Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 05/10/2021 |
Numero: | 203 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al D.M. 18 settembre 2008, n. 163 |
§ 79.3.148 - D.M. 5 ottobre 2021, n. 203.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(G.U. 3 dicembre 2021, n. 288)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Viso, in particolare, l'articolo 5 del
Considerato che, a norma del comma 6 del suddetto articolo 5 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180, «Regolamento recante modifiche al decreto 18 settembre 2008, n. 163, concernente la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del
Visto il
Visto il
Visto necessario aggiornare il
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 19 luglio 2008, n. 168;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 6 luglio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, riscontrata con nota n. 10571 del 17 settembre 2021 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Nell'epigrafe del
2. Il comma 2 dell'articolo 2 del
3. L'articolo 3 del
«Art. 3 (Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale). - 1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli sono fissati i seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
a) ciascuna prova motorio-attitudinale: 30 punti;
b) titoli: 5 punti.
3. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonchè l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nel bando di concorso.
4. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 21/30 in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi.
6. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.
7. I titoli valutabili e i relativi punteggi sono indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al
9. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.».
4. Il comma 2 dell'articolo 4 del
«2. La Commissione è presieduta da un prefetto o da un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non inferiore a quattro, di cui tre appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia, ed un docente universitario in scienze motorie non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del
6. All'articolo 4, comma 4, del
7. All'articolo 5 del
a) al comma 1, le parole: «comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dirigenti medici», sono inserite le seguenti: «o sanitari»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «convenzioni ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.» sono sostituite dalle seguenti: «accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
d) al comma 4, le parole: «un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori» sono sostituite dalle seguenti: «personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale».
8. L'articolo 6 del
9. All'articolo 7 del
10. Gli allegati A e C del
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 3135
Allegato B
(articolo 3, comma 7)
TITOLI