§ 86.11.11 - Legge 8 luglio 1957, n. 579.
Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:08/07/1957
Numero:579


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, richiamate in vigore dalla legge 9 [...]
Art. 2.      L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue
Art. 3.      L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue
Art. 4.      Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 10 miliardi


§ 86.11.11 - Legge 8 luglio 1957, n. 579.

Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di spedalità ai nosocomi della Repubblica.

(G.U. 25 luglio 1957, n. 184)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, richiamate in vigore dalla legge 9 aprile 1953, n. 307, con effetto fino al 30 giugno 1957, sono prorogate al 30 giugno 1962, con le aggiunte e le modifiche contenute nella presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue:

     "Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente - sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso - un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e successive proroghe.

     Il Ministero dell'interno dispone il riparto del fondo stesso tra le Province della Repubblica, in relazione alle necessità del servizio.

     Le anticipazioni sulle somme assegnate a ciascuna Provincia sono effettuate dal prefetto in base ad elenchi di spedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore".

 

          Art. 3.

     L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è modificato come segue:

     "I prefetti trasmettono di volta in volta al Ministero dell'interno le schede degli addebiti relative alle spedalità consumate dagli indigenti presso i nosocomi delle rispettive Province e risultanti dalle schede stesse.

     Il Ministero, entro il 31 luglio di ciascun anno, notifica alle Amministrazioni comunali ed ai rispettivi esattori, tramite le competenti Prefetture, gli importi di cui alle dette schede.

     I prefetti, entro quindici giorni dalla notifica indicata al comma precedente, sono tenuti a comunicare alle Intendenze di finanza l'ammontare complessivo dovuto dai singoli Comuni compresi nelle rispettive Province.

     Gli esattori delle imposte, ad ogni scadenza bimestrale, a cominciare dall'esercizio finanziario successivo, curano il versamento, presso le sezioni di Tesoreria provinciale, di un sesto delle somme dovute da ciascun Comune, versando in meno al Comune stesso l'importo corrispondente.

     Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto od in parte, imputato ai ruoli della imposta comunale.

     In caso di inadempienza da parte degli esattori, le Intendenze applicano a loro carico le sanzioni stabilite a norma di legge".

 

          Art. 4.

     Il fondo di cui all'art. 2 della presente legge è stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 10 miliardi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno.