§ 86.11.13 - Legge 30 gennaio 1963, n. 70 .
Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di specialità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:30/01/1963
Numero:70


Sommario
Art. 1.      Le rette di spedalità, dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai [...]
Art. 2.      Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per [...]
Art. 3.      Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi [...]
Art. 4.      Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le [...]
Art. 5.      I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalità non inferiore [...]
Art. 6.      Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 [...]
Art. 7.      Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 è stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, [...]


§ 86.11.13 - Legge 30 gennaio 1963, n. 70 [1] .

Norme sulle anticipazioni da parte dello Stato delle rette di specialità dovute dai Comuni agli ospedali e cliniche universitarie.

(G.U. 21 febbraio 1963, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     Le rette di spedalità, dovute per legge e per convenzione dai Comuni agli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso, sono anticipate dallo Stato sino al 30 giugno 1967, con diritto di rivalsa verso i Comuni debitori.

 

          Art. 2.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è iscritto annualmente sino all'esercizio finanziario 1966-67 incluso, il fondo occorrente per l'attuazione della presente legge.

     Il Ministero dell'interno d'intesa col Ministero della sanità dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

     Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto d'intesa col medico provinciale in base ad elenchi mensili di spedalità redatti e resi esecutivi nei modi di cui all'art. 35 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

 

          Art. 3.

     Il prefetto, entro il mese di luglio di ogni anno, notifica, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai Comuni della Provincia debitori e ai rispettivi esattori delle imposte l'importo delle anticipazioni effettuate agli ospedali o alle cliniche universitarie della Provincia, con la indicazione per ogni spedalità di tutti i dati contenuti negli elenchi di cui all'art. 2.

     Per i Comuni debitori appartenenti ad altre Province, il prefetto che ha effettuato le anticipazioni ne comunica l'importo, con i dati di cui al comma precedente, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono, entro il mese di agosto di ogni anno, alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.

     I prefetti, entro il mese di settembre di ogni anno comunicano alle Intendenze di finanza e al Ministero dell'interno l'ammontare complessivo delle somme dovute dai singoli Comuni delle rispettive Province.

 

          Art. 4.

     Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale a cominciare dall'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute, sono tenuti a versare presso le sezioni di tesoreria provinciale, contemporaneamente alle rate delle imposte erariali, un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, prelevando l'importo corrispondente dal gettito delle sovrimposte comunali.

     Qualora i relativi ruoli non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli di altre imposte comunali.

     In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze di finanza applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge.

 

          Art. 5.

     I Comuni sono tenuti ad iscrivere nei rispettivi bilanci di previsione dell'esercizio finanziario successivo alle notifiche ricevute un fondo per spedalità non inferiore alle somme che gli esattori comunali debbono versare nel corso dell'esercizio stesso a norma del precedente art. 4.

     Le iscrizioni omesse, ritardate o incomplete, sono effettuate o regolarizzate d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa.

     Entro sei mesi dalla notifica di cui all'art. 3 i Comuni interessati debbono promuovere i provvedimenti necessari per la rivalsa delle spese di spedalità verso coloro che vi siano tenuti a norma di legge. L'importo delle spedalità da recuperare è stanziato fra le entrate del bilancio di previsione dei Comuni medesimi.

 

          Art. 6.

     Ferma restando la competenza della Regione Trentino-Alto Adige a provvedere con fondi propri, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1959, n. 97, alle anticipazioni delle rette di spedalità previste dall'art. 1 della presente legge, la Regione medesima, per le spedalità dovute da Comuni che non appartengano al suo territorio, comunica l'importo delle anticipazioni effettuate, con le indicazioni relative ad ogni spedalità, ai prefetti territorialmente competenti, i quali provvedono alle notifiche ai Comuni e agli esattori interessati.

     Gli esattori delle imposte, nei modi e nei termini di cui all'art. 4 della presente legge, sono tenuti a versare alla Regione Trentino-Alto Adige l'importo delle somme dovute da ciascun Comune ai sensi del comma precedente.

 

          Art. 7.

     Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 è stabilito in lire 15 miliardi a carico del fondo globale [2].

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1962 e con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, nella legge 9 aprile 1953, n. 307, nella legge 8 luglio 1957, n. 579 e nella legge 2 aprile 1958, n. 293.

     Nulla è innovato alle norme vigenti per il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma.

 


[1]  Le disposizioni di cui alla presente legge sono state prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 1972 dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1971, n. 1045.

[2]  Il fondo di cui al presente comma è stabilito in lire 20.000.000.000, sia per l'esercizio finanziario 1971 che per l'esercizio finanziario 1972, dall'art. 2 della L. 6 dicembre 1971, n. 1045.