§ 86.4.153 – D.M. 29 maggio 1998, n. 227.
Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.4 personale
Data:29/05/1998
Numero:227


Sommario
Articolo unico.      1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, [...]
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Conferimento dell'incarico.
Art. 3.  Incompatibilità.
Art. 4.  Massimale orario.
Art. 5.  Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico.
Art. 6.  Cessazione e sospensione dell'incarico.
Art. 7.  Doveri e compiti dello specialista.
Art. 8.  Provvedimenti disciplinari.
Art. 9.  Mobilità.
Art. 10.  Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni.
Art. 11.  Indennità di accesso.
Art. 12.  Aggiornamento professionale obbligatorio.
Art. 13.  Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.
Art. 14.  Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa.
Art. 15.  Sostituzioni.
Art. 16.  Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo.
Art. 17.  Riscossione delle quote sindacali.
Art. 18.  Compensi ed indennità.
Art. 19.  Indennità di disponibilità.
Art. 20.  Premi di operosità e di collaborazione.
Art. 21.  Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.
Art. 22.  Trattamento economico per varie prestazioni.
Art. 23.  Conferimento dell'incarico.
Art. 24.  Massimale orario e limitazioni.
Art. 25.  Incompatibilità.
Art. 26.  Compiti del medico generico.
Art. 27.  Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni.
Art. 28.  Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico.
Art. 29.  Mobilità.
Art. 30.  Compensi ed indennità - Quote di carovita.
Art. 31.  Contributo ENPAM.
Art. 32.  Commissione consultiva centrale.
Art. 33.  Norma transitoria n. 1.
Art. 34.  Oneri di spesa.


§ 86.4.153 – D.M. 29 maggio 1998, n. 227.

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

(G.U. 14 luglio 1998, n. 162, S.O.).

 

     Articolo unico.

     1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori a gestione diretta per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1995-1997, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

 

 

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE,

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI

TRA IL MINISTERO DELLA SANITA' ED I MEDICI AMBULATORIALI,

SPECIALISTI E GENERICI, OPERANTI NEGLI AMBULATORI

DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SANITA'

PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE

AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

 

          Art. 1. Campo di applicazione.

     1. I rapporti con i medici specialisti e generici che operano negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della sanità - uffici competenti per il servizio di assistenza sanitaria e medico-legale ai naviganti (di seguito denominati uffici SASN) - a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali operanti nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto leglslativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e dall'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti, di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della sanità ai fini dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali specialistiche, generiche e di medicina legale, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, del decreto ministeriale 22 febbraio 1984 e del decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704.

     2. I medici specialisti e generici convenzionati, ai quali è comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal medico territorialmente responsabile del presidio ambulatoriale ove operano.

     3. Ai medici generici ambulatoriali si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II che seguono.

     4. Il presente regolamento disciplina i rapporti dei medici ambulatoriali convenzionati per il periodo 1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1997.

 

Capo I

Medici specialisti ambulatoriali

 

          Art. 2. Conferimento dell'incarico.

     1. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di medico specilista ambulatoriale, trasmette al Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale la domanda o le domande presentate da medici interessati al conferimento dell'incarico esprimendo, per ciascuna di esse, un sintetico giudizio complessivo sull'idoneità o meno del medico a ricoprire l'incarico da conferire ed indicando il medico ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:

     1) attività svolta come medico specialista presso uno degli ambulatori a diretta gestione di un ufficio SASN, con riferimento anche alla durata del servizio prestato;

     2) attività svolta come medico specialista supplente presso uno degli ambulatori di cui al punto precedente;

     3) attività medica svolta presso strutture sanitarie universitarie;

     4) attività medica svolta presso strutture pubbliche;

     5) attività svolta in qualità di medico fiduciario incaricato dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante;

     6) iscrizione nella graduatoria provinciale di cui all'art. 8 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996;

     7) voto di laurea;

     8) voto di specializzazione;

     9) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

     2. Il direttore del suindicato dipartimento, se ritiene idonea, ai fini della scelta da operare, l'indicazione del competente ufficio SASN, autorizza il conferimento dell'incarico a tempo determinato, per la durata di tre mesi, al medico come sopra individuato.

