§ 80.9.1089 - D.P.C.M. 20 gennaio 2015, n. 77.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/01/2015
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Art. 2.  Ufficio di Gabinetto
Art. 3.  Segreteria del Ministro
Art. 4.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
Art. 8.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 9.  Trattamento economico
Art. 10.  Modalità di gestione
Art. 11.  Organismo indipendente di valutazione della performance
Art. 12.  Copertura finanziaria e norme transitorie
Art. 13.  Norme finali e abrogazioni


§ 80.9.1089 - D.P.C.M. 20 gennaio 2015, n. 77. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

(G.U. 17 giugno 2015, n. 138)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-bis;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d);

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

     Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, che prevede l'istituzione presso ogni Amministrazione di un Organismo indipendente di valutazione della performance;

     Visto l'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" ed, in particolare, l'articolo 13, concernente il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate;

     Considerata, altresì, la facoltà prevista dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e successive modificazioni, secondo il quale "Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.";

     Vista la trasmissione al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze, in data 15 luglio 2014, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

     Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Considerata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite agli stessi dalla normativa vigente di settore nonchè con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

     Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonchè per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

 

Art. 1. Uffici di diretta collaborazione del Ministro

     1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministero", e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro;

     c) la Segreteria tecnica del Ministro;

     d) l'Ufficio legislativo;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.

     3. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. Il Vice Capo di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbiano funzioni vicarie sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, e su proposta, rispettivamente, del Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I Capi delle Segreterie di cui al comma 2, lettera f) ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

     4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

 

     Art. 2. Ufficio di Gabinetto

     1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

     2. Il Capo di Gabinetto coordina l'attività degli Uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

     3. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e può nominare due o più Vice Capi di Gabinetto, di cui uno anche con funzioni vicarie.

     4. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

 

     Art. 3. Segreteria del Ministro

     1. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

     2. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonchè i rapporti personali dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     3. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

 

     Art. 4. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.

     2. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre Amministrazioni e le istituzioni comunitarie; provvede alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero; cura, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio, anche con funzioni vicarie.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

     2. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è scelto fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonchè dell'editoria e della comunicazione informatica.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce.

 

     Art. 7. Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

     1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

     2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato.

     3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 6.

 

     Art. 8. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), è stabilito complessivamente in novanta unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

     2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a diciotto esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

     3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a sette, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

     4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato nonchè quella del Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

     5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti disciplinari, assegnando unità di personale delle aree I e II del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 6.

 

     Art. 9. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario generale o ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Segretario generale o Capi Dipartimento del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

     c) per il Capo della Segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonchè per i Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

     d) per il Capo dell'Ufficio stampa in un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Al Consigliere diplomatico è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali un trattamento economico omnicomprensivo articolato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti.

     3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del medesimo comma 1.

     4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero, nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     5. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e il compenso connesso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     6. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. L'assegnazione della predetta indennità al personale beneficiario è determinata con provvedimento del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2.

 

     Art. 10. Modalità di gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali e, per l'effetto, di ogni adempimento datoriale delegabile, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonchè avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari, per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

Capo II

Organismo indipendente di valutazione della performance

 

     Art. 11. Organismo indipendente di valutazione della performance

     1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato "OIV", di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonchè quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 del 1999, e successive modificazioni.

     2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni.

     3. L'OIV è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi incluso il Presidente, sono nominati dal Ministro per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. L'unico componente dell'OIV ovvero il Presidente del collegio è scelto tra soggetti esperti in materia di pianificazione e programmazione strategica.

     4. È istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'Ufficio supporta l'OIV nelle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999. L'organizzazione interna dell'Ufficio è definita con determinazione dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, sentito il Direttore della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio Procedimenti Disciplinari.

     5. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 4 è nominato con provvedimento del Segretario generale, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, tra i dirigenti di seconda fascia o i funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria e norme transitorie

     1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e dell'Ufficio di supporto si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.

     2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale assegnato all'OIV rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 13. Norme finali e abrogazioni

     1. Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dal presente regolamento sono ricompresi nella complessiva dotazione organica del Ministero.

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2015  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2350

 


[1] Abrogato dall'art. 39 del D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230.