§ 84.1.38 - D.P.R. 1 agosto 1988, n. 367.
Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radio televisione italiana S.p.a. per la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:01/08/1988
Numero:367


Sommario
Articolo 1.      1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione [...]
Articolo 2.      1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del [...]
Art. 1.  Oggetto della concessione
Art. 2.  Fonti legislative e regolamentari
Art. 3.  Scopo sociale
Art. 4.  Sede sociale e struttura organizzativa della Società concessionaria
Art. 5.  Capitale della Società concessionaria
Art. 6.  Personale della Società
Art. 7.  Esercizio del servizio radiotelevisivo
Art. 8.  Utilizzazioni particolari degli impianti
Art. 9.  Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi
Art. 10.  Piani pluriennali di massima e piani tecnici
Art. 11.  Attività di ricerca e sperimentazione
Art. 12.  Radiodiffusione diretta da satellite
Art. 13.  Filodiffusione sonora
Art. 14.  Pianificazione e assegnazione di frequenze
Art. 15.  Realizzazione degli impianti
Art. 16.  Efficienza degli impianti
Art. 17.  Attrezzature tecniche accessorie
Art. 18.  Controllo della ricezione radiofonica e televisiva
Art. 19.  Controlli e collaudi
Art. 20.  Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione
Art. 21.  Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo
Art. 22.  Congruità dei ricavi
Art. 23.  Prestazioni aggiuntive
Art. 24.  Canone di concessione
Art. 25.  Deposito cauzionale
Art. 26.  Riscatto
Art. 27.  Penalità
Art. 28.  Decadenza
Art. 29.  Collegio arbitrale
Art. 30.  Estensione e durata della concessione
Art. 31.  Aggiornamento e revisione della convenzione
Art. 32.  Registrazione ed efficacia


§ 84.1.38 - D.P.R. 1 agosto 1988, n. 367.

Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radio televisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

(G.U. 27 agosto 1988, n. 201, S.O.)

 

     Articolo 1.

     1. E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Società per azioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale.

 

          Articolo 2.

     1. E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 .

 

 

     Convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi

 

     Preambolo

     Premesso

     che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10 stabilisce che il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è esercitato dallo Stato mediante concessione ad una Società per azioni a totale partecipazione pubblica;

     che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1988, n. 199, viene a scadere il 31 luglio 1988;

     che sussiste la necessità di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103;

     tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale Ing. Roberto Panella - che in seguito verrà più brevemente denominato "Amministrazione" - e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., con sede in Roma - legalmente rappresentata dal Presidente dr. Enrico Manca e dal direttore generale dr. Biagio Agnes, all'uopo delegati dal consiglio di amministrazione della RAI in data 11 febbraio 1988 - che nel corso del presente atto verrà più brevemente denominata "RAI" o "Società concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso.

 

          Art. 1. Oggetto della concessione

     È concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, via etere, via filo, via cavo, per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte non abrogata per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976, nonché ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10.

     La società concessionaria è tenuta, alle condizioni e con le modalità di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma in ambito nazionale e/o locale.

     La concessione conseguentemente comprende:

     a) a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare di programmi sonori e televisivi come specificata nei commi precedenti;

     b) b) la trasmissione di programmi, mediante gli impianti predetti, sia all'interno che all'estero, nel rispetto dell'autonomia decisionale della RAI e degli indirizzi generali formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

     È vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.

 

          Art. 2. Fonti legislative e regolamentari

     La RAI è tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle norme e delle indicazioni della legge 14 aprile 1975, n. 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, delle sentenze della Corte costituzionale n. 202, del 15 luglio 1976, e n. 148 del 14 luglio 1981, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, così come convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonché degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti, concernenti la stessa materia.

 

          Art. 3. Scopo sociale

     L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei mezzi anche di collegamento, nonché una gestione dei servizi previsti dalla presente convenzione finalizzata al più ampio sviluppo del rapporto con l'utenza, rientrano nella concessione alla Società, la quale non può assumere altri esercizi industriali o commerciali non aventi connessione con l'esercizio dei servizi concessi, o entrare in partecipazione diretta o indiretta in imprese aventi per scopo tali esercizi, senza l'autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con quello delle partecipazioni statali.

     Alla Società è consentito di svolgere, direttamente o attraverso società collegate, attività commerciali, editoriali (nei limiti di cui all'articolo 1 comma 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416), audiovisive, discografiche, di produzione di software audiovisivo, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi, di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, le attività ausiliarie connesse al televideo e in genere alla radiodiffusione, nonché le altre attività comunque connesse all'oggetto sociale, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

     Le attività di cui al precedente comma non possono comunque assumere consistenza prevalente rispetto a quelle oggetto della concessione.

     La società concessionaria informerà la sua attività nell'ambito delle società collegate al rigoroso rispetto dei principi di economicità di gestione al fine di valorizzarne il concorso, anche finanziario, allo svolgimento dei pubblici servizi concessi.

     Non è ammessa la partecipazione della RAI a società di persone.

 

          Art. 4. Sede sociale e struttura organizzativa della Società concessionaria

     La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma.

     La struttura organizzativa e produttiva della RAI è regolata dalle prescrizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, con le modificazioni e integrazioni di cui al decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, così come convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

 

          Art. 5. Capitale della Società concessionaria

     Il Capitale della società concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione è di lire 120 miliardi, deve essere adeguato all'entità e al valore degli impianti da gestire, nonché agli sviluppi dei medesimi.

     Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     La predetta limitazione alla negoziabilità delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.

 

          Art. 6. Personale della Società

     La Società, per l'espletamento dei servizi in concessione, ha l'obbligo di assumere, anche per chiamata nominativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti, personale perfettamente idoneo in rapporto alle diverse specializzazioni richieste per il corretto ed efficiente servizio degli impianti e per il migliore svolgimento delle attività aziendali.

     La Società ha l'obbligo di provvedere, se necessario, all'istruzione professionale del personale stesso sia direttamente che a mezzo di appositi istituti o scuole.

 

          Art. 7. Esercizio del servizio radiotelevisivo

     Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione è esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante:

     a) tre reti radiofoniche a modulazione di ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti è possibile anche la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale e interregionale;

     b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lettera a) e due alla trasmissione di altri programmi.

     La RAI ha facoltà di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per la trasmissione di programmi di carattere specializzato;

     c) tre reti televisive per la radiodiffusione di altrettanti programmi; una di tali reti è idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale, subregionale, e interregionale.

     La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, risulta dall'allegato A.

     La durata di diffusione dei programmi non potrà essere inferiore a:

     - una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a);

     - una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora;

     - una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c).

     Ciascuna delle anzidette durate sarà calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni locali e per quelle previste dalle convenzioni aggiuntive, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione.

     La concessionaria è tenuta a trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale ovvero di interesse delle amministrazioni dello Stato che saranno richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla trasmissione dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il 2 (due) per cento di ogni ora di programmazione e l'1 (uno) per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete.

 

          Art. 8. Utilizzazioni particolari degli impianti

     La RAI ha la facoltà di utilizzare i propri impianti tecnici, purché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento di pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale per la predisposizione e/o il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e/o per l'estero richiesti da altri organismi radiotelevisivi, informandone, con relazioni periodiche, l'Amministrazione.

     La stessa concessionaria, inoltre, sempreché non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, può utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta o autorizzazione dell'Amministrazione per:

     a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, a supporto di programmi di diffusione circolare sonora e televisiva, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria;

     b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso;

     c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'Amministrazione saranno stabilite, sentita la società concessionaria.

 

          Art. 9. Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi

     Ai sensi dell'art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna:

     1) a completare, entro il 31-12-1989, la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi relativi alla 1ª, 2ª, 3ª rete, nonché degli impianti di collegamento previsti nei piani già approvati dall'Amministrazione di cui all'allegato B

     2) per la diffusione radiofonica:

     a) a migliorare e ad estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di ampiezza sul territorio nazionale e per quanto possibile all'estero;

     b) a migliorare ed estendere la ricezione dei propri programmi irradiati dalle reti a modulazione di frequenza sul territorio nazionale, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'utenza automobilistica;

     c) a completare l'introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza;

     d) a introdurre, secondo modalità e normative che verranno stabilite dall'Amministrazione, il servizio di informazioni addizionali per automobilisti con il sistema RDS (Radio Data System) sulle reti radiofoniche a modulazione di frequenza;

     3) per la diffusione televisiva:

     a) ad eliminare, per la 1ª e 2ª rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia, e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti;

     b) per la 3ª rete, avendo come obiettivo la sua equiparazione alla 1ª e alla 2ª rete, a provvedere a portare fino all'85% il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta inferiore, con particolare riguardo a quelle meridionali, e a completare il servizio regionale nei capoluoghi di provincia. Tale estensione dovrà realizzarsi tenendo conto dell'esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata secondo quanto previsto dal secondo comma del successivo articolo 14;

     c) a migliorare la ricezione dei propri programmi su tutte le tre reti televisive ove essa risulti degradata;

     d) a sostituire il canale "C" attualmente utilizzato da alcuni impianti della 1ª rete televisiva;

     e) ad introdurre gradualmente sulle tre reti televisive il servizio stereofonico;

     f) a potenziare il servizio televideo, anche attraverso l'applicazione di nuove tecnologie per la trasmissione dati;

     g) a sviluppare il servizio di sottotitolatura per audiolesi, utilizzando il sistema televideo;

     4) per l'estensione delle proprie reti radiofoniche e televisive la RAI potrà stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali, nonché con altri enti e soggetti, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione. Ove con le dette convenzioni o contratti si eccedano i sopraindicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 185 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

     5) per i collegamenti:

     a potenziare, secondo criteri di economicità di gestione e di sicurezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio e al progresso tecnologico, anche impiegando i nuovi mezzi trasmissivi disponibili (satelliti, fibre ottiche, ecc.). Tale potenziamento terrà anche conto delle possibilità offerte dalla rete pubblica ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, nonché del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l'alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze;

     6) ad effettuare, previa autorizzazione dell'Amministrazione, altri servizi speciali radiotelevisivi o di televideo destinati a soddisfare esigenze di pubblica utilità e/o particolari categorie di utenti.

 

          Art. 10. Piani pluriennali di massima e piani tecnici

     La Società concessionaria RAI è tenuta a sottoporre al parere degli Organi collegiali dell'Amministrazione, in conformità alla normativa vigente, i piani pluriennali di massima delle opere e degli investimenti programmati nel campo degli impianti di diffusione e collegamento.

     Entro il mese di ottobre di ciascuno anno la Società ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione, opportunamente documentato, il piano pluriennale di massima delle opere e degli investimenti suddetti, per adeguare, completare e potenziare gli impianti esistenti, in modo da migliorare la ricezione dei programmi radiofonici e televisivi nel territorio nazionale e sviluppare i servizi in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della presente convenzione.

     Le indicazioni del piano saranno elaborate in forma più particolareggiata per il primo anno di validità del medesimo e sotto forma di previsione più generica per gli anni rimanenti, tenendo conto delle esigenze connesse allo sviluppo del servizio nell'intero periodo considerato nel piano.

     Ogni anno si provvederà all'aggiornamento del piano, modificando ed integrando, ove occorre, le previsioni del precedente.

     Il piano stesso dovrà contenere l'indicazione dei seguenti elementi, riferiti all'intero territorio nazionale:

     - previsioni della Società sull'andamento dell'utenza dei servizi oggetto della presente convenzione;

     - programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in rapporto al Piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'Amministrazione, e riferito, per ciascun anno, sia agli impianti che si prevede di realizzare nell'anno sia quelli progettati, le cui realizzazioni avverranno negli anni successivi;

     - investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, per l'attuazione del programma, e indicazioni delle condizioni necessarie per assicurare la continuità dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, nonché degli strumenti necessari per il finanziamento degli investimenti.

     Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dei piani pluriennali, l'Amministrazione dovrà comunicare alla Società le proprie osservazioni e le richieste di eventuali integrazioni e modifiche in ordine alla rispondenza del piano alle finalità indicate dal presente articolo.

