§ 80.9.443 - D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:17/05/2001
Numero:297


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 10.  Modalità della gestione
Art. 11.  Norme transitorie e finali


§ 80.9.443 - D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro

(G.U. 20 luglio 2001, n. 167)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. In attesa dei decreti di riordino del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nonché quelli di segreteria dei Sottosegretari di Stato assegnati al dicastero.

 

          Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) la Segreteria tecnica del Ministro;

     d) l'Ufficio legislativo;

     e) il Servizio di controllo interno;

     f) l'Ufficio stampa;

     g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. [2]

     2. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere da a) a f) sono nominati dal Ministro con proprio decreto. [3]

     3. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e riferisce al Ministro.

     4. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal comma 3, coordina l'attività degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.

 

          Art. 3. Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione [4]

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

     2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

     3. La Segreteria del Ministro è composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.

     5. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato.

     6. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     7. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonché ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.

 

          Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato servizio, svolge i compiti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e gli altri attribuitigli dalla legge.

     2. Le attività di controllo interno sono attribuite ad esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti è scelto tra i dirigenti della prima fascia del ruolo unico. Ai componenti estranei alla pubblica amministrazione è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, determinato all'atto della nomina ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     3. Il Servizio redige, con cadenza annuale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del Sistema informativo statistico unitario costituito presso il Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo.

     5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     6. Al Servizio sono assegnati quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato e un apposito contingente costituito da un massimo di venti unità di personale. Si applicano i commi 1, secondo periodo, e 2, secondo periodo, e 4 dell'articolo 5.

 

          Art. 5. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), è stabilito complessivamente in cento unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento motivato con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui numero non può superare il venti per cento del contingente sopraindicato. [5]

     2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono individuati, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a otto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993. [6]

     4. L'attribuzione degli incarichi ad esperti e consulenti estranei all'amministrazione, di cui al primo comma, è subordinata alla carenza o all'indisponibilità delle necessarie professionalità interne ed è disposta previa verifica di adeguata competenza, desumibile da specifici e analitici requisiti culturali e professionali, coerenti all'incarico da conferire.

 

          Art. 6. Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio con funzioni vicarie. [7]

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica. Ai fini della costituzione dell'ufficio stampa si applica la legge 7 giugno 2000, n. 150.

     4. Il Capo della Segreteria particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. [8]

     5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo. I capi delle segreterie dei sottosegretari di Stato ed i segretari particolari sono nominati su designazione dei sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte. Per i dipendenti pubblici rientranti fra le categorie di cui al secondo comma si provvede in armonia con i regolamenti dell'amministrazione di appartenenza.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Al Capo di Gabinetto e al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il capo dell'ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica e per il responsabile del servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento, è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei Dipartimenti dei Ministero ed ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. [9]

     2. Al Capo della Segreteria particolare ed al Segretario particolare del Ministro, ai Capi delle Segreterie dei sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.

     3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, sentite le organizzazioni sindacali e in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in un emolumento da corrispondere mensilmente, è sostitutivo degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.

 

          Art. 8. Coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Ferme restando le posizioni di autonomia funzionale previste dalla legge e dal presente regolamento, il coordinamento degli uffici di diretta collaborazione è attuato dal Capo di Gabinetto, che a tal fine può nominare uno o più Vice Capi di Gabinetto.

 

          Art. 9. Personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate al di fuori del contingente complessivo di cento unità di cui all'articolo 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 10. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può attribuire i relativi adempimenti ad un dirigente generale del Ministero.

 

          Art. 11. Norme transitorie e finali

     1. Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, comma 2, non comportano aumento dell'attuale dotazione organica del Ministero.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa.

     2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. [10]


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.C.M. 20 gennaio 2015, n. 77.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[3]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[5]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[6]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[7]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[8]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[9]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.

[10]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 11 dicembre 2002, n. 310.