§ 80.5.155 – D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1451.
Esodo volontario e sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/11/1954
Numero:1451


Sommario
Art. 1.      Al personale di ruolo e non di ruolo, con qualsiasi qualificazione e denominazione, compresi i sanitari, assunto in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive [...]
Art. 2.      Agli effetti del computo dell'indennità di cui al precedente articolo, sono riconosciuti utili i seguenti periodi di servizio e di tempo
Art. 3.      Ha diritto al trattamento di cui al precedente art. 1 il personale di ruolo e non di ruolo in esso specificato, in possesso della cittadinanza italiana, che alla data [...]
Art. 4.      I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche al personale ivi considerato che abbia presentato domanda di cessazione volontaria dal servizio [...]
Art. 5.      Il personale di cui al precedente art. 1, che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 3 e che non si avvalga della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio ai [...]
Art. 6.      L'iscrizione nei quadri di cui al precedente art. 5 è effettuata, a cura del Ministero dell'interno, sentito, per quanto riguarda il personale sanitario laureato o [...]
Art. 7.      I quadri di cui al precedente art. 5 sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero medesimo
Art. 8.      Lo stato giuridico del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali è regolato dalle vigenti norme del testo unico della legge comunale e provinciale e del relativo [...]
Art. 9.      Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale Commissione consultiva incaricata di dar parere, nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, [...]
Art. 10.      Il personale iscritto nei quadri speciali fruisce, a carico delle singole Amministrazioni statali dalle quali venga utilizzato, comprese quelle con ordinamento autonomo, [...]
Art. 11.      Il personale delle varie categorie compreso nei quadri speciali e quello da assegnarsi direttamente agli enti locali ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 5 è [...]
Art. 12.      Il personale iscritto nei quadri speciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi distaccato presso Amministrazioni dello Stato, comprese [...]
Art. 13.      Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, tutte le attribuzioni ed i poteri spettanti in materia di rapporto di pubblico impiego, alle autorità comunali, [...]
Art. 14.      Il personale iscritto nei quadri speciali verrà gradualmente assegnato agli enti locali del territorio dello Stato, comprese le Regioni e gli enti da esse istituiti
Art. 15.      Il personale di ruolo assegnato agli enti locali ai sensi del precedente art. 14, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti stessi, con la posizione [...]
Art. 16.      Il personale di cui al precedente art. 15 compartecipa dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 957. Tali benefici sono estesi al personale [...]
Art. 17.      Al personale non di ruolo, collocato presso enti locali ai sensi del precedente art. 14, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i [...]
Art. 18.      Agli effetti dell'art. 236 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con la legge 17 giugno 1942, n. 851, e ad ogni altro [...]
Art. 19.      Al personale assegnato in pianta stabile ad enti locali in applicazione dei precedenti articoli, nonchè a quello che abbia già conseguito o consegua direttamente la [...]
Art. 20.      I segretari di ruolo dei Municipi della Libia e delle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana che non si siano avvalsi, o che, per non trovarsi [...]
Art. 21.      Al personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5, trasferito, a seguito e per effetto dell'assegnazione ad enti locali del territorio dello Stato, ai sensi [...]
Art. 22.      Il personale di cui al precedente art. 1 il quale non intenda avvalersi della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio e che, alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 23. 
Art. 24.      Al personale di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sono applicabili le norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di [...]
Art. 25.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, terzo, quarto e quinto comma, 23, primo e secondo comma, e 24, primo comma, si applicano anche al personale degli enti [...]
Art. 26.      A tutti gli effetti del presente decreto, s'intende equiparato al personale di ruolo dei Municipi della Libia e delle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale [...]
Art. 27.      Gli iscritti nei quadri speciali di cui al precedente art. 5 i quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio, entro il termine loro prefisso, presso l'ente [...]
Art. 28.      Qualora se ne manifesti la necessità, la Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, ad avvenuta cessazione dell'Ufficio per gli affari [...]
Art. 29.      L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana trasmetterà al Ministero dell'interno i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il [...]
Art. 30.      Agli enti locali presso i quali, in applicazione del presente decreto, verrà sistemato in soprannumero personale già dipendente dai Municipi della Libia e dalle [...]
Art. 31.      Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso [...]