     Il termine suddetto potrà essere al massimo prorogato di giorni trenta nel caso che l'Amministrazione abbia richiesto, entro trenta giorni dalla data di presentazione dei piani, altri elementi che la Società è tenuta a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

     La Società concessionaria, in attuazione del piano pluriennale di massima di cui al presente articolo, provvederà a presentare all'Amministrazione, con un congruo anticipo sulla data di realizzazione delle opere programmate, i Piani esecutivi delle reti e dei singoli impianti previsti nel piano di massima.

     Essi, tra l'altro, indicano le caratteristiche radioelettriche essenziali e la destinazione delle opere, l'ubicazione, le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso di attività di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalità dei singoli studi.

     L'Amministrazione, entro centoventi giorni dal ricevimento dei piani esecutivi, comunicherà le proprie determinazioni in ordine all'approvazione dei piani stessi; detto termine potrà essere prorogato di giorni sessanta qualora l'Amministrazione richieda integrazioni o modifiche che rendano necessario un supplemento di istruttoria.

     La Società provvederà a comunicare annualmente all'Amministrazione, secondo modalità da concordare, gli elementi essenziali di consuntivo dei piani esecutivi con l'indicazione dell'attivazione dei singoli impianti e di quelli in corso di realizzazione.

     La RAI, inoltre, è tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'Amministrazione.

     In appendice ai piani di massima, di cui al primo comma del presente articolo, la Società concessionaria è tenuta a presentare all'Amministrazione una relazione contenente le indicazioni di tutti gli altri investimenti che la Società stessa intende realizzare.

     Il dettaglio di tali investimenti verrà comunicato all'Amministrazione all'inizio di ogni esercizio.

 

          Art. 11. Attività di ricerca e sperimentazione

     Al fine di conseguire l'estensione e il miglioramento dei servizi e di esplorare le possibilità di introduzione di nuovi servizi, nonché di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale, la RAI è tenuta a destinare adeguate risorse correlate all'entità degli investimenti per svolgere ricerche e sperimentazioni sulle più avanzate tecniche analogiche e digitali riguardanti i sistemi di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione radiofonica, televisiva ed eventuali dati associati, nonché a sperimentare le trasmissioni con doppio audio sulle proprie reti televisive.

     La RAI si impegna a sottoporre all'Amministrazione, che li approva sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, i programmi di massima e i piani particolari delle nuove sperimentazioni.

     L'Amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ricerche condotte dalla stessa Amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

     La RAI informa periodicamente l'Amministrazione e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nell'attività di ricerca.

 

          Art. 12. Radiodiffusione diretta da satellite

     La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi radiofonici e televisivi via satellite, sia per quanto riguarda le tecnologie di produzione, trasmissione, diffusione e ricezione dell'intero sistema - compresa la TV ad alta definizione -, sia per quanto riguarda tipologie di programmi, palinsesti, ipotesi di esercizio e di gestione.

     La RAI utilizzerà a tale scopo, in collaborazione con Telespazio, ripetitori sul satellite Olympus dell'ESA o altri che si rendano disponibili.

     Al termine del periodo di sperimentazione la RAI è impegnata a introdurre il servizio operativo, con caratteristiche, condizioni e modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Società concessionaria.

 

          Art. 13. Filodiffusione sonora

     La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle città già servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell'allegato C.

     La RAI utilizzerà, per realizzare tale obiettivo, le reti telefoniche della concessionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione.

     L'Amministrazione stabilirà con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonché la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti, e provvederà agli eventuali successivi aggiornamenti.

 

          Art. 14. Pianificazione e assegnazione di frequenze

     Sino all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione, di cui all'art. 2 del decreto legge 6 dicembre 1984~~ n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, lo sviluppo delle reti di cui all'art. 9 della presente Convenzione avviene in base alle direttive impartite dall'Amministrazione, sentito il Consiglio Superiore Tecnico delle poste e delle telecomunicazioni e dell'automazione, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite in sede di approvazione dei piani esecutivi.

