§ 80.9.269 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 791.
Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/08/1982
Numero:791


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [2]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 80.9.269 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 791.

Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria.

(G.U. 2 novembre 1982, n. 301)

 

Titolo I

ATTRIBUZIONI E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

 

     Art. 1.

     [L'Ufficio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, istituito con decreto ministeriale del 15 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume la denominazione di Servizio centrale della programmazione sanitaria] [1].

     Al predetto Servizio sono attribuite le seguenti competenze:

     1) istruire, elaborare, formulare proposte per il piano sanitario nazionale e per i suoi aggiornamenti annuali;

     2) valutare il fabbisogno quali-quantitativo delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale;

     3) valutare il fabbisogno delle risorse finanziarie e proporre i criteri di ripartizione delle stesse alle regioni;

     4) formulare proposte per gli investimenti nel settore sanitario;

     5) verificare la conformità dei piani sanitari regionali ai princìpi e alle indicazioni vincolanti del piano sanitario nazionale, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale o di merito ai sensi dell'art. 127 della Costituzione;

     6) compiere valutazioni dell'attività legislativa regionale e dell'azione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale sotto il profilo della loro conformità con le indicazioni del piano sanitario nazionale nonché verificare l'attuazione dei piani sanitari regionali;

     7) controllare l'impiego delle risorse ai vari livelli di gestione attraverso l'analisi economico-funzionale dei rendiconti finanziari;

     8) definire il sistema degli indicatori ai fini delle decisioni programmatorie;

     9) coordinare le attività finalizzate alla progettazione, attivazione e gestione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale;

     10) progettare e gestire le procedure per il trattamento elettronico dei dati di interesse del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero;

     11) provvedere alla trattazione degli affari amministrativi, contabili e di documentazione delle attività di competenza del Servizio.

     Fino al riordinamento del Ministero della sanità restano ferme le disposizioni vigenti relative agli altri due uffici previsti dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1967, n. 487, concernenti il numero e le competenze delle direzioni generali del Ministero della sanità e dei dirigenti generali ad esse preposti.

 

          Art. 2.

     Il Servizio centrale della programmazione sanitaria è articolato in un ufficio studi e coordinamento con compiti di supporto tecnico-operativo del Servizio medesimo e in dieci uffici equivalenti a divisioni.

     Con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, sono individuate le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma prevedendone anche il raggruppamento in settori.

     Le funzioni dirigenziali di cui all'allegata tabella A sono attribuite con la procedura di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai dirigenti del ruolo speciale equiparati a dirigente superiore e primo dirigente secondo il disposto dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

 

Titolo II

PERSONALE

 

          Art. 3.

     I ruoli e le relative dotazioni organiche del personale del Ministero della sanità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, sono modificati e integrati in relazione alle professionalità tecniche e amministrative necessarie per lo svolgimento dei compiti del Servizio centrale della programmazione sanitaria, come risulta dalla allegata tabella A.

     I posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli di nuova istituzione sono coperti mediante pubblici concorsi per titoli ed esami.

 

          Art. 4.

     Allo scopo di assicurare la disponibilità di personale fornito delle professionalità necessarie allo svolgimento delle attività di programmazione sanitaria, sono istituiti presso il Ministero della sanità i seguenti ruoli:

     1) Carriera direttiva:

     ruolo degli economisti;

     ruolo degli statistico-attuari;

     ruolo degli informatici;

     ruolo degli analisti di organizzazione e metodo;

     ruolo dei biologi;

     ruolo dei coordinatori dei servizi sanitari ausiliari.

     2) Carriera di concetto:

     ruolo dei segretari amministrativi;

     ruolo degli assistenti informatici.

     3) Carriera ausiliaria:

     ruolo degli autisti.

     Per l'accesso ai ruoli predetti è richiesto il possesso dei titoli di studio, ed eventualmente di specializzazione di seguito indicati:

     a) ruolo degli economisti: diploma di laurea in economia e commercio;

     b) ruolo degli statistico-attuari: diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali ovvero altro diploma di laurea integrato dal diploma universitario di perfezionamento o di specializzazione in statistica sanitaria;

     c) ruolo degli informatici: diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria elettronica;

     d) ruolo degli analisti di organizzazione e metodo: diploma di laurea in scienza dell'informazione o in matematica o in fisica o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica, ovvero altro diploma di laurea integrato da diploma di specializzazione in organizzazione e metodo rilasciato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

     e) ruolo dei biologi: diploma di laurea in scienze biologiche;

     f) ruolo dei coordinatori dei servizi sanitari ausiliari: diploma di laurea integrato da altro diploma universitario di dirigente dell'assistenza infermieristica o del diploma della scuola a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

     g) ruolo dei segretari amministrativi: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     h) ruolo degli assistenti informatici: diploma di perito industriale per l'informatica ovvero altro diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado integrato da attestato professionale ad indirizzo informatico;

     i) ruolo degli autisti: diploma di scuola media integrato da patente di guida di categoria C.

