§ 80.10.18 - D.P.R. 5 agosto 1966, n. 826.
Istituzione dei ruoli organici e ordinamento del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:05/08/1966
Numero:826


Sommario
Art. 1.      Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono istituiti i ruoli organici del personale. Per le singole carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, del [...]
Art. 2.      Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva del Consiglio, è richiesto il possesso del diploma di laurea
Art. 3.      Ferma l'applicazione delle norme relative allo svolgimento delle carriere di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. [...]
Art. 4.      La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con [...]
Art. 5.      La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera direttiva, è presieduta da un magistrato amministrativo o [...]
Art. 6.      Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono nominate dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Art. 7.      Le attribuzioni conferite al Ministro dalle vigenti disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato sono esercitate, per il personale di cui al presente decreto, [...]
Art. 8.      Presso il Consiglio può essere disposto il comando di dipendenti dello Stato, nei modi previsti nei rispettivi ordinamenti
Art. 9.      Il presidente, con propria determinazione, stabilisce le modalità per lo svolgimento del lavoro ordinario, il quale può essere attuato anche con doppio orario giornaliero
Art. 10.      Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'Amministrazione [...]
Art. 11.      A cura del Segretariato generale è pubblicato un "Bollettino del personale" nel quale sono inseriti tutti i provvedimenti di natura giuridica, economica e disciplinare [...]
Art. 12.      Per quanto non diversamente stabilito nel presente decreto, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato
Art. 13.      L'inquadramento nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ha luogo previo giudizio favorevole di una Commissione composta di [...]
Art. 14.      L'inquadramento previsto nel precedente art. 13 è effettuato previa formulazione del quadro di assimilazione di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, con [...]
Art. 15.      Per il personale inquadrato nella carriera direttiva ai sensi del precedente art. 14, le promozioni alla qualifica di referendario aggiunto si conseguono per tre quarti [...]
Art. 16.      Per il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del precedente art. 14, le promozioni alla qualifica di primo segretario amministrativo e primo [...]
Art. 17.      Fermo il limite di ottanta posti di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ripartiti nelle varie carriere secondo le annesse tabelle, il personale che, giudicato [...]
Art. 18.      Il personale che, ai sensi dei precedenti articoli, ottiene l'inquadramento nei ruoli organici istituiti con il presente decreto, ha la facoltà di riscattare, ai fini [...]
Art. 19.      Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede con l'assegnazione stabilita ai sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e [...]


§ 80.10.18 - D.P.R. 5 agosto 1966, n. 826.

Istituzione dei ruoli organici e ordinamento del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(G.U. 20 ottobre 1966, n. 262)

 

 

Titolo I

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono istituiti i ruoli organici del personale. Per le singole carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario, le annesse tabelle indicano il numero dei posti, le qualifiche ed il riferimento agli ex coefficienti di stipendio, in base all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246.

 

          Art. 2.

     Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva del Consiglio, è richiesto il possesso del diploma di laurea.

     Con regolamento del Consiglio, da approvarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti gli specifici titoli di studio.

     Nei relativi bandi di concorso può essere prescritto il possesso di altri titoli post-universitari nonchè lo svolgimento di eventuali prove pratiche.

     Per l'ammissione ai pubblici concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli delle altre carriere del Consiglio è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nei relativi bandi di concorso può essere prescritto il possesso di altri titoli nonchè lo svolgimento di prove tecnico-pratiche.

 

          Art. 3.

     Ferma l'applicazione delle norme relative allo svolgimento delle carriere di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la carriera direttiva la promozione a vice referendario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli aiuto-referendari dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica.

     Per la carriera di concetto le promozioni alle qualifiche di segretario amministrativo aggiunto e segretario stenografo aggiunto nonchè a quelle di segretario amministrativo e segretario stenografo si conseguono a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi, rispettivamente, i vice segretari amministrativi e i vice segretari stenografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, ed i segretari amministrativi aggiunti e i segretari stenografi aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Per la carriera esecutiva la promozione alla qualifica di coadiutore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i coadiutori aggiunti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Per le carriere direttiva e di concetto, di cui ai precedenti commi, l'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità è rispettivamente di sette e nove anni.

 

          Art. 4.

     La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, dal segretario generale del Consiglio e da un impiegato del Segretariato generale del Consiglio con qualifica non inferiore a referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.

