§ 85.1.92 - D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296.
Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:23/07/1999
Numero:296


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Attività e finalità dell'INAF.
Art. 3.  Strumenti.
Art. 4.  Organi dell'Istituto.
Art. 5.  Comitato di valutazione.
Art. 6.  Programmazione dell'attività.
Art. 7.  Autonomia regolamentare e organizzativa.
Art. 8.  Dipartimenti e strutture.
Art. 9.  Risorse finanziarie.
Art. 10.  Valutazioni e controlli.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Mobilità con le università.
Art. 13.  Norme transitorie.
Art. 14.  Norma finanziaria.


§ 85.1.92 - D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296. [1]

Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano.

(G.U. 26 agosto 1999, n. 200).

 

     Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 13, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio ai sensi dell'articolo 8, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici.

     2. L'INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INAF le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

 

          Art. 2. Attività e finalità dell'INAF.

     1. L'INAF:

     a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;

     b) svolge attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attività dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;

     c) esprime pareri e fornisce supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;

     d) promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella società anche mediante appropriate attività divulgative e museali.

     2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.

 

          Art. 3. Strumenti.

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'INAF, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di quarantacinque giorni il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. L'INAF può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

     2. Nella relazione di cui all'articolo 10, comma 2, l'INAF riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

 

          Art. 4. Organi dell'Istituto.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il comitato di consulenza scientifica;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente, individuato fra personalità d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.

     3. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri, di cui due eletti fra gli astronomi straordinari e ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici e astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica, rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore. Dei due eletti tra gli astronomi almeno uno deve essere un astronomo ordinario e dei due eletti fra i professori e i ricercatori universitari almeno uno deve essere un professore ordinario. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del consiglio direttivo. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica delle attività dell'Istituto, di deliberazione sui regolamenti di cui all'articolo 7, comma 1, sui bilanci e sulla nomina dei direttori delle strutture di cui all'articolo 8.

     4. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     5. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'articolo 7, assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     6. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore amministrativo scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo.

     7. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce il numero dei membri, non superiore a nove, la composizione e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nei settori di attività dell'Istituto.

     8. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di valutazione scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonché la retribuzione del direttore amministrativo sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennità spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti e delle strutture.

     9. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.

     10. Il direttore amministrativo non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.

 

          Art. 5. Comitato di valutazione.

     1. L'INAF, secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 6. Programmazione dell'attività.

     1. L'INAF opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, e acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

 

          Art. 7. Autonomia regolamentare e organizzativa.

     1. L'INAF gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché il personale.

     2. I regolamenti di cui al comma 1, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono, comunque, prevedere:

     a) preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

     b) predeterminazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, garantendo la possibilità di affidamento anche ai professori universitari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, con la disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

     c) facoltà di utilizzare anche esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione di appalti o di selezione del personale;

     d) la costituzione di organi collegiali di consulenza delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, prevedendo idonee forme di consultazione del personale.

     3. I regolamenti di cui al comma 1, relativi all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza sono adottati, comunque, sulla base dei seguenti principi e criteri generali:

     a) redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

     b) facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

 

          Art. 8. Dipartimenti e strutture.

     1. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto con la previsione di non più di tre dipartimenti, articolabili in strutture operative, rispettivamente per funzioni di coordinamento scientifico nazionale, al fine di assicurare la interazione con la ricerca scientifica universitaria e la collaborazione con altri enti e organismi di ricerca pubblici e privati, per compiti di coordinamento degli osservatori astronomici e astrofisici, nonché per attività e servizi strumentali. I regolamenti disciplinano, altresì, il riordino della rete degli osservatori di astronomia e astrofisica come strutture con propria denominazione dotate di autonomia scientifica, amministrativa e contabile al fine di assicurare efficienza, economicità di gestione e capacità di autofinanziamento dell'Istituto [2].

     2. Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione.

 

          Art. 9. Risorse finanziarie.

     1. Le risorse dell'Istituto sono costituite:

     a) dai contributi previsti dall'articolo 14;

     b) da contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     c) da finanziamenti dell'Unione europea;

     d) da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

     e) da contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti;

     f) da ogni altra ulteriore entrata.

 

          Art. 10. Valutazioni e controlli.

     1. Gli atti degli organi dell'ente e del direttore amministrativo non sono sottoposti a controlli di organi esterni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6 e di quelli di approvazione dei regolamenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per la funzione pubblica.

     3. L'INAF è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

 

          Art. 11. Personale.

     1. Con i regolamenti di cui all'articolo 7 sono istituiti i ruoli del personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 163, e alle successive disposizioni legislative riguardanti il personale degli osservatori astronomici e astrofisici.

     2. La dotazione organica iniziale dell'INAF è costituita dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, l'INAF, previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6. All'INAF si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso gli osservatori astronomici e astrofisici alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 è inquadrato nel corrispondente ruolo di cui al comma 1 e nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni il trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo degli osservatori.

     4. Il personale di ricerca è inquadrato nel ruolo tecnico corrispondente di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del medesimo personale resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli astronomi associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni e modificazioni:

     a) i bandi sono indetti dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa delibera del consiglio direttivo;

     b) della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo. L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni è attribuito, per le rispettive categorie, agli astronomi straordinari e ordinari, agli astronomi associati e ai ricercatori astronomi, in servizio presso l'Istituto, nonché ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica;

     c) la regolarità formale degli atti della commissione è accertata con atto del presidente dell'Istituto;

     d) le attribuzioni del consiglio di facoltà previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo;

     e) gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto possono essere nominati in ruolo per chiamata da università e l'Istituto può nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico-disciplinare, secondo le modalità previste dalla legge n. 210 del 1998;

     f) assimilazione ad altro concorso di università per il settore di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

     5. L'INAF, nell'ambito di una percentuale dell'organico che sarà determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7, può assumere per chiamata diretta, figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

 

          Art. 12. Mobilità con le università.

     1. Previa convenzione tra università e INAF, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture dell'INAF.

     2. Previa convenzione tra università e INAF, il personale di ricerca dell'INAF può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca e didattiche presso le strutture delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

     3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'INAF può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

     4. Previo accordo tra le università e l'INAF possono essere effettuati dagli studenti universitari, presso l'Istituto, periodi di tirocinio e stages formativi, anche ai fini della preparazione della tesi di laurea.

     5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

          Art. 13. Norme transitorie.

     1. Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istituto è costituito alla data di insediamento del consiglio direttivo.

     2. Il consiglio direttivo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di insediamento, predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.

     3. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 gli osservatori astronomici e astrofisici perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Il termine del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA), di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982, è differito sino alla data di insediamento del consiglio direttivo dell'INAF; a tale data il CRA è soppresso e le sue funzioni sono esercitate dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo Consiglio fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, nella composizione in essere e nelle funzioni di cui sono titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 14. Norma finanziaria.

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, provvede ad assicurare, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario per gli osservatori astronomici e astrofisici, le risorse finanziarie necessarie all'avvio dell'attività dell'Istituto nonché, per l'anno 2000, continua ad erogare agli osservatori astronomici e astrofisici gli importi necessari alla loro attività fino alla data di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo. Dalla predetta data il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attribuisce all'Istituto le risorse finanziarie da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della normativa previgente. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e a valere sul medesimo può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive.

     2. L'Istituto concorre al riparto dei fondi iscritti all'unità previsionale 2.2.1.2., capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente.


[1] Decreto abrogato dall’art. 22 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138, ad eccezione dell'articolo 11, comma 4.

[2] Comma così modificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 21 settembre 1999, n. 222.