§ 80.5.155 – D.P.R. 30 novembre 1954, n. 1451. [1]

Esodo volontario e sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

(G.U. 14 marzo 1955, n. 60).

 

     Art. 1.

     Al personale di ruolo e non di ruolo, con qualsiasi qualificazione e denominazione, compresi i sanitari, assunto in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni o comunque con regolare atto di nomina, dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, che faccia domanda di cessazione dal servizio, verrà corrisposta una indennità comprensiva:

     1) di tante mensilità di stipendio, retribuzione, paga od assegno analogo, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a venticinque giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio utile;

     2) di una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.

     Al personale suddetto verranno, inoltre, trasferite in proprietà le polizze di assicurazione od i diversi titoli previdenziali da cui risulti eventualmente assistito in base agli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni di assunzione, previa eventuale sistemazione dei premi o contributi arretrati, intendendosi, a tali effetti, sostituito lo Stato alle Amministrazioni predette.

     La domanda di cessazione dal servizio deve essere fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, nel termine di giorni 15 a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     La cessazione dal servizio avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1° o dal 16 del mese, immediatamente successivo alla data del relativo provvedimento, e comunque da data non posteriore al novantesimo giorno da quella della presentazione della domanda.

     Nei confronti del personale che sia stato o sia iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, la cessazione dal servizio di considera, al fine della liquidazione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, come avvenuta per soppressione di posto; all'eventuale sistemazione dei contributi arretrati dovuti agli Istituti predetti, per i servizi resi con obbligo d'iscrizione agli Istituti stessi, provvede lo Stato, che si rivarrà verso gl'interessati delle quote a loro carico.

 

          Art. 2.

     Agli effetti del computo dell'indennità di cui al precedente articolo, sono riconosciuti utili i seguenti periodi di servizio e di tempo:

     a) il servizio effettivo prestato presso i Municipi della Libia e le Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, con rapporto d'impiego o di lavoro di ruolo o non di ruolo, e quelli eventualmente dai singoli interessati prestati, anteriormente all'assunzione alle dipendenze dei predetti Enti, presso altre Amministrazioni pubbliche, e che siano stati riconosciuti in loro favore a norma dei rispettivi ordinamenti e semprechè i servizi predetti non abbiano già dato luogo a liquidazione di trattamento di quiescenza o di indennità a carico delle Amministrazioni presso cui sono stati prestati;

     b) il servizio eventualmente prestato nei territori della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, successivamente alla loro occupazione bellica, alle dipendenze delle locali autorità di occupazione;

     c) il tempo passato nei campi di prigionia o di internamento e fino a sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di pace, quello comunque passato, nei territori suddetti, in soggezione alle locali forze di occupazione;

     d) il tempo eventualmente intercorso tra la data di scadenza del congedo coloniale e quella della riutilizzazione presso le Amministrazioni di cui alle successive lettere e) ed f);

     e) il servizio prestato, posteriormente al rimpatrio definitivo, presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella posizione di comando, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430;

     f) il servizio prestato, posteriormente sempre al rimpatrio definitivo, con distacco di fatto, presso enti locali od altri enti pubblici del territorio dello Stato;

     g) il servizio prestato in Libia ed in Eritrea, successivamente al nuovo assetto internazionale di detti territori, presso enti locali od organismi similari dei territori stessi.

     Nei confronti del personale non di ruolo, il tempo di cui alla lettera d) è valutabile per un periodo non superiore ad anni due.

     Per la durata complessiva dei periodi di servizio e di tempo di cui ai precedenti commi, il rapporto d'impiego o di lavoro si considera come mai interrotto.

 

          Art. 3.

     Ha diritto al trattamento di cui al precedente art. 1 il personale di ruolo e non di ruolo in esso specificato, in possesso della cittadinanza italiana, che alla data del 1° luglio 1953 ed a quella dell'entrata in vigore del presente decreto si trovava e si trovi in una delle seguenti posizioni:

     a) in servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella posizione di comando, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839;

     b) in servizio con distacco di fatto presso enti locali od altri enti pubblici del territorio dello Stato;

     c) in servizio nei territori della Libia e dell'Eritrea nella posizione di cui alla lettera g) del precedente art. 2;

     d) in posizioni di stato non implicanti interruzione del rapporto d'impiego.