     3. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia delle quali una deve essere restituita dallo specialista con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

     Il suindicato ufficio dà comunicazione al Comitato competente per territorio di cui all'art. 11, dell'accordo approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, dell'avvenuto conferimento dell'incarico al medico come sopra nominato.

     4. La mancata restituzione, entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante sull'avviso di ricevimento, di una delle due copie della lettera di incarico sottoscritta per accettazione equivale a non accettazione dell'incarico stesso.

     5. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, il medico deve rilasciare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo art. 3 del presente regolamento.

     6. Durante il periodo di prova allo specialista compete lo stesso trattamento economico previsto per lo specialista confermato nell'incarico.

     7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Tale incarico non costituisce titolo di priorità per l'attribuzione dei turni disponibili di cui all'art. 10 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     8. La mancata conferma o la trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato è comunicata tempestivamente al competente comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     9. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

     10. In caso d'accoglimento dell'istanza il Ministero della sanità risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro specialista e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza di riesame dello specialista sostituito.

     11. In caso di urgenza il Ministero della sanità può conferire incarichi provvisori comunque non superiori a tre mesi e non rinnovabili in attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti.

 

          Art. 3. Incompatibilità.

     1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 2 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 l'incarico non può essere conferito al sanitario che svolga attività di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della sanità.

 

          Art. 4. Massimale orario.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.

 

          Art. 5. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico.

     1. Per mutate esigenze di servizio, qualora sia possibile applicare l'istituto della mobilità, di cui al successivo art. 9, il Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno un mese, nonché al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. Ove non sia possibile far luogo all'istituto della mobilità, si può procedere alla revoca dell'incarico con le modalità innanzi indicate.

     2. Contro i provvedimenti di riduzione di orario o revoca dell'incarico è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

     3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

     4. Il Ministero della sanità, sentita la commissione di cui all'art. 32 del capo II, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato e al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     5. Per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione esclusivamente in caso di mutate esigenze di servizio conseguenti a straordinarie modificazioni del traffico marittimo od aereo e previa l'applicazione dell'istituto della mobilità di cui al successivo art. 9.

     6. La procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialità abbia la minore anzianità di servizio.

 

          Art. 6. Cessazione e sospensione dell'incarico.

     1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 6 e 7 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, nel caso previsto dal comma 1, lettera c) dell'art. 7 la riammissione in servizio dello specialista deve essere disposta dal direttore del competente dipartimento del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 32 del presente regolamento nel più breve tempo possibile.

 

          Art. 7. Doveri e compiti dello specialista.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 lo specialista, per la parte di competenza, deve:

     a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

     b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneità al lavoro;

     c) svolgere attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

     d) prescrivere le specialità ed i prodotti galenici;

     e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

     f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attività e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;

     g) effettuare le visite mediche di 1ª, 2ª e 3ª classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.

 

          Art. 8. Provvedimenti disciplinari.

     1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'art. 14 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     2. Avverso la decisione è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, al direttore del suindicato dipartimento del Ministero della sanità, il quale, sentita la commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

     3. In attesa della definizione del procedimento di cui al comma precedente, può essere disposta la riammissione temporanea in servizio del medico, nei confronti del quale sia stata erogata la sanzione di sospensione del rapporto o di revoca dell'incarico.

     4. L'esito del procedimento disciplinare è comunicato al comitato di cui all'art. 11 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, nonché all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.

 

          Art. 9. Mobilità.

     1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ha la facoltà di avvalersi dell'istituto della mobilità previsto dall'art. 4 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente art. 5. Il relativo provvedimento va comunicato al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo suindicato.

     2. L'eventuale opposizione al provvedimento di cui sopra è presentata al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

     3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per lo stesso, in altra struttura ministeriale.

 

          Art. 10. Aumenti di orario - Istituzione di nuovi turni.

     1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - interpella prioritariamente il medico (o i medici nell'ordine di anzianità di servizio presso l'Ufficio SASN) titolare di incarico nel servizio medesimo al fine di conferirgli l'aumento di orario.

     2. Qualora il medico interpellato accetti l'aumento di orario, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ne dà comunicazione al comitato di cui all'art. 11 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     3. Qualora il medico interpellato dichiari la propria indisponibilità o non sia in condizioni di acquisire l'aumento di orario il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

     4. Qualora sia necessario procedere alla istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità vi provvede ai sensi del citato art. 2.

     5. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono agli aumenti di orario dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

 

          Art. 11. Indennità di accesso.

     1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 35 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, qualora il medico svolga per il Ministero della sanità un incarico, al di fuori del comune di residenza, in un comune dove svolge attività anche per conto degli enti pubblici che adottano la convenzione predetta e per la quale percepisce dagli enti medesimi l'indennità di accesso, tale indennità sarà a carico del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - e degli enti predetti in proporzione alle ore dei rispettivi incarichi.

     2. Allo specialista che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto, non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico. Resta ferma la norma finale n. 8 dell'accordo emanato con decreto dei Presidente della Repubblica n. 500/1996.

 

          Art. 12. Aggiornamento professionale obbligatorio.

     1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della sanità sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale per la durata di 32 ore annue.

     2. I medici che operano anche per le Aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'art. 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

     3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.

     4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.

     5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte ai sensi del comma 5 dell'art. 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     6. E' in facoltà dell'Ufficio SASN competente autorizzare, senza oneri a carico dello stesso, per l'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti delle ore di cui al comma 1, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da università, ospedali, istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari.

 

          Art. 13. Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi.

     1. Il Ministero della sanità assicura i medici comunque operanti nei propri ambulatori secondo quanto disposto dall'art. 29 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 nonché per l'attività di cui al punto e) dell'art. 7 del presente regolamento. La polizza è portata a conoscenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

 

          Art. 14. Rapporti con i sindacati firmatari dell'intesa.

     1. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - a richiesta scritta dei sindacati firmatari dell'accordo reso esecutivo con il presente regolamento, riconosce al medico che ricopre incarichi sindacali brevi permessi retribuiti, da concedersi di volta in volta fatte salve le esigenze di servizio.

     2. I permessi di cui al comma precedente sono considerati come attività di servizio ed hanno piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 15. Sostituzioni.

     1. Per le sostituzioni trova applicazione l'art. 28 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 modificato nel primo, secondo e terzo comma come segue.

     2. Per le sostituzioni di durata non superiore a trenta giorni, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - assegna l'incarico di supplenza al medico designato dall'interessato, riconosciuto idoneo dal suindicato ufficio. Per le sostituzioni di durata superiore a trenta giorni o nei casi in cui, per giustificati motivi, il medico non abbia provveduto alla designazione del sostituto, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - conferisce l'incarico di supplenza ad un medico comunque disponibile.

     3. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ha, in ogni caso, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di soprassedere all'assegnazione di incarichi di supplenza. L'incarico di sostituzione non può superare, di norma, la durata di sei mesi e non è rinnovabile.

     4. Nei confronti del medico supplente non operano i motivi di incompatibilità di cui all'art. 3 del presente regolamento.

 

          Art. 16. Contributo ENPAM e compenso aggiuntivo.

     1. Per quanto concerne il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     2. Agli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale disciplinata dal presente accordo o da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 è corrisposto, ai sensi dell'art. 31 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, un compenso aggiuntivo determinato con i criteri di cui all'art. 33 dell'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316 (quote di carovita).

     3. Nel caso di sussistenza di più rapporti disciplinati da accordi diversi da quelli richiamati al precedente comma 2, il medico deve optare tra il compenso aggiuntivo di cui al precedente comma 2 e quello, comunque denominato (indennità integrativa speciale, quote di carovita, compenso aggiuntivo o similari), corrisposto quale meccanismo automatico di adeguamento dei compensi al costo della vita ai sensi dei relativi accordi.

 

          Art. 17. Riscossione delle quote sindacali.

     1. Per quanto concerne la riscossione delle quote sindacali si applica il disposto dell'art. 39 dell'accordo emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. In particolare il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - su espressa delega dei medici interessati effettua le trattenute delle quote sindacali e le versa direttamente all'organizzazione sindacale indicata dal medico, con le modalità che dalla stessa verranno indicate.

