§ 98.1.6038 - D.M. 27 dicembre 1996, n. 704.
Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/12/1996
Numero:704


Sommario
Art. 1. Ambito della disciplina      1. Il presente regolamento individua gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità
Art. 2. Dipartimento della programmazione      1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 3. Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.      1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 4. Dipartimento della prevenzione      1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 5. Dipartimento per la valutazione di medicinali e la farmacovigilanza      1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 6. Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria      1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 7. Servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale      1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 8. Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie      1. Il Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 9. Servizio per la vigilanza sugli enti      1. Il Servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il Dipartimento della programmazione, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 10. Servizio ispettivo ed unità di crisi      1. Il Servizio ispettivo ed unità di crisi è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 11. Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale      1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 12. Servizio studi e documentazione      1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
Art. 13. Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità      1. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è istituito il seguente ufficio
Art. 14. Incarichi di funzioni dirigenziali      1. Gli incarichi di direzione degli uffici centrali sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti [...]
Art. 15. Uffici periferici di livello dirigenziale      1. Gli uffici periferici di livello dirigenziale sono individuati come segue


§ 98.1.6038 - D.M. 27 dicembre 1996, n. 704.

Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;

     Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994, n. 761, concernente il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

     Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

     Visto l'articolo 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n.52;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518, relativo al regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vsita la lettera n. 96/96/7.491/MG del 20 giugno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

     Vista la lettera n. 15l5199 del 3 giugno 1996 del Ministero del tesoro;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n.100/55.05/8753 del 20 dicembre 1996;

     Sulla proposta dei dirigenti generali competenti;

     A D O T T A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. Il presente regolamento individua gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

 

          Art. 2. Dipartimento della programmazione

     1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali, gestione del centro documentazione ed attività editoriale.

     Ufficio II - Ufficio di statistica.

     Ufficio III - Piano sanitario nazionale e livelli uniformi di assistenza.

     Ufficio IV - Ricerca sanitaria, sperimentazioni gestionali e Commissione per la ricerca sanitaria.

     Ufficio V - Fondo sanitario nazionale e definizione quota capitaria finanziamento.

     Ufficio VI - Investimenti immobiliari e tecnologici; progetti con investimenti CEE.

     Ufficio VII - Verifica di gestione e rendicontazione spesa.

     Ufficio VIII - Indicatori efficienza e verifica attività.

     Ufficio IX - Verifica attuazione piani sanitari regionali; vigilanza gestione USL e poteri sostitutivi; coordinamento nucleo SAR.

     Ufficio X - Sistema informativo sanitario.

     Ufficio XI - Centro elaborazione dati.

 

          Art. 3. Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

     1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicità ed informazione sanitaria. Segreteria Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie.

     Ufficio II - Attività contenziosa relativa al personale ed alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

     Ufficio III - Professioni sanitarie: figure, profili, formazione, fabbisogno, esercizio, deontologia ed etica professionale, libera circolazione; formazione specialistica; formazione specifica in medicina generale; aggiornamento; professioni ed attività non regolamentate; esami abilitanti del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; riconoscimento titoli; tariffe professionali; ordini e collegi professionali.

     Ufficio IV - Fabbisogno quali-quantitativo del personale del Servizio sanitario nazionale; stato giuridico ed economico; formazione ed aggiornamento; riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero; approvazione regolamenti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     Ufficio V - Esami di idoneità all'esercizio delle finzioni di direzione.

     Ufficio VI - Unità sanitarie locali, aziende ospedaliere ed altri presidi sanitari pubblici e privati; strutture e servizi sanitari: requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi; modelli organizzativi; prestazioni; alte specialità; ospedali di rilievo nazionale; stabilimenti termali; emergenza sanitaria; dispositivi medici ad esclusione dei dispositivi disinfettanti e chimici.

     Ufficio VII - Trapianti d'organo, di tessuti e cellule ed altri trattamenti terapeutici biotecnologici non medicinali; sangue; emoderivati escluse le specialità medicinali derivate; fabbisogno; cessione eccedenze; laboratori e strutture trasfusionali; segreteria Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

     Ufficio VIII - Convenzioni internazionali; assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti normativi con gli Stati e con le regioni e province autonome italiane; prestazioni di alta specializzazione all'estero.

     Ufficio IX - Assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti finanziari con gli Stati e con regioni e province autonome italiane.

     Ufficio X - Assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani; assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri.

     Ufficio XI - Assistenza sanitaria e medico legale: rapporti normativi, economico-finanziari e convenzionali. Idoneità psicofisica al volo; comitato degli assistiti; formazione ed aggiornamento in pronto soccorso; centri di pronto soccorso aeroportuale; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; commissione d'appello per l'idoneità al volo.

     Ufficio XII - Servizi assistenza sanitaria e medico legale nel Nord e Centro Italia; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

     Ufficio XIII - Servizi assistenza sanitaria e medico-legale nel Sud Italia e nelle Isole; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

     Ufficio XIV - Ufficio medico legale; pareri medico-legali per pensioni privilegiate e ricorsi.

