§ 79.2.20 - O.P.C.M. 15 giugno 1998, n. 2789.
Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/06/1998
Numero:2789


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è aggiunto il seguente comma: "8. I gruppi di rilevamento di cui al comma 7 possono essere integrati da tecnici appartenenti ad altre [...]
Art. 2.      1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è integrato da un tecnico designato dall'assessore regionale con delega per la difesa del suolo e da [...]
Art. 3.  [1]
Art. 4.      1. Oltre alle deroghe previste dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è consentita la deroga alla sottoelencata norma: decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, [...]
Art. 5.      1. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentato di lire 5 miliardi.
Art. 6.      1. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di [...]
Art. 7.      1. All'art. 19 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In attesa della definizione dei piani di ricostruzione in condizioni di sicurezza, il contributo di cui al comma [...]
Art. 8.      1. Al comma 1 dell'art. 20 dell'ordinanza numero 2787/1998 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole "fino al 50 per cento".
Art. 9.      1. A far data dal 5 giugno 1998, l'affidamento dei lavori da parte degli enti locali avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'ordinanza n. 7 del 12 giugno 1998 del commissario delegato. [...]
Art. 10.      1. Per la straordinarietà dell'impegno richiesto alle Forze armate in occasione dell'attuale specifica emergenza, il Ministero della difesa è autorizzato ad erogare al proprio personale militare [...]
Art. 11.      1. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza e per la durata massima di tre mesi
Art. 12.      1. Per le maggiori attività previste dall'ordinanza n. 2787/1998 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici di Lauro nel limite di 5 unità ciascuna e di [...]
Art. 13.      1. In deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 possono, su richiesta, essere concessi [...]
Art. 14.      1. Per le esigenze straordinarie connesse con la gestione dell'emergenza, il numero delle unità di reperibilità del Dipartimento della protezione civile è accresciuto di ulteriori sette unità
Art. 15.      1. Il termine di cui all'art. 39, coma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da utilizzo modificato dall'art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 [...]
Art. 16.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 5, comma 1 e 10, comma 2, ammontanti a lire 7.100 milioni, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma [...]


§ 79.2.20 - O.P.C.M. 15 giugno 1998, n. 2789.

Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta

(G.U. 19 giugno 1998, n. 141)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è aggiunto il seguente comma: "8. I gruppi di rilevamento di cui al comma 7 possono essere integrati da tecnici appartenenti ad altre amministrazioni regionali. Le amministrazioni di appartenenza dei tecnici che compongono i gruppi di rilevamento possono autorizzare l'uso del mezzo proprio nelle missioni connesse all'attività di rilevamento".

 

          Art. 2.

     1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 è integrato da un tecnico designato dall'assessore regionale con delega per la difesa del suolo e da un tecnico del Servizio sismico nazionale. Il gruppo di lavoro esprime anche un parere tecnico-economico sui progetti dei singoli interventi ricompresi nel piano di cui all'art. 2 della medesima ordinanza, preliminarmente alla conferenza di servizi di cui all'art. 5, comma 3, della stessa ordinanza, ove necessaria. Per quest'ultimo compito il gruppo di lavoro è integrato da quattro docenti universitari esperti nella prevenzione del rischio idrogeologico. Alla nomina dei docenti universitari provvede il Sottoegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il commissario delegato. Il commissario delegato determina il compenso da corrispondere ai componenti del gruppo di lavoro il cui onere grava sui fondi di cui all'art. 23 della medesima ordinanza.

     2. Per l'attivazione dei presidi territoriali di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, il rettore dell'Università di Salerno è autorizzato a stipulare contratti o ad assegnare incarichi a tempo determinato per la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili per altri sei mesi, per un numero massimo complessivo di venti tecnici con specifica qualificazione professionale. A tal fine lo stanziamento di cui all'art. 4, comma 4, della medesima ordinanza è aumentato di lire 600 milioni.

     3. La segreteria tecnica del Dipartimento della protezione civile già costituita con decreto del Sottosegretario di Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, con sede presso la prefettura di Salerno, assicura, oltre ai compiti di supporto per le attività di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998, l'assistenza tecnica ed il supporto operativo al gruppo di lavoro di cui all'art. 4 della medesima ordinanza.