     2. Restano in vigore le deleghe già rilasciate.

 

          Art. 18. Compensi ed indennità.

     1. Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 30 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ed ai fini della determinazione del trattamento economico connesso all'anzianità di servizio, l'ufficio SASN competente riconosce l'eventuale maggiore anzianità in atto acquisita dallo specialista incaricato presso le Aziende U.S.L. o altri enti pubblici che adottino l'anzidetto accordo.

 

          Art. 19. Indennità di disponibilità.

     1. Ove ne ricorrano le condizioni, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - corrisponde allo specialista titolare di incarico l'indennità prevista dall'art. 32 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     2. La corresponsione di detta indennità da parte degli enti pubblici che adottano il predetto accordo a favore dello specialista che sia titolare di incarico anche presso tali enti, non preclude analoga corresponsione da parte del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente.

 

          Art. 20. Premi di operosità e di collaborazione.

     1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 38 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.

     2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 36 del suindicato accordo.

 

          Art. 21. Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale.

     1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attività connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresì conto della necessità di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della Sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, ai medici ambulatoriali è corrisposta la somma di L. 2.000 per ogni ora di attività effettivamente espletata.

     2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 nella misura maturata a tale data per effetto dell'art. 21 dell'accordo approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai compensi di cui ai commi precedenti sono apportati incrementi nella misura percentuale appresso indicata:

     3,5%, dal 1° gennaio 1995;

     un ulteriore 2,5% dal 1° dicembre 1995;

     un ulteriore 1,6% dal 1° gennaio 1996;

     un ulteriore 3,5% dal 1° settembre 1996;

     un ulteriore 3% dal 1° settembre 1997.

     4. Non trova applicazione l'art. 17 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996, salvo che per i consulti a domicilio.

 

          Art. 22. Trattamento economico per varie prestazioni.

     1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell'art. 7 del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale:

     a) visita a bordo di nave in porto L. 30.000;

     b) visita a bordo di nave in rada L. 77.000;

     c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione L. 165.000.

 

Capo II

Medici generici ambulatoriali

 

          Art. 23. Conferimento dell'incarico.

     1. Il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico generico ambulatoriale, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo delle sedi di Napoli, Genova o Trieste dell'ufficio SASN competente, in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

     Detto avviso va, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria competente per territorio e della struttura dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, dandone comunicazione all'ordine provinciale dei medici.

     2. I medici aspiranti all'incarico di medico generico ambulatoriale devono inoltrare entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, all'ufficio SASN competente apposita domanda specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale.

     3. Nella domanda devono, inoltre, elencare gli incarichi professionali conferiti, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

     4. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo.

     5. I medici aspiranti all'incarico non devono di norma aver superato il cinquantesimo anno di età, devono essere iscritti all'albo professionale e non devono trovarsi in alcuna delle incompatibilità di cui al successivo art. 24.

     6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei requisiti e titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri generali determinati con decreto ministeriale 21 giugno 1993 di seguito nell'ordine elencati:

     1) attività svolta in qualità di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione degli Uffici SASN con riferimento anche alla durata del servizio prestato;

     2) attività svolta in qualità di medico supplente presso un ambulatorio di cui al precedente punto 1;

     3) attività svolta come medico fiduciario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

     4) attività medica svolta presso strutture pubbliche;

     5) specializzazione in medicina aeronautica e spaziale;

     6) voto di laurea;

     7) anzianità di iscrizione nell'albo professionale.

     Trasmette, quindi, al competente ufficio del Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, l'elenco degli aspiranti al conferimento degli incarichi unitamente alla copia delle relative domande, esprimendo per ciascuno di essi un sintetico giudizio complessivo ed indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico stesso sulla base dei criteri innanzi elencati.

     7. Il direttore del Dipartimento, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN autorizza il conferimento dell'incarico al medico indicato dall'ufficio SASN medesimo.

