§ 77.6.9b - Legge 3 febbraio 1963, n. 53.
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:03/02/1963
Numero:53


Sommario
Art. 1.      L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente
Art. 2.      All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera d) è aggiunto il testo seguente
Art. 3.  [1]
Art. 4.  [2]
Art. 5.  [3]
Art. 6.  [4]
Art. 7.  [5]
Art. 8.  [6]
Art. 9.      L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente
Art. 10.      L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente
Art. 11.  [8]
Art. 12.      Il secondo comma dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti
Art. 13.  [9]
Art. 14.  [10]
Art. 15.      Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma [...]
Art. 16.      Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal [...]


§ 77.6.9b - Legge 3 febbraio 1963, n. 53.

Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(G.U. 15 febbraio 1963, n. 43).

 

 

     Art. 1.

     L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

     "La retribuzione soggetta a contributo è costituita:

     a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;

     b) dall'indennità di contingenza;

     c) dagli aumenti per anzianità;

     d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;

     e) dalla tredicesima mensilità;

     f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.

     Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

     La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinata a norma del secondo comma dell'art. 17".

 

          Art. 2.

     All'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 293, dopo la lettera d) è aggiunto il testo seguente:

     "e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo".

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5. [3]

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7. [5]

 

          Art. 8. [6]

 

          Art. 9.

     L'articolo 23 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

     "Cessa il diritto alla pensione:

     a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;

     b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilità;

     c) [7].

     Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità di pensione".

 

          Art. 10.

     L'articolo 25 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dal seguente:

     "L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie".

 

          Art. 11. [8]

 

          Art. 12.

     Il secondo comma dell'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, è sostituito dai seguenti:

     "Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreché abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.

     L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione".

 

          Art. 13. [9]

 

          Art. 14. [10]

 

          Art. 15.

     Possono essere iscritti al Fondo anche lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1960, i quali, essendosi avvalsi del diritto di opzione, di cui al primo comma dell'art. 31 della legge 31 marzo 1956, n. 293, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza e al Fondo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare all'opzione stessa.

     Per i versamenti dei contributi a norma dell'art. 37 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sia i lavoratori che le aziende provvederanno in conformità a quanto previsto dall'articolo stesso.

     Qualora il lavoratore in servizio alla data del 31 dicembre 1960 sia deceduto, la stessa facoltà, con le stesse modalità, è riconosciuta ai superstiti.

 

          Art. 16.

     Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961.

     Le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961 saranno riliquidate unicamente ai sensi e per gli effetti degli articoli: 4, commi terzo e quarto; 6, 7, 8 e 14, comma primo, della presente legge con decorrenza dal 1° gennaio 1962.

     Le riliquidazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma primo, della presente legge, saranno effettuate a richiesta documentata degli interessati, inoltrata negli stessi limiti di tempo previsti nell'articolo ed avranno riferimento limitatamente alle conseguenze relative agli anni di contribuzione.

     A tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, comprese quelle che saranno riliquidate secondo quanto disposto al secondo comma del presente articolo, verrà inoltre applicato, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, un aumento pari all'8 per cento del loro ammontare.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[7] Lettera abrogata dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[8] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[10] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.