§ 80.5.245 – L. 6 febbraio 1963, n. 44.
Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/02/1963
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti
Art. 2.      Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1945, n. 722, e successive [...]
Art. 3.      All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 80.5.245 – L. 6 febbraio 1963, n. 44.

Estensione dell'aumento sulle quote di aggiunta di famiglia di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1564, al personale statale in attività ed in quiescenza con stipendio iniziale della qualifica o pensione superiori alle lire 50.000 mensili lorde.

(G.U. 13 febbraio 1963, n. 41).

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° luglio 1962, gli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1564, sono sostituiti con i seguenti:

     "La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000”.

     "L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta".

 

          Art. 2.

     Con effetto dal 1° luglio 1962, ai fini di quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti minimi stabiliti dall'art. 2, primo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 13.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

     Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, l'Azienda autonoma delle strade e l'Azienda monopolio banane, si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Amministrazioni medesime.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche per quanto attiene alle sovvenzioni da corrispondere alle Amministrazioni autonome non indicate nel precedente comma.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.