     La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera di concetto è composta da un presidente scelto tra gli impiegati del Segretariato generale del Consiglio con qualifica di primo referendario, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, e due impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.

     La Commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione alla carriera esecutiva è composta da un presidente scelto tra gli impiegati del Segretariato generale del Consiglio con qualifica non inferiore a referendario, e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice referendario.

     La Commissione dei concorsi per l'ammissione alla carriera del personale ausiliario è composta da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario amministrativo.

     Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

 

          Art. 5.

     La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera direttiva, è presieduta da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e composta da un docente universitario delle materie sulle quali vertono le prove di esame, dal segretario generale del Consiglio e da due impiegati del Segretariato generale con qualifica di primo referendario. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto.

     La Commissione esaminatrice dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per la carriera di concetto è presieduta da un impiegato del Segretariato generale del Consiglio con qualifica di primo referendario, e composta da un professore degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e da tre impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a vice referendario.

     La Commissione esaminatrice del concorso per esami a primo coadiutore è presieduta da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario, e composta da un professore di ruolo degli istituti medi di istruzione delle materie sulle quali vertono le prove d'esame, e da tre impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a referendario aggiunto. Funge da segretario un impiegato della carriera di concetto con qualifica non inferiore a segretario amministrativo.

     Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materie speciali.

 

          Art. 6.

     Le Commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 sono nominate dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

 

          Art. 7.

     Le attribuzioni conferite al Ministro dalle vigenti disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato sono esercitate, per il personale di cui al presente decreto, dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     L'ufficio di presidenza del Consiglio, previsto dall'art. 4, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, integrato dal segretario generale e da un rappresentante del personale scelto dal presidente su una terna designata dal personale stesso, costituisce il Consiglio di amministrazione.

     La Commissione di disciplina è composta da tre membri effettivi e uno supplente, nominati dal presidente, su proposta del segretario generale, fra gli impiegati con qualifica di primo referendario, è presieduta dal più anziano di essi e dura in carica per un biennio. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva.

 

          Art. 8.

     Presso il Consiglio può essere disposto il comando di dipendenti dello Stato, nei modi previsti nei rispettivi ordinamenti.

     Può essere altresì disposto il comando di dipendenti di Enti pubblici, con provvedimento adottato dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro d'intesa con l'Ente di appartenenza.

     I comandi di cui ai precedenti commi possono essere disposti per un periodo di un anno nel limite massimo complessivo del dieci per cento dell'organico del personale e possono essere rinnovati per un periodo non superiore ad un anno.

     Ove occorra, il rinnovo può essere autorizzato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, per un periodo non superiore ad un triennio.

 

          Art. 9.

     Il presidente, con propria determinazione, stabilisce le modalità per lo svolgimento del lavoro ordinario, il quale può essere attuato anche con doppio orario giornaliero.

     L'espletamento, da parte del personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, sia di ruolo che comandato, di lavoro straordinario, comunque reso, è retribuito con compenso forfettario pari a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni.

     Per il personale della carriera ausiliaria le prestazioni straordinarie comunque rese possono essere retribuite fino ad un massimo di settantadue ore mensili.

     L'indennità di funzione del segretario generale, sostitutiva di ogni compenso speciale anche per lavoro straordinario, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, è fissata nella misura di lire 300.000 (trecentomila) mensili.

 

          Art. 10.

     Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sentito il Comitato di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti.

     Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

 

          Art. 11.

     A cura del Segretariato generale è pubblicato un "Bollettino del personale" nel quale sono inseriti tutti i provvedimenti di natura giuridica, economica e disciplinare riguardanti il personale stesso.

 

          Art. 12.

     Per quanto non diversamente stabilito nel presente decreto, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed economico degli impiegati dello Stato.

 

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 13.

     L'inquadramento nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario ha luogo previo giudizio favorevole di una Commissione composta di uno dei vice presidenti, che la presiede, di tre consiglieri e del segretario generale del Consiglio, di due magistrati amministrativi con qualifica non inferiore, rispettivamente, a quella di consigliere di Stato e di consigliere della Corte dei conti.

     La Commissione è nominata dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     Le domande d'inquadramento devono essere presentate al Segretariato generale del Consiglio entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il titolo di studio e gli altri requisiti prescritti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con esclusione di quello dell'età.

 

          Art. 14.

     L'inquadramento previsto nel precedente art. 13 è effettuato previa formulazione del quadro di assimilazione di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, con l'osservanza dei criteri ivi prescritti.

