§ 80.9.410 - D.P.R. 1 dicembre 2000, n. 421.
Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:01/12/2000
Numero:421


Sommario
Art. 1.  Tipologie di prestazione e limiti di spesa.
Art. 2.  Forme della procedura.
Art. 3.  Amministrazione diretta.
Art. 4.  Cottimo fiduciario.
Art. 5.  Scelta del contraente.
Art. 6.  Ordinazione della fornitura.
Art. 7.  Casi particolari di procedura.
Art. 8.  Congruità dei prezzi e pareri.
Art. 9.  Collaudo e regolare esecuzione.
Art. 10.  Modalità di pagamento.
Art. 11.  Disposizioni finali.


§ 80.9.410 - D.P.R. 1 dicembre 2000, n. 421.

Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi da eseguire in economia da parte del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 19 gennaio 2001, n. 15).

 

Art. 1. Tipologie di prestazione e limiti di spesa.

     1. Le forniture e i servizi che, a sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura possono farsi in economia sono i seguenti:

     a) servizi di pulizia, derattizzazione e di disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonchè spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;

     b) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni - ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;

     c) locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

     d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

     e) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

     f) spese di traduzione ed interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere, qualora l'amministrazione non possa provvedervi direttamente ovvero motivate ragioni di urgenza lo richiedano;

     g) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

     h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati; acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

     i) spese di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e spese casuali di cui all'articolo 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     l) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi; spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

     m) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche in genere, macchine da calcolo, stampanti e apparecchi fotoriproduttori, e relativo materiale tecnico; spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonchè per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;

     n) spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

     o) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di lire cinque milioni.

     2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), g), m) ed n) del comma 1, il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire duecento milioni; per quelle di cui alle lettere e), f), h), i) ed l) nei casi in cui non sia superiore a lire cento milioni.

     3. I limiti di valore di cui al comma 2 si intendono adeguati annualmente in misura pari alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'I.S.T.A.T.

     4. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura o servizio che possa considerarsi con carattere unitario in più forniture o servizi.

 

     Art. 2. Forme della procedura.

     1. L'esecuzione in economia delle forniture e dei servizi indicati al precedente articolo 1, ha luogo:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

     Art. 3. Amministrazione diretta.

     1. Sono eseguiti in amministrazione diretta:

     a) i servizi per la esecuzione dei quali l'amministrazione può ricorrere ad operai o comunque a personale da essa dipendente, impiegando materiali e mezzi di proprietà dell'amministrazione medesima;

     b) le forniture e le provviste a pronta consegna, nei limiti della tipologia e di importo indicati all'articolo 1, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 5.

 

     Art. 4. Cottimo fiduciario.

     1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i servizi indicati all'articolo 1, per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a persone o imprese.

     2. Possono essere eseguite a cottimo fiduciario le forniture di beni necessarie per l'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.

     3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Scelta del contraente.

     1. I preventivi per l'esecuzione dei servizi e delle forniture da effettuarsi in economia devono essere richiesti ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, ad eccezione dei casi in cui la specialità o l'urgenza del servizio o della fornitura, risultante da adeguata motivazione, non renda necessario il ricorso ad un soggetto o impresa predeterminati ovvero che la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire quindici milioni, nel caso in cui la congruità del prezzo risulti dagli elenchi di cui all'articolo 8 o, comunque, da altro sistema di rilevazione dei prezzi.

     2. La lettera di invito a presentare offerte, oltre a indicare l'oggetto della fornitura o del servizio, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione ed assistenza, deve prevedere espressamente le condizioni alle quali è assoggettata la fornitura stessa, le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte.

     3. La scelta del contraente avviene in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nella lettera di invito in ordine decrescente di importanza ovvero, in via alternativa, secondo il criterio del prezzo più basso previa la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'offerta nella stessa lettera di invito.

 

     Art. 6. Ordinazione della fornitura.

     1. L'ordinazione dei servizi e delle forniture è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui alla vigente normativa in materia e deve essere effettuata per iscritto, con riferimento all'offerta presentata e selezionata, con lettera d'ordine o altro atto equipollente, comunque contenente le condizioni di esecuzione della fornitura, i relativi prezzi, le penali per ritardo, le modalità di pagamento, l'obbligo posto a carico dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonchè la facoltà per l'amministrazione di risolvere l'obbligazione mediante semplice comunicazione scritta e provvedere alla esecuzione in danno, nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati ovvero in caso di ritardo nella esecuzione della fornitura quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialità.

 

     Art. 7. Casi particolari di procedura.

     1. Possono essere eseguiti in economia, entro il limite massimo di valore di lire duecento milioni, anche al di fuori delle ipotesi contemplate all'articolo 1, gli acquisti di beni e servizi nelle ipotesi di:

     a) scioglimento di un precedente rapporto contrattuale, qualora sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la fornitura o il servizio nel termine previsto dal contratto stesso;

     b) completamento di forniture non previste da contratti in corso di esecuzione, qualora non sia possibile imporne la realizzazione nell'ambito della fornitura principale;

     c) servizi o forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione potrebbe comportare danni alla amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi ovvero al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonchè di danno della salute pubblica o all'ambiente.

     2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

 

     Art. 8. Congruità dei prezzi e pareri.

     1. La valutazione di congruità dei prezzi dei servizi e delle forniture è assolta mediante l'indagine di mercato di cui all'articolo 5, tenuto conto, ove esistenti, degli elenchi previsti dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. Il parere di congruità dei competenti organi tecnici dell'amministrazione è comunque necessario in materia di forniture il cui importo superi lire cinquanta milioni ed è emesso con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.

     3. Per l'acquisizione di beni e servizi informatici si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

 

     Art. 9. Collaudo e regolare esecuzione.

     1. Le forniture eseguite in economia sono soggette a collaudo, anche parziale.

     2. L'acquisizione di forniture il cui importo di spesa non superi venti milioni, al netto degli oneri fiscali, ovvero l'esecuzione di servizi senza limiti di spesa, sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione.

     3. Il collaudo e l'attestazione di regolare esecuzione sono effettuati da un funzionario o impiegato, dotato dei necessari requisiti tecnico/amministrativi, all'uopo nominato dall'organo competente ad ordinare la spesa, entro i successivi quindici giorni dallo svolgimento del servizio o dall'acquisizione della fornitura.

 

     Art. 10. Modalità di pagamento.

     1. I pagamenti sono disposti non oltre trenta giorni dalla data del collaudo, del certificato di regolare esecuzione, o attestazione equipollente, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture redatte secondo la normativa vigente e corredate, qualora trattasi di forniture, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero munite della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri in caso di beni non inventariabili.

     2. Al pagamento delle spese eseguite in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     3. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

 

     Art. 11. Disposizioni finali.

     1. La normativa dettata con il presente regolamento non si applica in caso di acquisto di beni e servizi da acquistare obbligatoriamente con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e relative disposizioni attuative.

     2. Il presente regolamento ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, con riferimento all'allegato 2, numero 4.