§ 77.6.72 - Legge 31 marzo 1956, n. 293.
Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:31/03/1956
Numero:293


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, [...]
Art. 3.      Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonché:
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente art. 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:
Art. 7.      Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 [...]
Art. 8. 
Art. 9.      I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:
Art. 10.      Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo [...]
Art. 11.      Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 può essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente [...]
Art. 12.      Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a [...]
Art. 13.      Il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.
Art. 14. 
Art. 15.      Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero [...]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28.     
Art. 29.      Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate nei precedenti [...]
Art. 30. 
Art. 31.      I lavoratori indicati nel precedente art. 2, in servizio alla data del 1° gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione del precedente trattamento [...]
Art. 32. 
Art. 33.      Le quote di pensione relative al periodo 1° gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.
Art. 34.      Il termine di cui all'art. 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anziché da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siansi verificati [...]
Art. 35.      Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1° gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme [...]
Art. 36.      L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, [...]
Art. 37.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti [...]
Art. 38.      Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti [...]
Art. 39.      Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se [...]
Art. 40.      Per quanto non è contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella [...]


§ 77.6.72 - Legge 31 marzo 1956, n. 293.

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(G.U. 27 aprile 1956, n. 102).

 

     Art. 1. [1]

     Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private".

     Il Fondo costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private.

 

          Art. 2.

     Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonché gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.

     L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, è disposta dal Comitato, di cui all'art. 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.

     Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entità numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.

 

          Art. 3.

     Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonché:

     a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusività e continuità di prestazione a favore delle aziende;

     b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'art. 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.

     Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

 

          Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente art. 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidità, vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.

 

          Art. 5. [2]

     Il Fondo è amministrato da un Comitato, del quale fanno parte:

     a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;

     b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     c) un funzionario del Ministero del tesoro;

     d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private;

     e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio.

     In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto.

 

          Art. 6.

     Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:

     a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

     b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;

     c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;

     d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;

     e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo [3] ;

     f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo [4] .

 

          Art. 7.

     Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

 

          Art. 8. [5]

 

          Art. 9.

     I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:

     a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:

     per il periodo dal 1° gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;

     per il periodo dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;

     per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;

     per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;

     per il periodo dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;

     per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;

     per gli anni successivi, 19 per cento;

     b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1°gennaio 1949.

     Il contributo complessivo risultante dalla applicazione delle precedenti lettere a) e b) è destinato, per il 3 per cento della retribuzione, alla capitalizzazione e, per la parte restante, alla ripartizione [6] .

     Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.

 

          Art. 10.

     Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità, vecchiaia e superstiti.

 

          Art. 11.

     Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 può essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.

 

          Art. 12.

     Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.

 

          Art. 13.

     Il versamento dei contributi deve essere effettuato dalle aziende in rate trimestrali posticipate, non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.

     In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, sono dovuti, a decorrere dalla data di scadenza di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento.

 

          Art. 14. [7]

     La retribuzione soggetta a contributo è costituita:

     a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;

     b) dall'indennità di contingenza;

     c) dagli aumenti per anzianità;

     d) dall'indennità di mensa e aggiuntiva di mensa;

     e) dalla tredicesima mensilità;

     f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.

     Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.

     La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo è quella soggetta a contributo, determinata a norma del secondo comma dell'art. 17.

 

          Art. 15.

     Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Il primo bilancio tecnico sarà compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.

 

          Art. 16. [8]

 

          Art. 17. [9]

     L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

     La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

     L'ammontare annuo della pensione è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di età non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di età superiore se inabile al lavoro.

     Nel caso di invalidità per causa di servizio la relativa pensione non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

     a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianità contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

     b) 80 per cento della retribuzione per una anzianità contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

     c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianità contributiva, nel caso di invalidità di grado superiore al 90 per cento.

     L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidità prima del compimento del 65° anno di età, se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianità con le seguenti riduzioni:

     del 21 per cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna;

     del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni;

     del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 63 ed i 61 anni;

     del 10,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 64 ed i 62 anni;

     del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63.

     Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione.

     Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di età se uomo e del 58° se donna, darà diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

     L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianità contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianità, anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di età.

     I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

 

          Art. 18. [10]

 

          Art. 19. [11]

 

          Art. 20. [12]

 

          Art. 21. [13]

 

          Art. 22. [14]

 

          Art. 23. [15]

     (Omissis) [16].

     Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità di pensione.

 

          Art. 24. [17]

 

          Art. 25. [18]

     L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

 

          Art. 26. [19]

 

          Art. 27. [20]

 

          Art. 28.

     L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal presentare servizio o passi nella categoria dirigenti, può conservare la sua iscrizione al Fondo semprechè abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.

     Può conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, semprechè abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra [21].

     L'iscritto che intenda avvalersi della facoltà prevista nei due comma precedenti dovrà versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dall'azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianità pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conserverà il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avrà pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione [22].

     L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia già raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, può chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.

     L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, ne può effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.

 

          Art. 29.

     Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facoltà indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facoltà di cui al medesimo art. 28, sospenda i versamenti per più di un anno, è provveduto a cura del Fondo all'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente art. 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto.

     (Omissis) [23].

     La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28.

 

          Art. 30. [24]

 

          Art. 31.

     I lavoratori indicati nel precedente art. 2, in servizio alla data del 1° gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione del precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul "trattamento di fine lavoro" dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1° gennaio 1949.

     Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi valsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.

 

          Art. 32. [25]

 

          Art. 33.

     Le quote di pensione relative al periodo 1° gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.

     La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennità la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.

 

          Art. 34.

     Il termine di cui all'art. 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anziché da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siansi verificati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

 

          Art. 35.

     Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1° gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro corrisposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

     La pensione a carico del Fondo sarà inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale.

     Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennità una volta tanto anziché la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verrà operato sull'ammontare di detta indennità.

     Il Comitato di cui al precedente art. 5 stabilirà le modalità secondo le quali il Fondo dovrà recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonché i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e ai superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.

     Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.

 

          Art. 36.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1° gennaio 1949 ai lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici già pensionati alla data suddetta, nonché per le quote di pensione corrisposte a decorrere dalla stessa data agli iscritti di cui all'art. 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1° gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'art. 38.

     Tale differenza sarà ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualità costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.

     La differenza stessa - qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso - dovrà essere versata dalle aziende secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 37.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1° gennaio 1949 e dall'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:

     a) l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno già versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa. Detto importo di contributi dovrà essere trasferito dall'Istituto al Fondo;

     b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'art. 38 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 35.

 

          Art. 38.

     Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonché degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con l'indicazione delle generalità complete, della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianità riconosciuta ai sensi del precedente art. 32, nonché dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1° gennaio 1949.

 

          Art. 39.

     Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1° gennaio 1949.

 

          Art. 40.

     Per quanto non è contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

     In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:

     a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

     b) la norma contenuta nell'art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali;

     c) le norme contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni;

     d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

     e) le norme contenute negli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall'art. 5 della presente legge.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 13 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.

[5] Articolo sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[6] Comma abrogato dall'art. 4 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[8] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[10] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[11] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[12] Articolo modificato dall'art. 6 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[13] Articolo sostituito dall'art. 7 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[14] Articolo modificato dall'art. 8 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[16] Comma abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[17] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[19] Articolo modificato dall'art. 11 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[20] Articolo modificato dall'art. 11 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[21] Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[22] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 3 febbraio 1963, n. 53.

[23] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562.

[24] Articolo modificato dall'art. 13 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 18 della L. 25 novembre 1971, n. 1079.

[25] Articolo modificato dall'art. 14 della L. 3 febbraio 1963, n. 53 e abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144.