     Il personale non di ruolo che, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 16 settembre 1940, n. 1450, dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dall'art. 12 terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, non abbia ottenuto il reimpiego entro il termine di scadenza del congedo coloniale e risulti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tuttora non reimpiegato, è licenziato con diritto al trattamento economico di cui al precedente art. 1, nella misura spettante alla data predetta. A tal fine resta escluso ogni computo del periodo di tempo successivo alla data di scadenza del congedo coloniale per il quale nulla è dovuto, a qualsiasi titolo.

 

          Art. 4.

     I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano anche al personale ivi considerato che abbia presentato domanda di cessazione volontaria dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non prima della data della entrata in vigore della legge 29 aprile 1953, n. 430, semprechè, alla data del 1° luglio 1953, sussistessero le condizioni previste nel precedente art. 3. Nei confronti del personale medesimo non si farà luogo, tuttavia, ad alcuna corresponsione di competenze arretrate per il periodo intercorso fra la data di eventuale cessazione di fatto dal servizio e quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di decesso del beneficiario, I'indennità va corrisposta agli eredi.

 

          Art. 5.

     Il personale di cui al precedente art. 1, che si trovi nelle condizioni previste nell'art. 3 e che non si avvalga della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio ai sensi dei precedenti articoli - fatta eccezione per quello in servizio con distacco di fatto presso enti locali del territorio dello Stato - è iscritto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in appositi distinti quadri speciali.

     Ciascun quadro comprenderà, rispettivamente:

     a) i segretari comunali;

     b) gli impiegati amministrativi e tecnici;

     c) i sanitari;

     d) i salariati.

     Nei singoli quadri, il personale e raggruppato in tabelle uniche di classificazione e di qualificazione, distintamente per il personale di ruolo e quello non di ruolo.

     I quadri sono tenuti dal Ministero dell'interno.

     Il personale in servizio con distacco di fatto presso enti locali del territorio dello Stato sarà definitivamente assegnato agli enti medesimi, a norma degli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

 

          Art. 6.

     L'iscrizione nei quadri di cui al precedente art. 5 è effettuata, a cura del Ministero dell'interno, sentito, per quanto riguarda il personale sanitario laureato o diplomato, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in base alla posizione giuridica rivestita da ciascuna unità di personale alla data dell'iscrizione nei quadri predetti, quale risulta dal provvedimento ministeriale di convalida del relativo rapporto d'impiego o di lavoro, o da provvedimenti successivi di promozione o variazione, in conformità delle deliberazioni adottate dalla Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219.

     In ciascuna tabella, le singole unità di personale sono collocate in un'unica graduatoria, in base al grado o qualifica da ciascuno rivestita; nello stesso grado o qualifica, in base all'anzianità.

     Per la determinazione dei servizi e periodi utili agli effetti del computo della suddetta anzianità, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto. Agli stessi effetti, va dedotto il tempo durante il quale l'impiegato o salariato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio od altro assegno analogo.

 

          Art. 7.

     I quadri di cui al precedente art. 5 sono approvati con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale del Ministero medesimo.

     Nel termine di 30 giorni da quello della pubblicazione gl'interessati possono ricorrere al Ministro per l'interno per ottenere l'eventuale rettifica della loro posizione giuridica e di anzianità, quale risulta dai suddetti quadri.

     Sul ricorso decide il Ministro per l'interno con provvedimento definitivo.

 

          Art. 8.

     Lo stato giuridico del personale di ruolo iscritto nei quadri speciali è regolato dalle vigenti norme del testo unico della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento di esecuzione, e, per i sanitari, da quelle altresì del testo unico delle leggi sanitarie.

     Il trattamento giuridico del personale non di ruolo iscritto nei quadri speciali è regolato dalle vigenti norme concernenti il trattamento giuridico del personale non di ruolo in servizio presso gli enti pubblici locali.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno emanate, entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, le norme necessarie per disciplinare, con principi e criteri direttivi unitari, lo stato giuridico del personale di cui ai precedenti commi, in quanto non sia preveduto dalle disposizioni in essi richiamate, con coordinamento a quelle del presente decreto.

