§ 77.4.62 - Legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:25/11/1971
Numero:1079


Sommario
Art. 1.  (Sistema di finanziamento e riserva del Fondo)
Art. 2.  (Retribuzione contributiva)
Art. 3.  (Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo)
Art. 4.  (Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo)
Art. 5.  (Prestazioni del Fondo)
Art. 6.  (Pensione per i lavoratori in miniera)
Art. 7.  (Pensione diretta - Criteri di calcolo)
Art. 8.  (Invalidità ordinaria - Invalidità o morte per causa di servizio)
Art. 9.  (Pensione ai superstiti)
Art. 10.  (Pensioni minime)
Art. 11.  (Adeguamento delle pensioni)
Art. 12.  (Indennità una tantum)
Art. 13.  (Riliquidazione delle pensioni)
Art. 14.  (Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo)
Art. 15.  (Indennità una tantum ai superstiti)
Art. 16.  (Tredicesima rata di pensione)
Art. 17.  (Trattamenti di pensione dei dirigenti)
Art. 18.  (Abrogazione di norme)
Art. 19.  (Decorrenza delle norme)


§ 77.4.62 - Legge 25 novembre 1971, n. 1079.

Modifiche alla disciplina del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private.

(G.U. 20 dicembre 1971, n. 320)

 

 

     Art. 1. (Sistema di finanziamento e riserva del Fondo)

     Il Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

     L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

 

          Art. 2. (Retribuzione contributiva)

     Sono assoggettati a contributo in favore del Fondo gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 53.

 

          Art. 3. (Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo)

     A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

     1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

     2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

     a) i periodi di contribuzione obbligatoria nella assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

     b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

     Tale contribuzione è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata soggetta a contributo per un lavoratore in servizio di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa.

     Per avvalersi di quanto previsto al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento della impresa od impianto di appartenenza o dalla data dell'inizio del periodo di aspettativa, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo può far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

     Il riconoscimento dei periodi indicati al punto 1), al punto 2) lettera a) del primo comma e al quarto comma del presente articolo comporta:

     a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi stessi;

     b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'art. 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

     c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità una tantum, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della presente legge.

 

          Art. 4. (Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo)

     All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

     a) il periodo del corso legale di laurea;

     b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonchè i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

     c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verranno trasferite all'Enel, nonchè con imprese elettriche private.

 

          Art. 5. (Prestazioni del Fondo)

     In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

     a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

     b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

     c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

     d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

     e) ad una pensione per i superstiti, qualora il pensionato o l'iscritto abbia contribuito per almeno cinque anni, ovvero senza limite minimo di contribuzione se la morte è dovuta a causa di servizio;

     f) [1]

     g) [2]

     Per il conseguimento del diritto a pensione e per il relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non viene valutata se inferiore a sei mesi, e valutata invece nella misura di un anno se pari o superiore a sei mesi [3] .

     Ai fini del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

 

          Art. 6. (Pensione per i lavoratori in miniera)

     Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'art. 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

     1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

     2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

     3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

     Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

 

          Art. 7. (Pensione diretta - Criteri di calcolo)

     L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'88 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

     La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

     La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

     (Omissis) [4]

     (Omissis) [5]

     L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

     (Omissis) [6].

     L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

     (Omissis) [7]

 

          Art. 8. (Invalidità ordinaria - Invalidità o morte per causa di servizio) [8]

 

          Art. 9. (Pensione ai superstiti)

     In caso di morte di un pensionato o di un iscritto al Fondo, per il quale ricorrano le condizioni di cui all'art. 5, lettera e), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne il diritto alla pensione e la sua erogazione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo in relazione all'anzianità contributiva maturata al momento del decesso.

     Qualora non vi siano o non abbiano diritto a pensione il coniuge o i figli, la pensione spetta ai genitori di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, qualora risulti che il pensionato o l'iscritto, all'epoca del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

 

          Art. 10. (Pensioni minime) [9]

 

          Art. 11. (Adeguamento delle pensioni)

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni di carattere generale e collettivo della retribuzione soggetta a contributo per il Fondo.