     Ai concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva dei chimici e dei farmacisti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, sono ammessi anche coloro che siano in possesso della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

 

          Art. 5. [2]

     [Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanità, il Ministro della sanità può autorizzare, nel limite massimo di venti unità:

     a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari;

     b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici.

     La utilizzazione del personale di cui alla lettera a) è disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della sanità di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato.]

 

Titolo III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 6.

     Alla prima formazione dei ruoli di nuova istituzione di cui all'art. 4 si provvede mediante trasferimento di ruolo dei dipendenti dei ruoli del Ministero della sanità appartenenti a carriere corrispondenti, che siano in possesso dei titoli di studio ed eventualmente di specializzazione richiesti per ciascun ruolo dal medesimo art. 4.

     Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, n. 12.

     Per il ruolo degli informatici si prescinde dal possesso dei titoli di studio di cui all'art. 4, lettera c), nel confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea ed abbiano svolto per almeno tre anni le mansioni proprie del ruolo di destinazione.

     Per il ruolo degli analisti di organizzazione e metodo si prescinde dal possesso del diploma di specializzazione di cui all'art. 4, lettera f), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea e frequentino da almeno un anno gli appositi corsi biennali di analista di organizzazione e metodo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     I trasferimenti di ruolo di cui ai commi precedenti sono effettuati a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli aspiranti dovranno superare un esame colloquio vertente sui servizi del Ministero della sanità, con particolare riferimento alle funzioni che saranno chiamati a svolgere nel ruolo di destinazione.

     I trasferimenti saranno disposti con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, che formerà distinte graduatorie dei candidati sulla base della valutazione dei precedenti di carriera degli interessati e dei risultati dell'esame colloquio.

     Per lo svolgimento dell'esame colloquio saranno nominate commissioni presiedute, per le carriere inferiori a quella direttiva, da un dirigente generale dei ruoli del Ministero della sanità e composte da due dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un dipendente appartenente ai ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero medesimo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

     Per la carriera direttiva le commissioni saranno presiedute da magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente.

     Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti in relazione alla specialità professionale del relativo ruolo.

     Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 7.

     Limitatamente al ruolo degli assistenti informatici e al ruolo dei meccanografi, per la copertura di un terzo dei posti vacanti, dopo i trasferimenti di cui all'art. 6, saranno indetti speciali concorsi interni, ai quali saranno ammessi i dipendenti dei ruoli del Ministero della sanità, anche in deroga al possesso dei titoli di studio e di specializzazione prescritti, purché abbiano svolto per almeno cinque anni servizio nell'ambito delle attività di automazione con le mansioni proprie dei ruoli di destinazione, ovvero abbiano superato corsi attinenti alla materia tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     I predetti concorsi consisteranno in prove a prevalente contenuto pratico.

 

          Art. 8.

     I posti di primo dirigente che risulteranno non coperti al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente art. 6 saranno conferiti per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi speciali per titoli, integrati da un esame colloquio, ai quali possono partecipare gli impiegati dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità che rivestano, alla data prevista dai bandi, qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ed abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio in qualifica superiore a quella di consigliere o equiparata, nonché gli impiegati delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e i dipendenti di ruolo degli enti locali e di enti pubblici anche economici, che abbiano compiuto alla predetta data almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e che risultino in servizio presso il Ministero della sanità alla data di entrata in vigore della legge 26 aprile 1982, n. 186.

     L'esame colloquio tenderà ad accertare la preparazione del candidato sotto il profilo tecnico ed amministrativo e la conoscenza dei particolari servizi di istituto.

     I posti di dirigente superiore portati in aumento al presente decreto, che risulteranno disponibili al termine delle operazioni di trasferimento di cui al precedente art. 6, saranno conferiti, per una sola volta, in deroga alle norme attualmente vigenti, mediante concorsi per titoli ai quali possono partecipare i primi dirigenti dei rispettivi ruoli del Ministero della sanità che compiano entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.

     Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

 

a) servizi prestati

punti

60

b) incarichi e servizi speciali

"

18

c) lavori originali concernenti compiti di istituto

"

12

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionali del candidato

"

10

 

     La commissione esaminatrice dei concorsi di cui al presente articolo è composta come previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente alla Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Alla attribuzione delle relative funzioni ai vincitori dei concorsi si provvederà a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

     Tabella A

     Integrazione delle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della sanità.

     (Omissis).


[1]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo stesso.

[2] Articolo abrogato dall'art. 25 quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.