     Sino a quando non saranno emanate le norme di cui al precedente comma, restano in vigore quelle dei regolamenti degli enti di assunzione dei singoli impiegati e salariati, in quanto applicabili.

 

          Art. 9.

     Presso il Ministero dell'interno è istituita una speciale Commissione consultiva incaricata di dar parere, nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, sulle materie indicate nel secondo comma dell'art. 220 del testo unico della legge comunale o provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e su ogni altro caso riflettente il personale predetto, in cui il Ministro lo riterrà opportuno.

     La Commissione consultiva è composta del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari del personale comunale e provinciale presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede, di un funzionario di gruppo A del predetto Ministero di grado non inferiore al 7°, di un segretario comunale di grado non inferiore al 3° e i due impiegati, uno di ruolo ed uno non di ruolo, iscritti nei quadri speciali.

     Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario.

     Presso il Ministero dell'interno è, altresì, istituita una speciale Commissione unica di disciplina per il personale iscritto nei quadri speciali, così composta:

     a) di un magistrato del Consiglio di Stato di grado non inferiore a primo referendario, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

     b) di un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 7° ;

     c) di un segretario comunale di grado non inferiore al 3° ;

     d) di due impiegati, uno di ruolo e uno non di ruolo, iscritti nei quadri speciali.

     Un funzionario di gruppo A del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario.

     Le Commissioni di cui ai precedenti commi sono nominate con decreto del Ministro per l'interno; con gli stessi decreti si provvede alla nomina di un membro supplente per ciascun componente effettivo sia della Commissione consultiva che della Commissione unica di disciplina.

 

          Art. 10.

     Il personale iscritto nei quadri speciali fruisce, a carico delle singole Amministrazioni statali dalle quali venga utilizzato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e fino alla data di cancellazione dai quadri stessi, del trattamento economico a titolo di stipendio, retribuzione, paga, od altro assegno analogo, e degli altri emolumenti che a questo si aggiungono con carattere di stabilità, di cui gode all'atto dell'iscrizione, per effetto della parificazione al gruppo e grado o alla categoria del personale civile dell'Amministrazione dello Stato stabilita ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e fruisce altresì, in quanto consentito, di tutte le indennità e competenze, comunque denominate, previste da disposizioni di legge o regolamento per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato di gruppo e grado o categoria di parificazione, con carattere generale od in relazione all'assegnazione a determinati uffici e servizi od a determinate funzioni e mansioni.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 11.

     Il personale delle varie categorie compreso nei quadri speciali e quello da assegnarsi direttamente agli enti locali ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 5 è iscritto ai rispettivi Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro a decorrere dal 1° gennaio 1948, ove già non lo fosse anteriormente a tale data. Il personale stesso è altresì iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, Sezioni previdenza ed assistenza se di ruolo, ed alla sola Sezione assistenza se non di ruolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, e per il periodo di appartenenza ai quadri stessi, i contributi dell'ente dovuti agli Istituti indicati nel precedente comma faranno carico allo Stato.

     Allo Stato faranno altresì carico i contributi dell'ente dovuti ai competenti Istituti di previdenza per il personale di nuova iscrizione riferibilmente al periodo intercorrente dal 1° gennaio 1948 alla data di entrata in vigore del presente decreto; nonchè gli eventuali contributi arretrati dovuti agli Istituti predetti per il personale già iscritto agli Istituti stessi. Allo Stato faranno carico anche gli eventuali contributi arretrati dovuti dagli enti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, fino al 31 dicembre 1947. Detti contributi vengono computati, senza interessi, avendo riguardo alle misure di essi in vigore all'epoca cui si riferiscono ed agli stipendi od altri assegni analoghi spettanti nel tempo agli interessati.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni rimborserà allo Stato i premi eventualmente pagati per alimentare il trattamento assicurativo a decorrere dal 1° gennaio 1948; allo stesso rimborso provvederà l'Istituto nazionale della previdenza sociale per i contributi base ed integrativi versati per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia a partire dalla data suddetta.

     Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi i periodi di servizio e di tempo indicati nel precedente art. 2, anteriori al 1° gennaio 1948, assistiti ai fini previdenziali da polizze di assicurazione stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o da iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono riconosciuti utili a carico dello Stato agli effetti del trattamento di quiescenza, e si ricongiungono con il servizio reso agli Istituti di previdenza applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523.

     L'Istituto nazionale delle assicurazioni verserà allo Stato il valore di riscatto delle polizze di cui il personale interessato era provvisto; per quanto riguarda il personale iscritto all'assicurazione invalidità e vecchiaia lo Stato subentra in tutti i diritti derivanti dall'assicurazione stessa riferibilmente ai periodi di servizio e di tempo riconosciuti utili ai sensi del precedente comma.

     Nel computo dei contributi personali dovuti dagli interessati agli Istituti di previdenza per il periodo dal 1° gennaio 1948 alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque per sistemazione contributiva arretrata, si detrarrà l'importo della parte dei premi e contributi versati dagli interessati stessi e rimborsata allo Stato ai sensi del precedente quarto comma.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale proveniente dai Municipi della Libia o dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana che, successivamente al rimpatrio definitivo, sia già stato assunto in servizio presso enti locali del territorio dello Stato e vi si trovi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il personale iscritto nei quadri speciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi distaccato presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai sensi della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continua a prestare servizio presso le Amministrazioni stesse, nell'attuale posizione, fino a quando, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, non verrà sistemato presso enti locali del territorio dello Stato. Nell'interesse del servizio, esso potrà essere, tuttavia, trasferito, sempre nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, nella medesima od in altra sede di servizio.

     Il personale di cui al precedente comma, in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, potrà essere utilizzato presso gli uffici e servizi dell'Amministrazione dell'interno od essere destinato a prestare temporaneo servizio, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

     Con gli stessi criteri si provvederà per il personale in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli enti od organismi di cui alla lettera g) del precedente art. 2, all'atto del rimpatrio.

     Il personale di cui al precedente comma, per la durata della sua ulteriore permanenza in servizio presso gli enti od organismi suddetti, rimane a disposizione, nella posizione di comando, del Ministero degli affari esteri. Per la durata di tale servizio, ad esso si applicano, per quanto riguarda lo stato giuridico ed il trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui ai precedenti articoli; agli effetti economici, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti la disciplina della posizione dei dipendenti statali che assumono un impiego alle dipendenze di Stati, esteri o di enti a carattere internazionale.

     I comandi sono disposti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con gli altri Ministri competenti e con quello per il tesoro.

 

          Art. 13.

     Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali, tutte le attribuzioni ed i poteri spettanti in materia di rapporto di pubblico impiego, alle autorità comunali, sono devoluti al Ministro per l'interno, il quale potrà delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato assegnato al Ministero omonimo.

     I provvedimenti del Ministro sono definitivi.

 

          Art. 14.

     Il personale iscritto nei quadri speciali verrà gradualmente assegnato agli enti locali del territorio dello Stato, comprese le Regioni e gli enti da esse istituiti.

     A tale scopo, il Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica qualora trattisi di personale sanitario laureato o diplomato, disporrà, con suo decreto, l'assegnazione del personale predetto ai singoli enti, le attribuzioni da conferirgli ed il trattamento economico da corrispondergli a carico dell'ente.

 

          Art. 15.

     Il personale di ruolo assegnato agli enti locali ai sensi del precedente art. 14, si intende sistemato in pianta stabile presso gli enti stessi, con la posizione giuridica ed economica stabilita nel relativo decreto Ministeriale; tale sistemazione deve considerarsi in soprannumero ed indipendente dal numero dei posti previsti negli organici degli enti medesimi.

