§ 79.3.25 - D.P.R. 6 marzo 1981, n. 131.
Aumento della misura dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:06/03/1981
Numero:131


Sommario
Art. unico.      Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del [...]


§ 79.3.25 - D.P.R. 6 marzo 1981, n. 131.

Aumento della misura dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 15 aprile 1981, n. 104)

 

 

     Art. unico.

     Le misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei dei vigili del fuoco, che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, di cui alla tabella C allo stesso unita, sono raddoppiate con effetto dal 1° gennaio 1980.

     Restano salve le modalità di cui alla tabella suddetta.

     Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 febbraio 1981, n. 44.