§ 86.15.8 - Legge 20 marzo 1968, n. 419.
Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:20/03/1968
Numero:419


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 86.15.8 - Legge 20 marzo 1968, n. 419.

Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(G.U. 19 aprile 1968, n. 100).

 

     Art. 1.

     Alle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 292, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

     "E' resa obbligatoria la vaccinazione antitetanica:

     a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;

     b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;

     c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita [1] .

     Il Ministro per la sanità è autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanità".

     Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

     "Nei bambini di regola la vaccinazione antitetanica deve essere associata alla vaccinazione antidifterica a mezzo di vaccino misto antitetanico-antidifterico".

     All'articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "ai bambini della prima infanzia in contemporaneità alla vaccinazione antidifterica e".

     L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     "Nei soggetti appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione o rivaccinazione antitetanica è eseguita a cura ed a spese degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie.

     Per la vaccinazione e rivaccinazione dei soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 1 si provvede ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301.

     Nei bambini di cui alla lettera c) dell'art. 1 della presente legge la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica è eseguita gratuitamente. Alla esecuzione delle vaccinazioni e rivaccinazioni dei bambini provvedono i comuni con i servizi già esistenti per le altre vaccinazioni. La fornitura di vaccino ai comuni è regolata dalle disposizioni dell'art. 2 della legge 6 giugno 1939, n. 891".

     Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente art. 3-bis:

     "Tra i documenti prescritti per l'ammissione alle scuole primarie e secondarie sono compresi i certificati di aver subito la vaccinazione mista antitetanica-antidifterica e, quando del caso, le inoculazioni di richiamo.

     Analoghi certificati sono prescritti per l'ammissione alle altre collettività infantili e giovanili di qualsiasi specie".

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la sanità è autorizzato ad inserire, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel regolamento di cui all'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 292, le norme relative alla qualità del vaccino misto antitetanico-antidifterico ed alle modalità di esecuzione della vaccinazione e rivaccinazione.

 

          Art. 3.

     La persona che esercita la patria potestà o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui è ricoverato o la persona cui il bambino è stato affidato da un istituto di pubblica assistenza è responsabile dell'osservanza della presente legge.

     [Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000] [2].


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 27 aprile 1981, n. 166.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.