     Qualora, dopo che siano state disposte le sistemazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato con le leggi 1° marzo 1949, n. 55, 8 marzo 1949, n. 99 e 24 aprile 1950, n. 267, e dopo che abbia avuto applicazione il secondo comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, presso gli enti suddetti risultino posti vacanti con funzioni o mansioni analoghe a quelle inerenti al grado od alla qualifica rivestiti dal personale di cui al precedente comma, che si siano resi disponibili entro il 31 dicembre 1950 e che siano conferibili per pubblico concorso o per chiamata diretta, tali posti saranno assegnati al personale predetto in servizio presso gli enti ove si siano verificate le vacanze, secondo l'ordine di anzianità da calcolarsi a norma dell'art. 6 del presente decreto.

     Per il personale sanitario laureato e per le ostetriche si procederà all'assegnazione dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si renderanno disponibili successivamente, secondo i criteri indicati nel comma precedente.

 

          Art. 16.

     Il personale di cui al precedente art. 15 compartecipa dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 957. Tali benefici sono estesi al personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5.

 

          Art. 17.

     Al personale non di ruolo, collocato presso enti locali ai sensi del precedente art. 14, sono attribuiti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per i dipendenti non di ruolo di pari categoria in servizio presso gli enti medesimi.

     I provvedimenti relativi alla risoluzione del rapporto d'impiego del personale di cui al precedente comma sono subordinati al nulla osta del Ministro per l'interno, tranne il caso in cui essi siano adottati per motivi disciplinari o per raggiungimento dei limiti di età o di servizio.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale sanitario laureato, incaricato od interino; per il rimanente personale sanitario il nulla osta previsto dal comma precedente è di competenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 18.

     Agli effetti dell'art. 236 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con la legge 17 giugno 1942, n. 851, e ad ogni altro effetto di legge o regolamento, il servizio lodevole prestato, a qualunque titolo, dal personale proveniente dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana presso le predette Amministrazioni o nelle posizioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente art. 2, è considerato come servizio prestato presso enti locali del territorio dello Stato.

 

          Art. 19.

     Al personale assegnato in pianta stabile ad enti locali in applicazione dei precedenti articoli, nonchè a quello che abbia già conseguito o consegua direttamente la sistemazione in organico presso detti enti, è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici dello stipendio, retribuzione o paga, e con effetto dalla data di assunzione presso gli enti stessi, l'anzianità utile di servizio raggiunta, nell'ultimo grado conseguito presso gli enti di provenienza o per successiva promozione, qualora esso non sia inferiore a quello ricoperto presso gli enti di assegnazione od assunzione del territorio dello Stato. Agli effetti del computo di tale anzianità si tiene conto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto.

     Nei confronti del personale non di ruolo, i servizi ed i periodi di tempo sopra indicati sono, agli effetti previsti nel precedente primo comma, considerati utili soltanto nei confronti del personale che presso gli enti locali del territorio dello stato non sia nominato a posti di ruolo.

 

          Art. 20.

     I segretari di ruolo dei Municipi della Libia e delle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana che non si siano avvalsi, o che, per non trovarsi nelle specifiche condizioni previste dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38, non abbiano potuto avvalersi delle disposizioni del decreto stesso, possono fare domanda al Ministero dell'interno, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, di essere trasferiti nei ruoli nazionali o provinciali dei segretari comunali purchè in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale o dei titoli previsti al n. 3, secondo comma, dell'art. 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

     Sulle domande si provvederà nei modi e con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38, in quanto applicabili, intendendosi, in ogni caso, agli effetti dell'inquadramento nei gradi, sostituita alla tabella A allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, la tabella A allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748.

     I segretari che ottengano, ai sensi dei precedenti commi, il trasferimento nei ruoli nazionale o provinciali dei segretari comunali, saranno assegnati d'ufficio, con decreto del Ministro per l'interno, alle segreterie comunali vacanti di grado corrispondente a quello loro assegnato all'atto dell'inquadramento.

     Al personale trasferito nei ruoli dei segretari comunali in applicazione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38, e del presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 11 e 19 del presente decreto, rimanendo abrogate le disposizioni con esse incompatibili.

     Il termine di cui al precedente primo comma non opera nei riguardi dei segretari di ruolo delle istituzioni municipali dell'ex Africa orientale italiana e della Libia tuttora in servizio fuori del territorio dello Stato, per i quali rimane ferma la facoltà prevista dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 38.

 

          Art. 21.

