all’articolo 27 ad omettere le indicazioni prescritte dagli articoli 34, paragrafo 2 e 43, paragrafo 1, punto 8."

 

     Art. 2. Modifica della direttiva 83/349/CEE

All’articolo 13 della direttiva 83/349/CEE è inserito il seguente paragrafo:

 

"2 bis. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, e gli articoli 5 e 6, un’impresa madre disciplinata dal diritto nazionale di uno Stato membro che abbia solo imprese figlie che presentino, individualmente e nel loro insieme, un interesse irrilevante nei riguardi dell’obiettivo dell’articolo 16, paragrafo 3, è esentata dall’obbligo di cui all’articolo 1, paragrafo 1."

 

     Art. 3. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1 gennaio 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 5. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 77 del 31.3.2009, pag. 37.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 11 maggio 2009.

 

[3] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

 

[4] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

 

[5] GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

 

[6] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.