§ 86.15.B - Legge 27 aprile 1981, n. 166.
Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.15 trattamenti sanitari obbligatori
Data:27/04/1981
Numero:166


Sommario
Art. 1.      La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:
Art. 2.      L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:


§ 86.15.B - Legge 27 aprile 1981, n. 166.

Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria.

(G.U. 2 maggio 1981, n. 119)

 

     Art. 1.

     La lettera c) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:

     "c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita".

 

          Art. 2.

     L'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:

     "Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale".