§ 80.5.22e - Legge 22 dicembre 1960, n. 1599.
Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dal cessati Governi dei territori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/12/1960
Numero:1599


Sommario
Art. 1.      L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente
Art. 3.      Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli [...]
Art. 4.      La disposizione di cui all'art. 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già [...]
Art. 5.      Al termine fissato dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è [...]
Art. 6.      Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'art. 15 della legge 29 aprile [...]
Art. 7.      Agli effetti dell'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di congedo ordinario coloniale, e le [...]
Art. 8.      Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo [...]
Art. 9.      Le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le integrazioni dei precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili, con assunzione dei conseguenti oneri a [...]
Art. 10.      Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono presentare domanda al Ministero del [...]
Art. 11.      Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il [...]
Art. 12.      Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, sono riaperti nei [...]
Art. 13.      Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, i periodi di [...]
Art. 14.      Il trattamento previsto dall'art. 5 della legge 16 maggio 1956, n. 496, compete anche al personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della [...]
Art. 15.      L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete agli [...]
Art. 16.      Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonchè nell'art. 4 della presente legge, in [...]
Art. 17.      Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955
Art. 18.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole [...]


§ 80.5.22e - Legge 22 dicembre 1960, n. 1599. [1]

Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dal cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

(G.U. 4 gennaio 1961, n. 3).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

     "Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

     Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

     L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

     Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del presente decreto".

 

          Art. 2.

     Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente:

     "Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente art. 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948".

 

          Art. 3.

     Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori), abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo conseguito ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del personale del decreto di collocamento, il contributo di riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni spettanti al 1° luglio 1953, ovvero su quelli spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli aggiunti, se anteriore al 24 giugno 1951.

 

          Art. 4.

     La disposizione di cui all'art. 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'art. 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

     Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazioni contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti suddetti.

 

          Art. 5.

     Al termine fissato dall'art. 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'art. 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie e senza interessi di mora. Tale facoltà può essere esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7.

     Agli effetti dell'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di congedo ordinario coloniale, e le frazioni di essi, inerenti al servizio prestato dagli interessati nei territori d'Africa già di sovranità italiana fino al 30 giugno 1953.

     Nei confronti del personale rimasto in servizio, senza soluzione di continuità, nel territorio dell'ex Somalia italiana e passato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, il termine di operatività del cumulo di cui al sopra citato art. 1 è fissato al 31 dicembre 1952. Per i periodi di congedo maturati successivamente alla predetta data rimangono salvi i diritti derivanti al personale stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359.

     Per il personale rimasto in Etiopia, od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici, l'ammissione al trattamento di cui allo stesso regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le modifiche ed aggiunte apportatevi dalla presente legge, per il periodo decorrente dalla restaurazione dello Stato etiopico, è subordinata al riconoscimento previsto dall'art. 3, comma secondo, della legge 16 maggio 1956, n. 496.

 

          Art. 8.

     Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo ordinario coloniale maturati e non fruiti, non indennizzabili ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuta una somma pari all'importo dell'indennità coloniale, dell'indennità di disagiata residenza e del supplemento di indennità di disagiata residenza, nelle misure di diritto, che ad essi sarebbero spettate per la durata dei periodi stessi.

     Gli impiegati di cui al precedente comma che, a seguito del rimpatrio, abbiano comunque ripreso servizio prima della scadenza del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato, s'intendono aver tacitamente rinunciato ad usufruire dei periodi di congedo non goduti. Nei confronti degli impiegati stessi, l'indennizzo di cui all'art. 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuto sulla base degli assegni ed indennità, relativi alla posizione giuridica rivestita dai singoli impiegati alla data di decorrenza del reimpiego, in vigore alla data stessa e comunque a data non posteriore al 1° luglio 1953.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato i quali siano rimasti a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nei territori d'Africa già di sovranità italiana e che, alla data predetta, si trovino ancora ivi in servizio, il cumulo di cui all'art. 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le limitazioni indicate al precedente articolo, è ammesso ai soli effetti economici. Al personale stesso sarà corrisposta, a titolo d'indennizzo, una somma pari all'ammontare degli interi assegni ed indennità che ad esso sarebbero spettati per il periodo di congedo non fruito, ragguagliato al trattamento economico d'attività fisso e continuativo vigente e spettante alla data del 1° luglio 1953.

     Lo stesso trattamento è dovuto al personale che, trovandosi alla data del 1° luglio 1953 in servizio nei territori d'Africa di cessata sovranità italiana, sia, successivamente, cessato dall'impiego per esodo volontario, o per altro motivo, senza avere usufruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le integrazioni dei precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili, con assunzione dei conseguenti oneri a carico dello Stato, anche al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni municipali dei territori dell'ex Africa orientale italiana e della Libia ed al personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia. Allo stesso personale sono, altresì, estese tutte le norme a suo tempo regolanti il trattamento di congedo coloniale del personale civile statale di ruolo e non di ruolo, in quanto applicabili.

 

          Art. 10.

     Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

     A tutti i pagamenti ancora da effettuare in esecuzione del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dei precedenti articoli 7, 8 e 9 provvederà il Ministero del tesoro, a carico del proprio bilancio.

 

          Art. 11.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il riconoscimento del rapporto di impiego alle dipendenze dei cessati Governi coloniali, sono tenuti a presentare tanto la domanda quanto la documentazione al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Nei casi in cui la documentazione prodotta risultasse insufficiente potrà essere concesso un ulteriore definitivo termine di novanta giorni per completare la documentazione stessa.

     I termini indicati nei precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza con esonero, per l'Amministrazione dello Stato, da qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella prevista dal secondo comma dell'art. 2116 del Codice civile.

 

          Art. 12.

     Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, sono riaperti nei confronti dei beneficiari che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, facciano domanda alle Amministrazioni competenti per ottenere l'attribuzione dei trattamenti spettanti.

 

          Art. 13.

     Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, i periodi di servizio e di tempo indicati nell'art. 2 del suddetto decreto, anteriori al 1° gennaio 1948, sono riconosciuti utili a carico dello Stato agli effetti del trattamento di quiescenza, anche se assistiti, ai fini previdenziali, da titolo di previdenza a risparmio, e si ricongiungono con il servizio reso con iscrizione agli Istituti di previdenza, applicando le norme contenute nella legge 2 giugno 1954, n. 523.

     I depositi sui titoli a risparmio intestati al personale di cui al precedente comma, nonchè tutti gli interessi relativi, saranno versati allo Stato a cura degli Istituti di credito depositari.

 

          Art. 14.

     Il trattamento previsto dall'art. 5 della legge 16 maggio 1956, n. 496, compete anche al personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, che alla scadenza del termine di centottanta giorni indicato nel citato articolo si trovava ancora in servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa e che, essendo rimpatriato dopo tale termine, ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, entro novanta giorni dal rimpatrio, qualora questo avvenga successivamente a tale data.

 

          Art. 15.

     L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete agli impiegati del soppresso Ministero dell'Africa italiana trasferito ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, dell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a decorrere dalla data di trasferimento, nella misura intera spettante agli impiegati di uguale qualifica appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione presso la quale è stato effettuato il trasferimento.

 

          Art. 16.

     Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonchè nell'art. 4 della presente legge, in servizio presso le Amministrazioni di provenienza almeno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270, sempre che concorrano gli altri requisiti prescritti.

     Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955.

 

          Art. 18.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni competenti.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.