     Al personale iscritto nei quadri speciali di cui all'art. 5, trasferito, a seguito e per effetto dell'assegnazione ad enti locali del territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 14, o comunque della sistemazione in organico presso detti enti, anche se per atto volontario, in una sede di servizio diversa dalla località ove ha sede l'ufficio dell'Amministrazione statale presso il quale, al momento, presta servizio, è corrisposto, a carico del bilancio dello Stato, il trattamento economico di trasferimento - esclusa l'indennità di prima sistemazione - previsto dalle disposizioni vigenti per il personale civile dell'Amministrazione dello Stato, del gruppo e del grado o della categoria cui risulti parificato.

 

          Art. 22.

     Il personale di cui al precedente art. 1 il quale non intenda avvalersi della facoltà di chiedere la cessazione dal servizio e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti assegnato in effettivo servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839 e dell'art. 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, e vi abbia esplicato e vi esplichi, di fatto e con carattere permanente, mansioni di natura non salariale, può optare per il mantenimento in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato.

     L'opzione prevista dal precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 15 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con dichiarazione irrevocabile da presentarsi alle Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, presso le quali le singole unità di personale risultino distaccate in servizio.

     Il personale che si sia avvalso del diritto di opzione sarà inquadrato dalle Amministrazioni stesse - salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo - nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data della prima assegnazione in servizio presso l'Amministrazione dello Stato ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente primo comma, purchè senza soluzione di continuità, e da tale data ha inizio il computo dell'anzianità di servizio agli effetti di cui agli articoli 1,9e20 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, ed all'articolo 1, commi primo e quarto, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

     L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella 1 allegata al citato regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio. Coloro che, pur disimpegnando mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio ad essa relativo, sono inquadrati nella categoria inferiore corrispondente al titolo di studio posseduto. Per l'inquadramento nella terza categoria può prescindersi dal titolo di studio, nei confronti di coloro che esercitino mansioni proprie della categoria medesima.

     Il personale in servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che si avvalga del diritto di opzione, è assegnato, ai fini dell'inquadramento, presso altre Amministrazioni dello Stato, a cura della Commissione centrale per l'avventiziato istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207; ugualmente sarà provveduto per quello in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

 

          Art. 23. [3]

     Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

     Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

     L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto.

 

          Art. 24.

     Al personale di cui ai precedenti articoli 22 e 23 sono applicabili le norme sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, intendendosi, a tali effetti, sostituita la data di entrata in vigore del presente decreto a quella del 15 maggio 1948, prevista dall'art. 1, primo comma, della citata legge.

     Il termine previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto inquadramento nelle categorie del personale civile statale non di ruolo.

     Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente art. 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948 [4].

     Il personale collocato nei ruoli speciali transitori può riscattare, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto.

     Per il personale suddetto, anteriormente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, I'Istituto stesso verserà allo Stato una somma pari al valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di collocamento nei ruoli speciali transitori. Una metà di tale somma sarà incamerata dallo Stato; l'altra metà sarà versata ai singoli impiegati assicurati. E' data, tuttavia, facoltà agli impiegati interessati che ne facciano espressa domanda all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del decreto di collocamento nei ruoli speciali transitori, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento allo Stato, in una unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse.

     Per il personale anteriormente assistito da titolo di previdenza a risparmio, una metà della somma capitalizzata sarà incamerata dallo Stato, l'altra metà sarà versata agli impiegati interessati.

     Per il personale anteriormente assistito da iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, si applicano le norme della legge 22 giugno 1954, n. 523.

 

          Art. 25.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, terzo, quarto e quinto comma, 23, primo e secondo comma, e 24, primo comma, si applicano anche al personale degli enti od istituti pubblici soggetti alla tutela od alla vigilanza della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana o dei cessati Governi dell'ex Africa orientale italiana e della Libia - fatta eccezione per quello già in servizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e presso gli uffici coloniali dell'economia - il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti distaccato in temporaneo servizio presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in applicazione della legge 16 settembre 1940, n. 1450, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, o comunque di fatto, e che ne faccia domanda, alle Amministrazioni di effettiva assegnazione, entro 15 giorni a decorrere dalla data predetta. Il personale che non si avvalga di tale facoltà, cessa dal servizio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà a scadere il predetto termine.

