§ 80.5.272 – L. 6 agosto 1966, n. 631.
Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/08/1966
Numero:631


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e [...]
Art. 2.      Coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio richiesto per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale prestano [...]
Art. 3.      Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione [...]
Art. 4.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Art. 5.      All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al [...]


§ 80.5.272 – L. 6 agosto 1966, n. 631. [1]

Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato del territorio di Trieste.

(G.U. 20 agosto 1966, n. 206).

 

     Art. 1.

     Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio 1961, nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

     Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari.

     Agli effetti di cui al primo comma il suddetto personale viene collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo art. 2.

     La predetta domanda dovrà essere presentata all'Amministrazione presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Per il collocamento nel ruolo aggiunto è necessario che alla data del 19 luglio 1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario.

     Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal titolo di studio, purchè l'interessato abbia compiuto alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del ruolo ordinario corrispondente al ruolo aggiunto nel quale l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.

 

          Art. 2.

     Coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio richiesto per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, possono ottenere l'inquadramento presso altra Amministrazione dello Stato nei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

 

          Art. 3.

     Agli impiegati inquadrati nel "Ruolo ad esaurimento", ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, è attribuito, dal 1° gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente rispettivamente agli ex coefficienti 180 e 202.

     Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo coefficiente di inquadramento, la metà dell'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza, dalla data di promozione all'ultimo grado rivestito nel Corpo stesso alla entrata in vigore della presente legge.

     L'assegno personale di cui all'art. 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, percepito dal suddetto personale, viene riassorbito fino alla concorrenza dell'aumento netto di stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo.

     Il trattamento economico da corrispondere ai sensi del presente articolo, e risultante dallo stipendio base e dall'eventuale assegno personale calcolato al netto, non dovrà in ogni caso essere inferiore al trattamento economico, risultante dalle stesse voci calcolate al netto, percepito alla data del 1° gennaio 1966. L'eventuale differenza va ad integrazione dell'assegno personale.

 

          Art. 4.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

 

          Art. 5.

     All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.