§ 79.3.21 - D.P.R. 7 giugno 1979, n. 224.
Aumento della indennità di rischio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:07/06/1979
Numero:224


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1979 la misura dell'indennità di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I [...]
Art. 2.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163


§ 79.3.21 - D.P.R. 7 giugno 1979, n. 224.

Aumento della indennità di rischio a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 23 giugno 1979, n. 171)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 la misura dell'indennità di rischio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le prestazioni di cui al gruppo I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, è elevata a L. 2.500.

 

          Art. 2.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.