 

          Art. 3. [1]

     1. Alla fine del comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunti i seguenti periodi: "Per lavori di importo fino a 300 milioni di lire, il numero delle ditte da invitare alla trattativa privata non può essere inferiore a 5. In caso di somma urgenza o di scioglimento dei contratti di appalto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, e ove ricorrano le condizioni di cui al secondo o terzo periodo dell'art. 3 dell'ordinanza n. 7 del 12 giugno 1998 del commissario delegato, quest'ultimo è autorizzato ad affidare i lavori anche a trattativa privata con singola impresa".

 

          Art. 4.

     1. Oltre alle deroghe previste dall'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è consentita la deroga alla sottoelencata norma: decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299, articoli 1, 7 e 8.

 

          Art. 5.

     1. Lo stanziamento di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 è aumentato di lire 5 miliardi.

     2. Al comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e al gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1".

     3. All'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: "4. I prefetti sono autorizzati a corrispondere prioritamente alle categorie protette residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, gli arretrati loro spettanti".

 

          Art. 6.

     1. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 luglio 1998".

 

          Art. 7.

     1. All'art. 19 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. In attesa della definizione dei piani di ricostruzione in condizioni di sicurezza, il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che hanno subito danni ai beni immobili in misura inferiore al 50 per cento del valore del bene. Ai nuclei familiari residenti in unità abitative andate distrutte o con danni ai beni immobili superiori al 50 per cento del valore del bene, il contributo è concesso in rapporto al solo danno subito ai beni mobili".

     2. Al comma 2 dell'art. 19 dell'ordinanza numero 2787/1998 è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo è conceso anche, per un periodo di tre mesi, ai nuclei familiari che non hanno potuto temporaneamente occupare i propri alloggi, ancorché agibili, per mancanza di servizi essenziali o in attesa della rimozione del materiale di frana".

     3. All'art. 19 dell'ordinanza n. 2787/1998 è aggiunto il seguente comma: "7. Ai proprietari o conduttori di piccoli appezzamenti di terreno coltivati in proprio danneggiati dalle colate di fango, è concesso un contributo di lire 500 per metro quadrato danneggiato con limite massimo di 5 milioni di lire. Il contributo è concesso dai sindaci a seguito di domanda da produrre dagli interessati entro il 31 luglio 1998 e sulla base di autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante la superficie danneggiata. Il commissario delegato provvede a trasferire ai sindaci i fondi necessari, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 23".

 

          Art. 8.

     1. Al comma 1 dell'art. 20 dell'ordinanza numero 2787/1998 le parole "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle parole "fino al 50 per cento".

 

          Art. 9.

     1. A far data dal 5 giugno 1998, l'affidamento dei lavori da parte degli enti locali avverrà nel rispetto delle procedure di cui all'ordinanza n. 7 del 12 giugno 1998 del commissario delegato. Per il periodo tra il 5 maggio e il 4 giugno 1998, e in riferimento agli interventi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998, i prefetti sono autorizzati a liquidare i compensi per i lavori di somma urgenza eseguiti da ditte, anche senza alcun affidamento preventivo documentabile da parte delle amministrazioni, previo accertamento di insussistenza di cause ostative al rilascio della certificazione antimafia e previa presentazione, da parte delle amministrazioni interessate, di documentazione tecnico-amministrativa analitica attestante i lavori eseguiti. La liquidazione del compenso avverrà previa verifica della congruità del prezzo da eseguire da un'apposita commissione unitaria presieduta dal dirigente dell'ufficio tecnico-erariale di Salerno o suo delegato e composta da tre funzionari designati, uno per ciascuno, dagli U.T.E. di Avellino e di Caserta e dal provveditore alle opere pubbliche della Campania.

     2. La documentazione di cui al precedente comma deve essere immediatamente trasmessa dalle amministrazioni interessate alle prefetture e comunque non oltre il 30 giugno 1998. La commissione di cui al comma precedente deve completare il lavoro entro il 31 luglio 1998. A ciascun componente della commissione è riconosciuto un compenso forfettario, comprensivo delle spese, di 5 milioni di lire, da liquidarsi dal prefetto di Salerno sulle disponibilità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998.

     3. Per la liquidazione delle restanti spese disposte dai coordinatori dei Centri operativi misti, dalle prefetture e dagli enti locali, relative agli interventi di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998, i prefetti provvedono ad emettere specifiche disposizioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 della medesima ordinanza, come integrato dall'art. 4 della presente ordinanza.

