§ 98.1.26249 - Legge 4 febbraio 1985, n. 10.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/02/1985
Numero:10


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni


§ 98.1.26249 - Legge 4 febbraio 1985, n. 10.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

(G.U. 5 febbraio 1985, n. 30)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "di interesse nazionale ai sensi dell'art. 2461 del codice civile";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "La disciplina dell'attività di radiodiffusione sonora e televisiva dell'emittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive private, nonchè le norme volte a regolare la pubblicità nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo".

     All'articolo 3:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto";

     al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Tale percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà elevata al 40 per cento a partire dal 1° luglio 1986".

     Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

     Art. 3-bis - (Pubblicità). 1. La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.

     2. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui all'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione".

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni" e dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

     “g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'art. 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

     All'articolo 5:

     i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il presidente del consiglio di amministrazione della società concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale della società, presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".

     All'articolo 6:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione della società per azioni concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "Il consiglio di amministrazione della società concessionaria nomina il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, tra i suoi componenti, uno o più vicepresidenti";

     al comma 4:

     i numeri: "1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)" sono sostituiti, rispettivamente, dalle lettere: "a), b), c), d), e), f), g), h)";

     le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     "b) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli investimenti e ne verifica l'attuazione;

     c) formula direttive generali sui programmi e ne approva, su proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione annuale sui programmi trasmessi";

     alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: "La delibera è resa pubblica e trasmessa alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi";

     dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

     "h-bis) può proporre all'assemblea degli azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui all'art. 2383 del codice civile".

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: "tra gli iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'art. 2397 del codice civile".

     All'articolo 8:

     al comma 2, dopo le parole: "Il direttore generale risponde" sono aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'art. 2396 del codice civile,";

     al comma 3, le parole: "n. 7)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)" e dopo le parole: "gli altri dirigenti" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le norme dei contratti nazionali di categoria".

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "Art. 9 - (Organizzazione della società concessionaria).

     - 1. La società concessionaria pone in essere l'organizzazione interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso un'articolazione in reti e testate.

     2. La società concessionaria è impegnata ad operare affinchè: siano garantite la completezza e l'imparzialità dell'informazione e il rispetto della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.

     3. Le attività commerciali, editoriali, audiovisive, discografiche e simili, comunque connesse all'oggetto sociale della società, sono effettuate direttamente o attraverso società collegate.

     4. L'articolo 13 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato".

     Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

     "Art. 9-bis - (Divieto di propaganda elettorale).

     - Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale".