§ 80.5.332 – L. 16 gennaio 1978, n. 16.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/01/1978
Numero:16


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, [...]
Art. 2.      Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti [...]
Art. 3.      Dalla data indicata all'art. 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del [...]
Art. 4.      I dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di [...]
Art. 5.      Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1° gennaio 1964, gli inquadramenti e le [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole [...]


§ 80.5.332 – L. 16 gennaio 1978, n. 16.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

(G.U. 2 febbraio 1978, n. 33).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.

     Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma già inquadrato nelle tabelle A, B, C e D di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è inquadrato nelle corrispondenti tabelle A, B, C e D, previste dall'art. 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianità di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D, di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle A, B, C e D, di cui all'art. 48 del suddetto decreto presidenziale.

 

          Art. 3.

     Dalla data indicata all'art. 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224.

 

          Art. 4.

     I dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di cui alla tabella C prevista dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel predetto ex coefficiente 271, oppure siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati, previo superamento di concorso per esami, nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella B di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'art. 45 del citato decreto presidenziale n. 1224.

     Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

     Le modalità del concorso verranno stabilite tenuto conto delle norme di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto applicabili.

     I provvedimenti di cui al presene articolo e ai precedenti articoli 1 e 2 saranno adottati con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1° gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 6.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni competenti.