§ 80.1.25 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756.
Conglobamento dell'assegno integrativo nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:05/06/1965
Numero:756


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di [...]
Art. 2.      Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, sono utili per gli effetti [...]
Art. 3.      E' soppresso l'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662
Art. 4.      Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966


§ 80.1.25 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756.

Conglobamento dell'assegno integrativo nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 10 luglio 1965, n. 170).

 

Art. 1.

     Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 374, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.

 

     Art. 2.

     Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica per il conglobamento dell'assegno mensile o competenze analoghe negli stipendi paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della citata legge n. 1268. Valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.

 

     Art. 3.

     E' soppresso l'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966.

 

 

TABELLA

STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHE’ DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

 

 

Funzioni

Stipendio annuo lordo dall’1 luglio 1970      Lire

Corte di cassazione:

 

Primo presidente

15.810.000

Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale  superiore delle acque pubbliche

14.010.000

Presidente di sezione ed equiparati

12.540.000

Consiglieri ed equiparati

10.200.000

Corte d'appello:

 

Consiglieri ed equiparati

8.670.000

Tribunale:

 

Giudici ed equiparati

7.650.000

Aggiunti giudiziari

5.100.000

Uditori giudiziari (dopo sei mesi)

3.570.000

Uditori giudiziari

3.060.000

 

 

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

 

Funzioni

Stipendio annuo lordo dall’1 luglio 1970

Lire

Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei  conti e avvocato generale dello Stato

14.010.000

Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei  conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale  militare, vice avvocato generale dello Stato

12.540.000

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori  generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato

10.200.000

Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo  dello Stato dopo 4 anni dalla nomina

8.670.000

Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori  capo dello Stato

7.650.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe,  procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina

6.732.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda  classe, procuratori dello Stato

6.120.000

Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe,  sostituti procuratori dello Stato

5.100.000

Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato

3.570.000