§ 79.2.24 - O.P.C.M. 27 giugno 1998, n. 2794.
Integrazioni alle ordinanze n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2789 del 15 giugno 1998.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:27/06/1998
Numero:2794


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16..." sono [...]
Art. 2.      1. Per i lavori di rimozione dei materiali alluvionali dagli abitati e dai siti di stoccaggio e per il trasporto a discarica non si effettua il collaudo e il commissario delegato provvede [...]
Art. 3.      1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 gennaio 1998, n. 37, è prorogato per i comandi dei vigili del fuoco di Napoli, Salerno, [...]
Art. 4.      1. Per le esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere per il periodo di un anno con contratto a tempo [...]
Art. 5.      1. Ai comuni interessati dall'emergenza, per le maggiori spese connesse all'attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998 è concesso un contributo complessivo di [...]


§ 79.2.24 - O.P.C.M. 27 giugno 1998, n. 2794.

Integrazioni alle ordinanze n. 2787 del 21 maggio 1998 e n. 2789 del 15 giugno 1998.

(G.U. 6 luglio 1998, n. 155)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998 dopo le parole "legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5, ed articoli 16..." sono aggiunte le seguenti "19 - 20,".

     2. All'art. 12 dell'ordinanza n. 2789/1998 sostituire il primo periodo con il seguente:

     " 1. Per le maggiori attività previste dall'ordinanza n. 2787/1998 e dalla presente ordinanza le amministrazioni comunali di Sarno e Quindici nel limite di 5 unità ciascuna e di Bracigliano, Siano e S. Felice a Cancello nel limite di 3 unità possono assumere personale tecnico-amministrativo specializzato o fare convenzioni con esperti, per un periodo massimo di dodici mesi, con contratto a termine".

 

          Art. 2.

     1. Per i lavori di rimozione dei materiali alluvionali dagli abitati e dai siti di stoccaggio e per il trasporto a discarica non si effettua il collaudo e il commissario delegato provvede attraverso il direttore dei lavori all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

     2. L'interpretazione autentica dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998 deve intendersi come segue: "il commissario delegato è autorizzato ad affidare i lavori anche a trattativa privata con singola impresa anche per importi superiori a 300 milioni".

     3. Per il ripristino della s.s. 403 nel tratto Moschiano-Fiorino, l'amministrazione provinciale di Avellino provvede entro dieci giorni a redigere la perizia di spesa relativa ai lavori di somma urgenza e ad eseguire le relative opere entro trenta giorni dall'approvazione della stessa. All'esecuzione delle opere, che entrano a far parte del primo stralcio del piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998, provvede l'amministrazione provinciale, avvalendosi delle deroghe di cui alla stessa ordinanza e successive modificazioni ed integrazioni e il commissario delegato provvede al relativo finanziamento. L'ANAS effettua alta sorveglianza sui lavori affinché una volta ultimati l'arteria venga immediatamente riaperta al traffico.

     4. Per le esigenze straordinarie e urgenti di completamento delle attività del gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998 e la redazione da parte dello stesso degli atti tecnico-amministrativi propedeutici alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza in via di somma urgenza il dipartimento della protezione civile è autorizzato, con onere a proprio carico, ad avvalersi di servizi di ingegneria e informatici esterni mediante affidamento diretto con priorità per i soggetti che già operano per conto dell'unità scientifica di cui alla medesima ordinanza e nei limiti di 200 milioni per ciascun incarico.

 

          Art. 3.

     1. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica italiana 12 gennaio 1998, n. 37, è prorogato per i comandi dei vigili del fuoco di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Benevento, di ulteriori trenta giorni. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica, la disposizione di cui all'art. 11, comma 6, dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998.

 

          Art. 4.

     1. Per le esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad assumere per il periodo di un anno con contratto a tempo determinato fino a 5 unità di personale STAC. L'onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, che sarà versata al Dipartimento della protezione civile in conto entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno. [1]

 

          Art. 5.

     1. Ai comuni interessati dall'emergenza, per le maggiori spese connesse all'attuazione dell'art. 11, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 2789 del 15 giugno 1998 è concesso un contributo complessivo di lire 500 milioni da ripartire con successivo provvedimento. L'onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180.

 


[1]  Il termine di cui al presente articolo è prorogato al 30 giugno 2000 dall'art. 7 dell’O.P.C.M. 31 maggio 1999, n. 2991.