§ 79.3.125 - D.M. 1 agosto 2016, n. 180.
Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:01/08/2016
Numero:180


Sommario
Art. 1.  Modifiche al D.M. 18 settembre 2008, n. 163


§ 79.3.125 - D.M. 1 agosto 2016, n. 180.

Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(G.U. 13 settembre 2016, n. 214)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in particolare l'articolo 5, disciplinante l'assunzione, mediante concorso pubblico, dei vigili del fuoco;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     Ravvisata la necessità di apportare alcuni correttivi a tale decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove di esame della procedura concorsuale;

     Effettuata l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 aprile 2016;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 19 maggio 2016;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al D.M. 18 settembre 2008, n. 163

     1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

     «2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, indicate nel bando di concorso e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Nell'ambito della prova preselettiva, i quesiti sono raggruppati e ordinati secondo le due tipologie di cui al primo periodo.».

     2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

     «Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

     2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

     a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;

     b) colloquio: 35 punti;

     c) titoli: 15 punti.

     3. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio, di cui al comma 2, lettere a) e b), il candidato riceve dalla Commissione un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato è attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo, secondo la formula di calcolo di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

     4. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonchè l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.

     5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

     6. La prova motorio-attitudinale si intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 12,5.

     7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:

     a) organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);

     b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco;

     c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.

     8. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 35.

     9. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.

     10. I titoli valutabili sono indicati negli allegati B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui all'allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997.

     11. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

     3. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.»;

     b) al comma 6, dopo le parole: «con successivo provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «con le stesse modalità di cui al comma 1».

     4. L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dagli allegati A, B e C di cui all'allegato 1 al presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2016  Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1721

 

 

Allegato 1 (articolo 1, comma 4)