§ 95.18.12 - D.L. 14 dicembre 1965, n. 1334.
Importazione delle banane fresche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.18 imposta di consumo
Data:14/12/1965
Numero:1334


Sommario
Art. 1.      Dal 1° gennaio 1966 la misura dell'imposta erariale di consumo, prevista dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.18.12 - D.L. 14 dicembre 1965, n. 1334. [1]

Importazione delle banane fresche.

(G.U. 15 dicembre 1965, n. 312)

 

     Art. 1.

     Dal 1° gennaio 1966 la misura dell'imposta erariale di consumo, prevista dall'art. 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.

     A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1967 la misura di detta imposta per le banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato è stabilita in lire 60 per chilogrammo, per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascun anno.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge dall' art. unico della L. 9 febbraio 1966, n. 21.