     8. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dal medico con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

     9. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve produrre, a conferma del possesso dei titoli dichiarati, i relativi documenti in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, nonché rilasciare apposita dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'art. 24.

     10. Al medico che risiede in località non compresa nella provincia in cui è ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto non compete l'indennità di accesso correlata a tale incarico.

     11. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale al medico compete lo stesso trattamento economico previsto per il medico confermato nell'incarico.

     12. Allo scadere del terzo mese, ove da parte del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata al medico la mancata conferma dell'incarico, lo stesso si intende conferito a tempo indeterminato.

     13. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato può produrre istanza di riesame al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - che decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

     14. In caso di accoglimento dell'istanza, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - risolve, senza obbligo di preavviso, l'eventuale rapporto instaurato nel frattempo con altro medico e sottoposto alla condizione risolutiva del mancato accoglimento dell'istanza del riesame del medico sostituito.

     15. In attesa che si definisca la procedura di cui ai commi precedenti il Ministero della sanità può conferire, in caso di urgenza, incarichi provvisori.

     16. La procedura di cui al presente articolo non si applica nei casi previsti al comma 1 del successivo art. 27.

     17. Per gli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali, fermo restando la necessità di prevedere almeno due rapporti convenzionali con due differenti medici con uguale impegno orario, le ore che si dovessero rendere vacanti e che non sia stato possibile attribuire con la procedura di cui al comma 1 del successivo art. 27, vanno attribuite, con la procedura di cui al presente articolo, organizzando i turni in maniera da garantire la maggiore funzionalità del servizio.

 

          Art. 24. Massimale orario e limitazioni.

     1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende.

     2. L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 19.

     3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/1978.

 

          Art. 25. Incompatibilità.

     1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, l'incarico non può essere conferito al medico che:

     a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

     b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;

     c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi col rapporto convenzionale con il Ministero della sanità;

     d) svolga attività di medico fiduciario per conto del Ministero della sanità;

     e) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della sanità o delle Aziende U.S.L.;

     f) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della sanità o con le aziende U.S.L.

     2. Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo determina la revoca dell'incarico.

 

          Art. 26. Compiti del medico generico.

     1. Nello svolgimento della propria attività il medico generico ha i seguenti compiti:

     a) effettua prestazioni mediche ai fini di diagnosi e cura;

     b) richiede visite specialistiche e accertamenti, strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o il quesito diagnostico e fornisce ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;

     c) compila le proposte motivate di ricovero e di cure termali corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;

     d) prescrive le specialità medicinali e i prodotti galenici;

     e) effettua le prestazioni di siero e vaccino profilassi;

     f) effettua le visite preventive di imbarco, le visite periodiche di idoneità alla navigazione previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, e formula il relativo giudizio medico-legale;

     g) certifica gli esiti di infortunio sul lavoro e di malattia professionale;

     h) rilascia la certificazione ai fini della idoneità alla navigazione;

     i) effettua visite di controllo e visite ispettive;

     l) provvede ad annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;

     m) collabora con il medico responsabile del presidio ambulatoriale;

     n) svolge, su richiesta dell'ufficio SASN competente, le funzioni di medico responsabile del presidio ambulatoriale. In tale qualità dipende funzionalmente dal responsabile del SASN;

     o) svolge attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;

     p) si reca in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati, nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;

     q) effettua le visite medico-generiche di 1ª, 2ª e 3ª classe per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneità al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, e rilascia la relativa certificazione medico-legale;

     r) partecipa alle sedute della commissione medica di 1° grado. Per tale attività è equiparato al medico fiduciario;

     s) partecipa alle commissioni d'esami per il rilascio dei certificati di competenza della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario.

 

          Art. 27. Aumento di orario - Assegnazione di ore di turni vacanti - Istituzione di nuovi turni.

     1. Qualora sia necessario provvedere ad aumenti di orario per un servizio già attivato, o all'assegnazione di ore di turni vacanti, fermo restando che negli ambulatori con un numero complessivo di ore di medicina generale non superiore a 36 ore settimanali il servizio deve essere assicurato con almeno due medici con eguale impegno orario, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo l'ordine di anzianità di servizio i medici titolari di incarico nell'Ufficio SASN medesimo.