     Il personale proveniente dai ruoli di Amministrazioni statali e quello che, alla data di costituzione del rapporto di servizio con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, apparteneva a ruoli di Enti, è inquadrato in qualifiche corrispondenti a quelle conseguite presso le Amministrazioni e gli Enti, conservando la relativa anzianità di qualifica e di carriera, od in qualifiche superiori, se ne abbia esercitato le funzioni presso il Consiglio, ovvero se abbia maturato, nella qualifica immediatamente inferiore posseduta, un'anzianità di almeno tre anni alla data dell'inquadramento.

     Il rimanente personale è inquadrato nelle qualifiche risultanti dalla valutazione, da effettuarsi ai sensi del precedente art. 3, del servizio prestato presso il Consiglio, riconosciuto come di ruolo a tutti gli effetti, ovvero in qualifica corrispondente alle funzioni esercitate.

     Il periodo di servizio prestato presso il Consiglio, eventualmente non utilizzato in sede di inquadramento, è valutato agli effetti della ulteriore progressione di carriera e ad ogni altro effetto economico.

     Ai fini dell'inquadramento previsto dai precedenti commi si tiene altresì conto del possesso di titoli culturali, accademici e professionali.

 

          Art. 15.

     Per il personale inquadrato nella carriera direttiva ai sensi del precedente art. 14, le promozioni alla qualifica di referendario aggiunto si conseguono per tre quarti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per un quarto mediante esame di idoneità. L'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione allo scrutinio e agli esami di idoneità è, rispettivamente, di nove e sette anni.

 

          Art. 16.

     Per il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del precedente art. 14, le promozioni alla qualifica di primo segretario amministrativo e primo segretario stenografo si conseguono per tre quarti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per un quarto mediante esame di idoneità. L'anzianità di servizio complessiva richiesta per l'ammissione allo scrutinio e agli esami di idoneità è, rispettivamente, di nove e sette anni.

 

          Art. 17.

     Fermo il limite di ottanta posti di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1246, ripartiti nelle varie carriere secondo le annesse tabelle, il personale che, giudicato favorevolmente dalla Commissione, risulti in eccedenza al numero dei posti disponibili nella qualifica spettante, può essere inquadrato in soprannumero, salvo riassorbimento in base alle vacanze dei rispettivi ruoli.

     In relazione ai posti in soprannumero di cui al comma precedente, e fino al loro riassorbimento, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo della carriera direttiva.

 

          Art. 18.

     Il personale che, ai sensi dei precedenti articoli, ottiene l'inquadramento nei ruoli organici istituiti con il presente decreto, ha la facoltà di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro anteriormente al detto inquadramento.

     Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che abbiano concorso a determinare un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ovvero un trattamento sostitutivo, per legge, di quello derivante dalla assicurazione generale obbligatoria.

     Per il riscatto del servizio agli effetti della indennità di buonuscita, di cui ai testo unico approvato con regio decreto 28 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, sono applicabili le vigenti disposizioni.

 

          Art. 19.

     Alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede con l'assegnazione stabilita ai sensi dell'art. 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni.

 

 

 

 

Carriera direttiva

Ex coeff.

Qualifica

Numero dei posti

670

Primo referendario

6

500

Referendario

6

402

Referendario aggiunto

8

325

Vice referendario

8

271

Aiuto referendario

 

 

 

28

 

 

 

Carriera di concetto

Ex coeff.

Qualifica

Numero dei posti

500

Segretario capo amministrativo e segretario capo stenografo

2

402

Segretario principale amministrativo e segretario principale stenografo

2

325

Primo segretario amministrativo e primo segretario stenografo

4

271

Segretario amministrativo e segretario stenografo

 

229

Segretario amministrativo aggiunto e segretario stenografo aggiunto

4

202

Vice segretario amministrativo e vice segretario stenografo

 

 

 

12

 

 

 

Carriera esecutiva

Ex coeff.

Qualifica

Numero dei posti

271

Coadiutore capo

4

229

Primo coadiutore

6

202

Coadiutore

10

180

Coadiutore aggiunto

 

 

 

20

 

 

 

Carriera del personale ausiliario

Ex coeff.

Qualifica

Numero dei posti

180

Commesso capo

3

173

Primo commesso e primo agente tecnico

6

159

Commesso e agente tecnico

11

151

Vice commesso e vice agente tecnico

 

 

 

20