§ 79.2.809 - O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3807.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/09/2009
Numero:3807


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli impianti per la esclusiva sperimentazione di tecnologie di smaltimento/recupero dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche [...]
Art. 3.      1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del [...]
Art. 4.      1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, il prefetto di Bari è confermato [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli [...]
Art. 6.      1. All'art. 1, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo le parole «trattamento economico» è aggiunta la parola «accessorio», dopo le [...]
Art. 7.      1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 sono soppresse le seguenti parole: «rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio [...]
Art. 8.      1. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, tengono luogo dei pareri, dei visti e [...]


§ 79.2.809 - O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3807.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 21 settembre 2009, n. 219)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 2007, n. 3634, recante interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe per fronteggiare il rischio sanitario connesso alla elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009, n. 3798, recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare il rischio della diffusione del virus influenzale A (H1N1);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo e nominato il prefetto di Palermo - commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 e la nota del 10 settembre 2009 del commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752 e la nota del 27 agosto 2009 del commissario delegato per lo stato d'emergenza nel territorio di Cengio in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del 22 e 23 ottobre 2005 nelle province di Bari, Brindisi e Taranto ed agli eventi alluvionali del 7 novembre 2005 nella provincia di Brindisi», la nota del 10 giugno 2009 del commissario delegato - prefetto di Bari e l'intesa della regione Puglia formulata con nota del 3 settembre 2009;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3622 del 2007, n. 3704 del 17 settembre 2008 e n. 3746 del 12 marzo 2009 nonchè la nota in data 8 settembre 2009 del presidente della regione Molise - commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008, come modificata dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3696 del 4 agosto 2008 e dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3707 del 3 ottobre 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3795 del 30 luglio 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 luglio 2010, determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009;

     Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009 con cui è stato nominato commissario delegato per la realizzazione del Nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

Art. 1. [1]

     [1. Allo scopo di sviluppare una sinergia operativa tra il Dipartimento della protezione civile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - settore salute, per fronteggiare con la massima efficacia le emergenze di carattere sanitario richiamate in premessa, anche ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad istituire una apposita struttura operante presso il Dipartimento dell'innovazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale struttura opera al fine di assicurare il necessario adeguamento della rete informatica e dei sistemi informativi del Ministero nell'ambito del sistema di protezione civile; il potenziamento, anche logistico, della rete degli uffici periferici di sanità umana e veterinaria; la pianificazione e realizzazione di interventi formativi integrati e specifici per lo sviluppo professionale del personale comunque coinvolto in caso di emergenza sanitaria, anche attraverso la valorizzazione di apposito centro formativo del Ministero; la realizzazione di interventi di tutela della salute umana in situazioni emergenziali in collaborazione con il Comando Carabinieri per la tutela della salute.

     2. Per il soddisfacimento delle esigenze temporanee della struttura di cui al comma 1, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di personale comunque in servizio presso il Dipartimento stesso, nel massimo di dieci unità. Al predetto personale sono corrisposte fino a 70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.]

 

     Art. 2.

     1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli impianti per la esclusiva sperimentazione di tecnologie di smaltimento/recupero dei sedimenti di dragaggio e degli altri rifiuti, anche pericolosi, derivanti da interventi di manutenzione straordinaria dei Canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, il commissario delegato è autorizzato a derogare all'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

     2. All'art. 3, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008 le parole «legge 23 agosto 2004, n. 339» sono sostituite dalle parole «legge 23 agosto 2004, n. 239».

 

     Art. 3.

     1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento del contesto di criticità, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2009, n. 3752, il dott. Giuseppe Romano è confermato, fino al 31 dicembre 2009, nell'incarico di commissario delegato.

 

     Art. 4.

     1. Per il proseguimento delle iniziative da porre in essere ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3727, il prefetto di Bari è confermato nell'incarico di commissario delegato, fino al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di consentire il definitivo completamento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento, in regime ordinario, del contesto critico inerente agli eventi alluvionali che nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 hanno colpito il territorio della regione Molise, sono prorogati, fino al 31 gennaio 2010, i poteri commissariali conferiti al presidente della regione Molise di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6.

     1. All'art. 1, comma 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo le parole «trattamento economico» è aggiunta la parola «accessorio», dopo le parole «enti pubblici» sono aggiunte le parole «, anche locali, in aggiunta al trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal comparto di provenienza,» e dopo le parole «dal luogo di residenza» è aggiunto il seguente periodo «Il trattamento di missione spetta anche al personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed alle unità di cui all'art. 1, comma 15 ed all'art. 5, comma 2 della presente ordinanza, ove non residente nella medesima regione».

     2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: «14-bis. Ad eccezione delle competenze accessorie, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del comma 13, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza.».

     3. All'art. 1, comma 15, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2009, n. 3795 dopo le parole «art. 19», sono aggiunte le parole «, comma 6,».

     4. All'art. 1, comma 15, le parole «nonchè di un consulente nel settore della comunicazione che coadiuva il commissario medesimo nell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lettera f), della presente ordinanza.» sono sostituite dalle seguenti «nonchè di un consulente nel settore amministrativo che coadiuva il commissario medesimo nell'espletamento delle attività amministrative comunque connesse alle iniziative da realizzarsi per il superamento del contesto emergenziale in rassegna» e le parole «ed al consulente per la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «ed al consulente nel settore amministrativo».

 

     Art. 7.

     1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15 agosto 2009 sono soppresse le seguenti parole: «rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e».

 

     Art. 8.

     1. Le determinazioni della Conferenza di servizi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, tengono luogo dei pareri, dei visti e delle autorizzazioni, forniti dalla Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, ed integrazioni.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3856.