     L'Amministrazione si atterrà al criterio di assicurare il migliore equilibrio tra le reti della Società concessionaria e le emittenti radiotelevisive private, alle quali l'art. 3 del decreto legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito nella legge 4 febbraio 1985, n. 10, consente la prosecuzione dell'attività con gli impianti già in funzione alla data 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.

     In sede di elaborazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze saranno salvaguardate le esigenze della società concessionaria e quelle delle emittenti private e in particolare gli spazi effettivamente occupati dall'emittenza radiotelevisiva privata secondo le comunicazioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10.

 

          Art. 15. Realizzazione degli impianti

     La RAI ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

     Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI utilizzerà gli esistenti mezzi trasmissivi dell'Amministrazione e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreché tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione. Particolari intese verranno ricercate con l'A.S.S.T. e le concessionarie SIP e Telespazio.

     Per gli sviluppi a più lungo termine può essere prevista la progettazione di impianti comuni tra la RAI e gli altri gestori di telecomunicazioni.

     Le modalità di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dall'Amministrazione e predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati.

     I relativi canoni saranno stabiliti dall'Amministrazione, in rapporto al costo dei circuiti stessi.

 

          Art. 16. Efficienza degli impianti

     La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti.

     La RAI è tenuta a trasmettere all'Amministrazione la documentazione relativa ai rinnovi.

 

          Art. 17. Attrezzature tecniche accessorie

     I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonché di collegamenti telefonici di servizio.

 

          Art. 18. Controllo della ricezione radiofonica e televisiva

     La RAI presenta all'Amministrazione e alla Commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi:

     - alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva;

     - alle condizioni di ricezione dei propri programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale;

     - alla occupazione, nelle varie località delle frequenze; - agli elementi che localmente degradano la qualità della ricezione;

     - alla consistenza e alla localizzazione delle utenze.

     La RAI provvederà, con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma.

     Su richiesta dell'Amministrazione, la RAI è impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all'impiego delle frequenze.

     La RAI dovrà dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa ai propri servizi e dovrà fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.

 

          Art. 19. Controlli e collaudi

     La Società concessionaria è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e ai propri impianti al personale dell'Amministrazione incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

 

          Art. 20. Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione

     L'Amministrazione ha il diritto di effettuare:

     a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e alle altre norme vigenti;

     b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione;

     c) ) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento del canone che la Società è obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi dell'art. 24 della presente Convenzione;

     d) le verifiche e le indagini sugli elementi contenuti nell'inventario e sull'andamento della gestione, al fine di accertare che si svolga con efficienza ed economicità, come previsto dall'art. 15, 1° comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103. I relativi risultati saranno presi in considerazione ai fini delle verifiche previste al successivo art. 22.

     La Società metterà a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati.

     Alle verifiche di cui alle lettere c) e d) possono partecipare anche funzionari del Ministero del tesoro.

 

          Art. 21. Preventivo globale dei ricavi e dei costi e bilancio consuntivo

     Il preventivo globale annuo dei ricavi e dei costi di esercizio della RAI dovrà essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovrà essere comunicato all'Amministrazione e al Ministero del Tesoro entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione.

     Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio dovranno essere comunicate all'Amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.

     Le predette amministrazioni hanno facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai preventivi ed alle relative variazioni.

     Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere trasmessi all'Amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società concessionaria.

     Le predette amministrazioni si riservano la facoltà, entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore.

     La Società dovrà tenere a disposizione dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

 

          Art. 22. Congruità dei ricavi

     I ricavi della Società concessionaria, costituiti dai canoni di abbonamento nonché dai proventi derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento.

     A tal fine ogni due anni l'Amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verificherà, sulla base della documentazione di cui ai commi successivi e tenendo conto anche dell'andamento degli altri ricavi sopra indicati, la congruità dei canoni predetti rispetto all'obiettivo di un efficace adempimento dei compiti della Concessionaria. L'amministrazione potrà effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruità in anticipo rispetto alla cadenza biennale.

