Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 18/09/2008 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina del concorso a Vigile del fuoco |
Art. 2. Prova preselettiva |
Art. 3. (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). |
Art. 4. Commissione esaminatrice |
Art. 5. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale |
Art. 6. Disposizioni particolari |
Art. 7. Norma di rinvio |
§ 79.3.84 - D.M. 18 settembre 2008, n. 163.
Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 [1].
(G.U. 23 ottobre 2008, n. 249)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 5, comma 1, del
Ravvisata l'opportunità, in relazione alla specificità delle funzioni del Corpo nazionale, di disciplinare l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco attraverso un concorso per titoli ed esami;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del
Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 giugno 2008 e del 28 agosto 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Disciplina del concorso a Vigile del fuoco
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5 del
Art. 2. Prova preselettiva
1. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame può essere subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso, di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento nonchè di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le quattro tipologie di cui al primo periodo [2].
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2-bis del
4. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
5. Il numero di candidati da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria della prova preselettiva, è stabilito nel bando di concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La graduatoria della prova preselettiva è approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; l'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 3. (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). [3]
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonchè l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso.
4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.
6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al
9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4. Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, che sovrintende anche alle operazioni relative alla prova preselettiva di cui all'articolo 2 del presente decreto, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La Commissione è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del
3. [Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica] [5].
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile [6].
5. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
6. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della Commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della Commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalità di cui al comma 1 [7].
Art. 5. Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
1. Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al comma 9 dell'articolo 3 del presente decreto, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo [8].
2. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
3. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una Commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica. Trova applicazione la facoltà di stipulare particolari accordi ai sensi dell'articolo 15 della
4. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile [10].
5. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento.
6. In relazione al numero dei candidati, la Commissione, fermo restando un unico presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria.
7. Il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 6. Disposizioni particolari [11]
[1. Al personale assunto si applica la disposizione dell'articolo 35, comma 5-bis, del
2. Resta ferma, per le modalità di accesso attraverso concorsi pubblici al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta o di orchestrale, la disciplina stabilita dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148 del
Art. 7. Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegati [13]
Allegato B [14]
(articolo 3, comma 7)
TITOLI
[1] Titolo così modificato dall'art. 1 del
[2] Comma già sostituito dall'art. 1 del
[3] Articolo già sostituito dall'art. 1 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma sostituito dall'art. 1 del
[6] Comma così modificato dall'art. 1 del
[7] Comma così modificato dall'art. 1 del
[8] Comma così modificato dall'art. 1 del
[9] Comma così modificato dall'art. 1 del
[10] Comma così modificato dall'art. 1 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 1 del
[12] Comma così modificato dall'art. 1 del
[13] L'originario Allegato A è stato sostituito dagli attuali Allegati A, B e C per effetto dell'art. 1 del
[14] Allegato così sostituito dall'art. 1 1 del