     Ufficio XV - Indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

 

          Art. 4. Dipartimento della prevenzione

     1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento.

     Ufficio II - Coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e delle attività comunitarie ed internazionali. Aspetti connessi alla protezione civile.

     Ufficio III - Malattie infettive e profilassi internazionale; osservatorio epidemiologico nazionale.

     Ufficio IV - Malattie non trasmissibili di rilievo sociale; disabilità fisiche e psichiche.

     Ufficio V - Misure sanitarie nei settori materno-infantile, dell'età evolutiva, dell'anziano e della famiglia.

     Ufficio VI - Dipendenze da farmaci e sostanze da abuso e A.I.D.S.

     Ufficio VII - Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro; radioprotezione dei lavoratori e della popolazione generale; sicurezza del traffico.

     Ufficio VIII - Igiene e sicurezza degli ambienti di vita confinati; igiene del suolo e dell'abitato; inquinamento atmosferico ed acustico.

     Ufficio IX - Tutela igienico-sanitaria delle acque; acque minerali e termali.

     Ufficio X - Sostanze e preparati chimici; industrie insalubri e ad alto rischio; biotecnologie di rilevanza ambientale.

 

          Art. 5. Dipartimento per la valutazione di medicinali e la farmacovigilanza

     1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali, segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicità ed informazione dei farmaci ed altri prodotti; centro dati.

     Ufficio II - Sperimentazione clinica; buona pratica clinica; usi speciali di farmaci non registrati.

     Ufficio III - Produzione, esportazione, importazione e conservazione dei medicinali, inclusi sieri, vaccini e medicinali omeopatici nonché dei dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici in vitro; buone pratiche di laboratorio, di fabbricazione e di distribuzione.

     Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali; revisioni e rinnovi delle autorizzazioni.

     Ufficio V - Revoche, sospensioni e sequestri di specialità medicinali e di dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici in vitro; sistema d'allerta.

     Ufficio VI - Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia.

     Ufficio VII - Sicurezza e corretta utilizzazione dei farmaci; controlli di stato.

     Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.

     Ufficio IX Prodotti cosmetici; prodotti di erboristeria; immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro.

     Ufficio X - Procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitari.

     Ufficio XI - Prezzi dei farmaci; spesa farmaceutica, contrattazioni in materia di farmaci ed altri aspetti di farmacoeconomia.

 

          Art. 6. Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria

     1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento.

     Ufficio II - Ricerca veterinaria; formazione professionale; indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali; Commissione per la ricerca veterinaria.

     Ufficio III - Affari comunitari e internazionali; coordinamento degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e per gli adempimenti CEE.

     Ufficio IV - Igiene e tecnologie alimentari.

     Ufficio V - Controllo ufficiale degli alimenti.

     Ufficio VI - Profilassi e polizia veterinaria delle malattie della lista A dell'O.I.E. e delle altre malattie delle specie bovina, bufalina, ovicaprina e suina pianificata e non pianificata; piani di emergenza.

     Ufficio VII - Polizia veterinaria generale. Profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive ed infestive della lista B dell'O.I.E. interessanti equidi e specie avicunicole, specie di acquacoltura, api, selvaggina allevata, fauna selvatica; profilassi pianificate di settore; lotta alle zoonosi.

     Ufficio VIII - Igiene delle carni, preparazioni e prodotti carnei.

     Ufficio IX - Igiene dei prodotti della pesca, latte e derivati, uova ed altri alimenti di origine animale.

     Ufficio X - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica. Tutela sanitaria della riproduzione animale e fecondazione artificiale. Igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo.

     Ufficio XI - Farmaci veterinari, prodotti destinati all'alimentazione animale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria.

     Ufficio XII - Dietetica e nutrizione.

     Ufficio XIII - Additivi alimentari; materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti; contaminanti.

     Ufficio XIV - Alimenti di origine vegetale e prodotti fitosanitari.

 

          Art. 7. Servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale

     1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Relazioni con il pubblico; affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio.

     Ufficio II - Organizzazione; dotazioni organiche, fabbisogni e carichi di lavoro; formazione e aggiornamento del personale; pari opportunità.

     Ufficio III - Affari giuridici; fondazioni ed associazioni.

     Ufficio IV - Stato giuridico del personale.

     Ufficio V - Matricola; procedure di reclutamento; concorsi; mobilità; procedimenti disciplinari.

     Ufficio VI - Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza.

     Ufficio VII - Bilancio; gestione finanziario-contabile degli ufici periferici.

     Ufficio VIII - Contratti e patrimonio; provveditorato; servizi generali; servizi sociali.

 

          Art. 8. Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie

     1. Il Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali e Unione europea.

     Ufficio II - Organizzazione mondiale della sanità, Consiglio d'Europa ed accordi bilaterali.

