§ 80.9.509 - D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/06/2003
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Ministro e Uffici di diretta collaborazione
Art. 2.  Segreteria del Ministro
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Ufficio legislativo
Art. 5.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Servizio di controllo interno
Art. 8.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Personale degli uffici
Art. 10.  Trattamento economico
Art. 11.  Modalità di gestione
Art. 12.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.509 - D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute.

(G.U. 7 agosto 2003, n. 182)

 

     Art. 1. Ministro e Uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito denominato: «Ministero», e, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 165 del 2001, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

     2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione.

     3. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) la segreteria del Ministro;

     b) l'ufficio di Gabinetto;

     c) l'ufficio legislativo;

     d) la segreteria tecnica del Ministro;

     e) l'ufficio stampa;

     f) il servizio di controllo interno;

     g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     4. Alle dirette dipendenze del Ministro possono inoltre operare consiglieri nominati dal Ministro medesimo per compiti particolari nell'ambito del contingente dei dodici collaboratori ed esperti previsti dall'articolo 9, comma 1.

     5. I titolari degli uffici di cui al comma 3, lettere da a) ad f), sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento; i capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera g), sono nominati dal Ministro, su proposta dei Sottosegretari di Stato interessati, anche tra estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto direttamente fiduciario e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento.

     6. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di gabinetto e legislativo.

     7. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, l'Ufficio di Gabinetto costituisce centro autonomo di responsabilità amministrativa degli uffici di diretta collaborazione, che può essere articolato in uno o più centri di costo.

 

          Art. 2. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione. La segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa parte della segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla Pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario con il Ministro.

 

          Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

     2. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del medesimo e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 9, comma 2, possono essere nominati vice Capo di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno con funzioni vicarie.

     3. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

          Art. 4. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre Amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa degli atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero. Svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e sulle questioni di particolare rilevanza per il Ministero.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Può essere nominato il Vice Capo dell'Ufficio legislativo fra i dirigenti del Ministero compresi nel contingente di dieci unità di cui all'articolo 9, comma 2.

 

          Art. 5. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle linee politiche riguardanti le attività del Ministero, nonché per garantire le relazioni istituzionali ed il coordinamento delle attività istituzionali. Tali attività di supporto sono svolte sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza del Ministero.

     2. Il Capo della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

          Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con le altre strutture di informazione pubbliche e private e con i mass-media nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministro; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     2. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato dal Ministro fra giornalisti professionisti.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

 

          Art. 7. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, esercita la propria attività in posizione di autonomia operativa e riferisce direttamente al Ministro.

     2. L'organizzazione del controllo interno è disciplinata con decreto del Ministro. Le relative attività sono svolte da dirigenti statali di cui uno di prima fascia ovvero da esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione, tutti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

     3. ll servizio redige trimestralmente un rapporto riservato al Ministro sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione ed una relazione annuale.

     4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Nello svolgimento dei propri compiti ha accesso agli atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione.

     5. A supporto del servizio è assegnato un contingente di personale per un massimo di venti unità, di cui non più di tre dirigenti di seconda fascia. La dotazione si intende aggiuntiva rispetto al contingente complessivo previsto dall'articolo 9, comma 1.

 

          Art. 8. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra dipendenti del Ministero ovvero di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre posizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 9. Personale degli uffici

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, comma 5, e all'articolo 8, non può superare complessivamente le cento unità. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, ovvero nelle ipotesi di documentata necessità, altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del predetto contingente complessivo, fino a dodici collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato ed esperti e consulenti esterni di provata competenza, desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unità stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, di cui uno di prima fascia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     4. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero, assegnando unità di personale delle aree funzionali A e B in numero non superiore al venti per cento delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 10, comma 5. La Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale del Ministero fornisce, altresì, le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

 

          Art. 10. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come appresso articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;

     c) per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero, maggiorato del cinquanta per cento;

     d) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     e) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro in un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

     f) per gli esperti esterni del servizio di controllo interno è corrisposto un emolumento onnicomprensivo determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.

     3. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. L'indennità accessoria di diretta collaborazione remunera anche la disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

          Art. 11. Modalità di gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 1, comma 3, esclusa la lettera f), per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale dell'organizzazione, del bilancio e del personale per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

          Art. 12. Norme finali e abrogazioni

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, in coerenza con le effettive disponibilità di bilancio a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, è compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

     3. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 216.


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138.