§ 80.9.418 - D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/03/2001
Numero:216


Sommario
Art. 1.  Ministro e uffici di diretta collaborazione
Art. 2.  Servizio di controllo interno
Art. 3.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 5.  Trattamento economico
Art. 6.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 7.  Modalità della gestione
Art. 8.  Disposizioni finali


§ 80.9.418 - D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità

(G.U. 11 giugno 2001, n. 133)

 

 

     Art. 1. Ministro e uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro della sanità, di seguito Ministro, è l'organo di direzione politica del Ministero della sanità, di seguito Ministero, e, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di seguito indicato come decreto legislativo n. 29 del 1993, ne determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione politica: la segreteria particolare del Ministro, l'ufficio di Gabinetto, l'ufficio legislativo, l'ufficio stampa, la segreteria tecnica, il servizio di controllo interno e le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La segreteria particolare del Ministro e l'ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e risponde direttamente ed esclusivamente al Ministro.

     4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale.

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Sottosegretario si avvale degli uffici di Gabinetto e Legislativo.

     6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione.

     7. La segreteria particolare del Ministro è composta dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare. Il Capo della segreteria particolare sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro.

     8. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro.

     9. L'ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, garantendo la qualità del linguaggio normativo, l'analisi di fattibilità delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e con le autorità indipendenti. Provvede, altresì, allo studio ed alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa e al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale.

     10. L'ufficio stampa cura la comunicazione tra l'organo di Governo e gli organi e strumenti di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero.

     11. La segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico, anche al fine del coordinamento dell'attività di gruppi e commissioni di studio, o del raccordo con i medesimi.

     12. Gli incarichi eventualmente conferiti a dirigenti dell'amministrazione nell'ambito degli uffici di cui ai commi 8 e 9 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

          Art. 2. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     2. Alla direzione del Servizio è preposto un dirigente di prima fascia da nominare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Il Servizio redige, almeno annualmente, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     5. Il Servizio si articola in uffici di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque. Al Servizio è assegnato un apposito contingente di personale per un massimo di venti unità. Si applica il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 3.

 

          Art. 3. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 5, non può superare complessivamente le cento unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti nonché, nel limite del 10% del predetto contingente complessivo, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti esterni di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di cento unità stabilito dal comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale in numero non superiore a dieci, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria particolare del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonché dal Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

          Art. 4. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati e altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione normativa.

     3. Il Capo dell'ufficio stampa del Ministro è nominato fra gli iscritti all'albo nazionale dei giornalisti e non può esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

     4. Il Capo della segreteria particolare ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

     5. Il Capo della segreteria tecnica è nominato tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     6. I Capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per una durata non superiore a quella massima del mandato di Governo. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     7. Il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 è incompatibile con il contestuale svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

 

          Art. 5. Trattamento economico

     1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai Capi dei Dipartimenti del Ministero.

     2. Al Capo dell'ufficio legislativo spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità indicate al comma 1 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero.

     3. Al Capo della segreteria particolare, al Segretario particolare del Ministro e al Capo della segreteria tecnica spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalità di cui al comma 1 ed articolato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio d'importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale estraneo alla pubblica amministrazione. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui ai predetti commi, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente ai Capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

     5. Ai dirigenti della seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero.

     6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     7. Il trattamento accessorio del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è definito ai sensi dell'articolo 14, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     8. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, spetta a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

 

          Art. 6. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Ministro su designazione dei Sottosegretari interessati.

     2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di 100 unità di cui all'articolo 3, comma 1, fino ad un massimo di 8 unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previsti dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 7. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

          Art. 8. Disposizioni finali

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


[1] Abrogato dall’art. 12 del D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208.