§ 80.1.24 - D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374.
Conglobamento dell'indennità mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:21/04/1965
Numero:374


Sommario
Art. 1.      Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, [...]
Art. 2.      Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, sono utili per gli effetti [...]
Art. 3.      E' soppressa l'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965


§ 80.1.24 - D.P.R. 21 aprile 1965, n. 374.

Conglobamento dell'indennità mensile nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 30 aprile 1965, n. 108 – S.O.).

 

Art. 1.

     Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, modificata dall'art. 35 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, sono sostituiti con quelli rispettivamente indicati nella tabella allegata al presente decreto.

 

     Art. 2.

     Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, sono utili per gli effetti contemplati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.

 

     Art. 3.

     E' soppressa l'indennità mensile di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 21.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

 

 

TABELLA

STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHE’ DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

 

 

Magistratura ordinaria

Stipendio annuo lordo

A) Funzioni di magistrato di Corte di cassazione:  Primo Presidente della Corte di cassazione

7.876.900

Procuratore generale della Corte di cassazione, Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

6.745.500

Presidenti di Sezione della Corte di cassazione ed equiparati

6.082.700

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati

5.419.900

B) Funzioni di magistrato di Corte di appello:  Consiglieri ed equiparati

4.157.100

C) Funzioni di magistrato di Tribunale:  Giudici ed equiparati

3.285.700

Aggiunti giudiziari

2.062.900

Uditori giudiziari dopo sei mesi

1.637.200

Uditori giudiziari

1.397.200

Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Giustizia Militare, Avvocatura dello Stato  Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato

6.745.500

Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato

6.082.700

Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali

5.419.900

Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratori militari, Vice avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina

4.157.100

Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Vice Procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti Avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato

3.285.700

Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di prima classe, Procuratori dello Stato dopo 4 anni dalla nomina

2.914.300

Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di seconda classe, Procuratori dello stato

2.715.400

Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di terza classe, Sostituti procuratori dello Stato

2.062.900

Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato

1.637.200