 

          Art. 10.

     1. Per la straordinarietà dell'impegno richiesto alle Forze armate in occasione dell'attuale specifica emergenza, il Ministero della difesa è autorizzato ad erogare al proprio personale militare compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, oltre i limiti stabiliti dal decreto interministeriale del 10 dicembre 1990.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnata la somma di lire 1.500 milioni, comprensiva anche di un contributo ai costi operativi, che sarà versata dal Dipartimento della protezione civile in contro entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero della difesa.

 

          Art. 11.

     1. Le amministrazioni pubbliche sono autorizzate a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse con l'emergenza e per la durata massima di tre mesi [2] , compensi per lavoro straordinario effettivamente necessario e prestato, oltre i limiti previsti dalle vigenti normative, con onere a carico dei propri bilanci.

     2. Ai dirigenti cui siano affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

     3. Per il personale delle prefetture l'onere di cui ai precedenti commi, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2787/1998.

     4. L'onere relativo alle spese per l'impianto ed il funzionamento dell'ufficio del commissario delegato, nel limite massimo di lire 100 milioni, nonché l'onere di cui ai commi 1 e 2 per il personale utilizzato dal medesimo ufficio, sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998.

     5. Per l'espletamento delle attività volte ad assicurare le connessioni con gli interventi, se ancora realizzabili, già previsti nel piano infrastrutturale di emergenza di cui all'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, e successive modifiche ed integrazioni, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi dell'ufficio costituito ai sensi della citata ordinanza.

     6. Il personale dei dipartimenti della protezione civile e dei Servizi tecnici nazionali direttamente impegnato nella gestione delle emergenze connesse alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e agli eventi calamitosi dei giorni 5 e 6 maggio 1998 è autorizzato ad usufruire, fino al 31 dicembre 1998, delle ferie non godute al 30 giugno 1998.

 

          Art. 12.

     1. Per le maggiori attività previste dall'ordinanza n. 2787/1998 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici di Lauro nel limite di 5 unità ciascuna e di Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello nel limite di 3 unità possono assumere personale tecnico-amministrativo specializzato o fare convenzioni con esperti, per un periodo massimo di dodici mesi, con contratto a termine [3] .

 

          Art. 13.

     1. In deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, ai sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 possono, su richiesta, essere concessi permessi aggiuntivi retribuiti per un massimo di 72 ore lavorative mensili fino al 31 dicembre 1998 [4] . Le richieste sono indirizzate al commissario delegato il quale provvede a rimborsare ai comuni le relative spese avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 23 dell'ordinanza n. 2787/1998.

 

          Art. 14.

     1. Per le esigenze straordinarie connesse con la gestione dell'emergenza, il numero delle unità di reperibilità del Dipartimento della protezione civile è accresciuto di ulteriori sette unità [5] per un periodo di 12 mesi [6] .

     2. Il relativo onere, valutato in lire 105 milioni, è posto a carico del capitolo 6891 (u.p.b.6.1.1.0) del centro di responsabilità n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1998 e seguenti, all'uopo integrato mediante prelevamento dal capitolo 7615 (u.p.b.6.2.1.2) del medesimo centro di responsabilità.

 

          Art. 15.

     1. Il termine di cui all'art. 39, coma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da utilizzo modificato dall'art. 49, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1998 per i comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998.

 

          Art. 16.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, comma 2, 5, comma 1 e 10, comma 2, ammontanti a lire 7.100 milioni, si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

 


[1]  Per l’interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 dell’O.P.C.M. 27 giugno 1998, n. 2794.

[2]  Termine prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 5 dell’O.P.C.M. 8 ottobre 1998, n. 2863.

[3]  Comma sostituito dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 27 giugno 1998, n. 2794 ecosì modificato dall'art. 3 dell’O.P.C.M. 27 aprile 1999. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2004 dall’art. 6 della O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3335.

[4]  Termine prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 1 dell’O.P.C.M. 25 luglio 2001, n. 3144 e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2004 dall’art. 6 della O.P.C.M. 23 gennaio 2004, n. 3335.

[5]  Vedi l'art. 9 dell’O.P.C.M. 29 luglio 1999, n. 2994 e l'art. 11 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.

[6]  Periodo prorogato al 31 dicembre 2003 dall'art. 11 dell’O.P.C.M. 15 giugno 2002, n. 3220.