     La Società, ai fini delle verifiche di congruità dei ricavi di cui al precedente secondo comma, è tenuta a presentare all'Amministrazione ed al Ministero del tesoro, entro il mese di luglio di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e ricavi, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilità industriale che la RAI è impegnata ad introdurre. Tali proiezioni sono elaborate tenendo presenti i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei piani di investimento di cui al precedente art. 10.

     Le anzidette verifiche di congruità saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventale revisione dei canoni per l'anno successivo.

     Nell'ambito delle verifiche, di cui al precedente secondo comma, saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione dei nuovi canoni.

 

          Art. 23. Prestazioni aggiuntive

     Le prestazioni aggiuntive, di cui all'articolo 19, lettere b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall'art. 20 della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato direttamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.

     Le prestazioni aggiuntive di cui all'ultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, saranno regolate con apposite convenzioni con le Amministrazioni dello Stato richiedenti, dandone preventiva informativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed al Ministero del tesoro.

     La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103 è prorogata fino all'entrata in vigore delle nuove convenzioni che dovranno in ogni caso essere stipulate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

 

          Art. 24. Canone di concessione

     La RAI corrisponderà un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'Amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da abbonamenti radiotelevisivi, pubblicità, iniziative promozionali, commercializzazione programmi; lo stesso canone annuo del 4,50 per cento la RAI corrisponderà sui proventi netti derivanti da cessioni e/o Servizi per conto terzi.

     La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata a finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 giugno 1973, n. 308, ivi comprese le attività dei complessi sinfonicocorali della RAI, alle quali è riservata una quota non inferiore al 20% dello stanziamento complessivo.

     Il versamento del canone dovrà essere effettuato non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.

 

          Art. 25. Deposito cauzionale

     A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Società concessionaria è tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 600 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

     Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalità o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla Società concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

     In caso di ritardo della reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art. 27 della presente convenzione per il ritardato pagamento del canone di concessione.

     Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla società concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 28.

     Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della Società concessionaria.

     L'Amministrazione ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Società concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Società concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.

 

          Art. 26. Riscatto

     Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalità e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

     Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.

 

          Art. 27. Penalità

     In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente convenzione, la Società concessionaria sarà gravata di una penale fino a un massimo del 2,50% in ragione d'anno in più del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti. Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sarà elevata fino a un massimo del 5% in ragione d'anno in più del tasso ufficiale di sconto.

     Qualora il ritardo superi l'anno, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare alla Società concessionaria la sanzione prevista nel successivo articolo 28.

     Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione, che non comportino una sanzione più grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'Amministrazione, dopo la debita contestazione alla Società concessionaria, può applicare alla stessa una penalità da un minimo di un milione di lire ad un massimo di dieci milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata.

     La suddetta penalità non esonera la Società concessionaria da eventuali responsabilità verso terzi.

     Il pagamento delle penalità indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Società concessionaria, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 25 della presente convenzione.

     Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla Società concessionaria, l'Amministrazione - sentito il consiglio di amministrazione - può non far luogo all'applicazione delle penalità previste nel presente articolo o comunque revocarle.

 

          Art. 28. Decadenza

     In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, può essere disposta la decadenza della concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e telecomunicazioni, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

     In caso di decadenza l'Amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'Amministrazione può assumere in gestione diretta gli impianti medesimi, e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra società, ferme restando le attribuzioni e i poteri della Commissione parlamentare.

     Ove sia pronunciata la decadenza, l'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità nei confronti dei terzi.

 

          Art. 29. Collegio arbitrale

     Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione o per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dall'Amministrazione, uno dal Ministero del tesoro, due dalla Società concessionaria ed uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

     Il collegio giudica secondo le norme di diritto.

 

          Art. 30. Estensione e durata della concessione

     La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica.

     Essa ha la durata di sei anni a decorrere dal 1° agosto 1988 ed è rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

 

          Art. 31. Aggiornamento e revisione della convenzione

     A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Società, decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di radiodiffusione e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni, nonché per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

     Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione sarà conseguentemente adeguata.

 

          Art. 32. Registrazione ed efficacia

     L'efficacia della convenzione è subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)