     2. Nel caso che i medici interpellati dichiarino la propria indisponibilità al conferimento di ore di cui al comma 1 o qualora sia necessario procedere all'istituzione di nuovi turni, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dal precedente art. 23.

     3. I medici in servizio presso la struttura a seguito di trasferimento volontario concorrono al conferimento di ore di cui al comma 1 dopo ventiquattro mesi dalla data del trasferimento.

 

          Art. 28. Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico.

     1. Per mutate esigenze di servizio qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo art. 29 il competente Dipartimento del Ministero della sanità può far luogo alla riduzione dell'orario di attività del medico o alla revoca dell'incarico ed il competente ufficio SASN ne dà comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno un mese.

     2. Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Dipartimento delle Professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale del Ministero della sanità entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta.

     3. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

     4. Il direttore del suindicato Dipartimento del Ministero della sanità, sentita la commissione di cui al successivo art. 32 emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'interessato nonché all'ufficio SASN competente per territorio.

 

          Art. 29. Mobilità.

     1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - può disporre provvedimenti di mobilità in analogia a quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento anche nelle ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente art. 28.

     2. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del richiamato art. 9.

     3. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - utilizza temporaneamente il medico, senza danno economico per lo stesso, in altro presidio ministeriale.

 

          Art. 30. Compensi ed indennità - Quote di carovita.

     1. Ai medici generici ambulatoriali è corrisposto lo stesso trattamento previsto per i medici specialisti ambulatoriali dal capo I del presente regolamento.

     2. Agli stessi compete l'indennità di disponibilità di cui al precedente art. 19.

     3. I medici generici ambulatoriali, titolari di rapporti nell'ambito dell'attività di assistenza primaria, dell'attività territoriale programmata, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale e dei rapporti di cui alla norma finale n. 11 annessa all'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, devono optare tra l'indennità di cui al comma 2 e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in base alle rispettive normative.

     4. Per le quote di carovita trova applicazione quanto previsto al precedente art. 16.

 

          Art. 31. Contributo ENPAM.

     1. Per quanto concerne il contributo ENPAM si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 32. Commissione consultiva centrale. [1]

     1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, è istituita, con decreto del direttore del suindicato Dipartimento, una commissione consultiva composta da:

     a) due funzionari del Ministero della sanità;

     b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto la presente intesa.

     2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

     3. La suindicata commissione è presieduta dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

     4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.

     5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.

     6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.

     7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 2, prevale la proposta più favorevole all'imputato.

     8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento.

     9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.

     10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.

     11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).

 

          Art. 33. Norma transitoria n. 1. [2]

     1. I medici ambulatoriali specialisti e generici, cui sia stato conferito un incarico provvisorio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa intervenuta con i sindacati SUMAI e SMESASN sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato a condizione che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle presenti norme per il conferimento dell'incarico.

 

          Art. 34. Oneri di spesa. [3]

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, valutati per gli anni 1995, 1996 e 1997 in complessive L. 2.570.000.000 si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 1547 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

 

 

Allegato 1. [4]

 

     Norma finale n. 1

     Ai medici di cui al presente accordo in servizio nell'anno 1994 è corrisposto, sugli emolumenti complessivi di detto anno, un incremento dell'1%.

     Norma finale n. 2

     Fino all'insediamento della commissione di cui all'art. 32 del presente accordo, è confermata in carica la commissione di cui all'art. 32 dell'accordo reso esecutivo con il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, n. 582.

 

 

Allegato 2

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dal presente accordo da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     Le parti si danno reciprocamente atto che venga assicurata uniformità di orientamento nei futuri rinnovi contrattuali della medicina generale e della medicina ambulatoriale in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui all'art. 30. Elenco delle parti firmatarie della convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti presso i SASN.


[1] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1999, n. 29.

[2] Articolo aggiunto con errata corrige pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1999, n. 29.

[3] Articolo aggiunto con errata corrige pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1999, n. 29.

[4] Allegato aggiunto con errata corrige pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1999, n. 29.