 

          Art. 9. Servizio per la vigilanza sugli enti

     1. Il Servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il Dipartimento della programmazione, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali e segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio.

     Ufficio II - Vigilanza e controllo sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i servizi sanitari regionali.

     Ufficio III - Riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla permanenza dei requisiti; controllo di gestione.

     Ufficio IV - Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; anagrafe delle ricerche; vigilanza e monitoraggio delle sperimentazioni gestionali e sulla collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale; trasferimento dei risultati delle ricerche; pubblicazione del bollettino delle ricerche. Collegamenti con enti e istituzioni di ricerca.

     Ufficio V - Vigilanza sui fondi integrativi sanitari. Consulta permanente per i rapporti con i soggetti promotori e gestori dei fondi; rapporti con gli organi di amministrazione e di controllo degli enti gestori dei fondi.

 

          Art. 10. Servizio ispettivo ed unità di crisi

     1. Il Servizio ispettivo ed unità di crisi è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali; attività operativa e di supporto tecnico-giuridico afferente ad accertamenti, a verifiche conoscitive e ad indagini a carattere ispettivo; rapporti con organismi regionali e territoriali e con responsabili di settore; esame ed istruttoria in ordine a reclami, esposti e denunce.

     Ufficio II - Osservatorio dei fenomeni e delle problematiche di rilievo sanitario; riscontri applicativi delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualità delle prestazioni; unità di crisi.

 

          Art. 11. Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale

     1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali e contenzioso; rapporti convenzionali per l'area della medicina generale e pediatrica, per l'area specialistica e per le farmacie.

     Ufficio II - Osservatorio consultivo sugli accordi nazionali e sulla formazione specifica in medicina generale, nonché di verifica e di monitoraggio dei risultati.

 

          Art. 12. Servizio studi e documentazione

     1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

     Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio; studi, ricerche e pubblicazioni in materia sanitaria; collegamento con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

     Ufficio II - Relazione sullo stato sanitario del Paese; centro di documentazione per il Servizio sanitario nazionale.

     Ufficio III - Programmi di informazione per la tutela dei diritti del cittadino nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e per l'educazione sanitaria; rapporti con le organizzazioni di volontariato.

 

          Art. 13. Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità

     1. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è istituito il seguente ufficio:

     Ufficio affari generali; segreteria del Comitato di presidenza; coordinamento dell'attività delle sezioni.

 

          Art. 14. Incarichi di funzioni dirigenziali

     1. Gli incarichi di direzione degli uffici centrali sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti dell'Amministrazione tenendo conto della natura, tecnica o amministrativa, delle attribuzioni degli uffici stessi, delle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché delle attitudini e capacità professionali di ciascun dirigente.

     2. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca ed i dirigenti che vi attendono curano le attività di volta in volta individuate dal dirigente generale competente.

 

          Art. 15. Uffici periferici di livello dirigenziale

     1. Gli uffici periferici di livello dirigenziale sono individuati come segue:

     A) Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera cui sono preposti dirigenti medici:

     1) Varese: sanità aerea;

     2) Venezia: sanità marittima ed aerea;

     3) Trieste: sanità marittima ed aerea;

     4) Genova: sanità marittima ed aerea;

     5) La Spezia: sanità marittima;

     6) Savona: sanità marittima;

     7) Ravenna: sanità marittima ed aerea;

     8) Livorno: sanità marittima;

     9) Ancona: sanità marittima ed aerea;

     10) Roma-Fiumicino: sanità marittima;

     11) Roma-Fiumicino: sanità aerea;

     12) Roma-Civitavecchia: sanità marittima;

     13) Pescara: sanità marittima ed aerea;

     14) Napoli: sanità marittima ed aerea;

     15) Bari: sanità marittima ed aerea;

     16) Brindisi: sanità marittima ed aerea;

     17) Reggio Calabria: sanità marittima ed aerea;

     18) Palermo: sanità marittima ed aerea;

     19) Catania: sanità marittima ed aerea;

     20) Messina: sanità marittima;

     21) Augusta: sanità marittima;

     22) Cagliari: sanità marittima ed aerea.

     B) Uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari cui sono preposti dirigenti veterinari:

     1) Torino: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     2) Pollein: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     3) Chiasso: veterinario confine;

     4) Linate: veterinario eroporto;

     5) Malpensa: veterinario aeroporto;

     6) Milano: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     7) Campo Trens: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     8) Bologna: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     9) Livorno: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     10) Ancona: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     11) Pescara: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     12) Fiumicino: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     13) Napoli: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     14) Verona: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     15) Gorizia: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     16) Prosecco: veterinario confine;

     17) Genova: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     18) Bari: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     19) Taranto: veterinario porto;

     20) Reggio Calabria: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     21) Palermo: veterinario porto;

     22) Catania: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

     23) Sassari: veterinario adempimenti obblighi comunitari.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.