§ 80.5.229 – L. 22 dicembre 1960, n. 1564.
Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:22/12/1960
Numero:1564


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina della [...]


§ 80.5.229 – L. 22 dicembre 1960, n. 1564. [1]

Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza.

(G.U. 29 dicembre 1960, n. 318).

 

     Art. 1. [2]

     La misura mensile lorda delle quote di aggiunta di famiglia di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1959, n. 324, ed all'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 185, è aumentata di lire 1.000.

 

          Art. 2. [3]

     L'importo della quota di aggiunta di famiglia prevista dall'art. 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è aumentato di lire 1.000 mensili lorde per i titolari di pensioni od assegni indicati negli articoli 2 e 9 della legge predetta.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1960-61, si farà fronte con il provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, e con una frazione del provento derivante dall'applicazione della nuova disciplina dei carichi arretrati delle imposte dirette.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1963, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 6 febbraio 1963, n. 44.