     Al personale di cui al precedente comma sono, altresì, applicabili, sempre che ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, considerandosi, a tali effetti, utile soltanto il periodo di servizio prestato, posteriormente al rimpatrio definitivo, presso Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo. Lo stesso trattamento è corrisposto verificandosi l'ipotesi di cui all'ultima parte del precedente comma.

     Rimangono salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dal personale di cui al presente articolo nei confronti degli enti od istituti di rispettiva provenienza per quanto possa ad esso spettare, in base agii ordinamenti dei predetti enti ed istituti, a titolo di trattamento di quiescenza, previdenza o liquidazione, fino alla data di assegnazione in servizio presso l'Amministrazione dello Stato. Il personale anteriormente assistito da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione stipulate con un Istituto avente sede nel territorio dello Stato, ha diritto allo svincolo ed alla consegna della polizza.

 

          Art. 26.

     A tutti gli effetti del presente decreto, s'intende equiparato al personale di ruolo dei Municipi della Libia e delle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana il personale assunto dal Municipio di Mogadiscio con rapporto d'impiego a contratto, con applicazione delle norme del contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni; si intende compreso in quello non di ruolo municipale il personale straordinario assunto dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana con rapporto d'impiego a contratto speciale a tempo indeterminato, con applicazione delle norme dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 settembre 1935, n. 1816, convertito nella legge 3 febbraio 1936, n. 300.

 

          Art. 27.

     Gli iscritti nei quadri speciali di cui al precedente art. 5 i quali, senza giustificato motivo, non assumano servizio, entro il termine loro prefisso, presso l'ente locale cui vengano assegnati ai sensi dell'art. 14, o che avendo ottenuto, in seguito a concorso od a chiamata diretta, la nomina ad impieghi presso gli enti previsti dallo stesso articolo, non accettino la nomina stessa, sono dimessi d'ufficio dal servizio.

     Nei confronti dell'Istituto di previdenza cui il personale sia iscritto, la cessazione dal servizio si considera, in tali particolari ipotesi, come avvenuta per soppressione di posto.

 

          Art. 28.

     Qualora se ne manifesti la necessità, la Commissione istituita con decreto Ministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, ad avvenuta cessazione dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana, continuerà nell'esercizio delle proprie attribuzioni, con competenza limitata al personale di cui al presente decreto, presso il Ministero dell'interno, con i poteri ad essa riconosciuti con il comma aggiunto all'art. 17 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con l'art. 10 della legge 9 luglio 1954, n. 431. Per tutto quanto attiene al personale predetto, la Commissione stessa è integrata, con effetto immediato, con un membro rappresentante del Ministero dell'interno.

 

          Art. 29.

     L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa Italiana trasmetterà al Ministero dell'interno i fascicoli personali ed ogni altro atto riguardante il personale da iscriversi nei quadri speciali di cui all'art. 5 del presente decreto. Ugualmente provvederà, nei confronti delle singole Amministrazioni interessate, per il personale di cui agli articoli 22 e 25 del presente decreto.

 

          Art. 30.

     Agli enti locali presso i quali, in applicazione del presente decreto, verrà sistemato in soprannumero personale già dipendente dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, e fino a quando esso non verrà assorbito negli organici degli enti predetti, potranno essere concessi contributi da parte dello Stato per un ammontare non eccedente la metà delle spese per gli assegni fissi e continuativi corrisposti al personale medesimo. Per i Comuni e le Provincie che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332e336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguano il pareggio economico del proprio bilancio, il contributo può essere elevato fino a coprire l'intero importo delle spese predette.

     La concessione del contributo sarà effettuata dal Ministro per l'interno, tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali interessati e la situazione del relativo personale, sentite la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale per la finanza locale.

 

          Art. 31.

     Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto per il corrente esercizio finanziario 1954-1955 si farà fronte con i fondi esistenti nel bilancio dello stesso esercizio per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa Italiana.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 1 marzo 1958, n. 142.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 22 dicembre 1960, n. 1599.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L. 22 dicembre 1960, n. 1599.