§ 79.3.24 - Legge 28 febbraio 1981, n. 44.
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:28/02/1981
Numero:44


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa
Art. 2.      All'onere di L. 208.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del [...]


§ 79.3.24 - Legge 28 febbraio 1981, n. 44. [1]

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica circa modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per il regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato o corresponsione di una indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 5 marzo 1981, n. 64)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 208.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1980 relativa:

     a) per L. 75.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per la istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1980, di una indennità oraria di volo agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) per L. 133.000.000 all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo intervenuto il 13 marzo 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL, per il raddoppio, a decorrere dal 1° gennaio 1980, delle misure dell'indennità di rischio agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 2.

     All'onere di L. 208.000.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni 1980 e 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando parzialmente, per l'anno finanziario 1980, l'accantonamento predisposto per le "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti" e per l'anno 1981 lo specifico accantonamento.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 62 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.