     Ai fini di cui al precedente comma, sono considerate come variazioni di carattere generale quelle che interessano il maggior numero degli iscritti al Fondo; sono considerate come variazioni di carattere collettivo le modifiche delle voci della retribuzione derivanti o da variazioni generali del costo della vita o da nuovi parametri posti a base del sistema retributivo della categoria.

     In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione soggetta a contributo e relativa al mese di febbraio 1967.

     Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sono disposte con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subìto variazioni complessive per un importo non inferiore al 5 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta.

     L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare.

     In relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, su proposta del comitato, con lo stesso decreto sarà determinato il contributo aggiuntivo eventualmente occorrente per far fronte agli oneri conseguenti alla variazione delle pensioni, da ripartirsi fra datori di lavoro e lavoratori in relazione al rapporto percentuale desumibile dall'art. 9 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

 

          Art. 12. (Indennità una tantum) [10]

 

          Art. 13. (Riliquidazione delle pensioni)

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, le pensioni in atto a tale data saranno riliquidate secondo i seguenti criteri:

     a) l'ammontare iniziale delle pensioni liquidate nel periodo compreso tra il 1° febbraio 1949 ed il 1° luglio 1956 è integrato nelle misure risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dal primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, con rivalutazione ulteriore degli importi così ottenuti del 150 per cento, comprensivo degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, 21 maggio 1963, 24 aprile 1964, e 27 giugno 1967, nonchè nella legge 3 febbraio 1963, n. 53. Alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1962, è applicata la maggiorazione prevista, per i casi di contribuzione oltre il trentacinquesimo anno, al settimo comma dell'art. 7 della presente legge;

     b) le pensioni aventi decorrenza nel periodo compreso tra il 1° agosto 1956 ed il 1° luglio 1967 sono aumentate calcolando le rivalutazioni intervenute ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, anteriormente al 1° gennaio 1969, sull'intero ammontare della pensione in corso di pagamento all'atto di ciascuna rivalutazione e, per le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1961, in base alle norme contenute nell'art. 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

     c) tutte le pensioni in corso di godimento al 31 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento.

 

          Art. 14. (Liquidazione e decorrenza delle pensioni del Fondo)

     La liquidazione della pensione all'iscritto o ai superstiti deve essere richiesta con domanda degli interessati diretta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo.

     Le pensioni di vecchiaia e quelle dovute ai superstiti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio o della morte.

     Le pensioni per invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio, o a quello di presentazione della relativa domanda, se posteriore.

 

          Art. 15. (Indennità una tantum ai superstiti) [11]

 

          Art. 16. (Tredicesima rata di pensione)

     A decorrere dal 1° gennaio 1969, la tredicesima rata di pensione è calcolata al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

 

          Art. 17. (Trattamenti di pensione dei dirigenti)

     Il terzo ed il quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nel caso di cui al precedente comma, ciascun ente gestore, accertata l'esistenza degli altri requisiti per il diritto alla prestazione in base alle rispettive norme, liquida la pensione in misura proporzionale al periodo di anzianità contributiva conseguita dal lavoratore elettrico presso l'ente stesso.

     Qualora maturino i requisiti per il diritto a pensione a carico dell'istituto di cui al secondo comma del presente articolo ovvero a carico del Fondo, senza cumulo dei rispettivi periodi di contribuzione, l'iscritto o i superstiti hanno diritto a liquidare, oltre alla pensione predetta, il pro rata di pensione a carico dell'altra gestione previdenziale.

     In ogni caso le prestazioni a carico del Fondo sono liquidate sulla base della retribuzione soggetta a contributo per un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità contributiva pari a quelle che il lavoratore aveva acquisito al momento del passaggio nella categoria dei dirigenti".

 

          Art. 18. (Abrogazione di norme)

     Sono abrogati:

     a) gli articoli 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293;

     b) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, primo comma, 11 e 13 della legge 3 febbraio 1963, n. 53;

     c) gli articoli 4, 9, ultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

     d) ogni altra norma in contrasto o comunque incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 19. (Decorrenza delle norme)

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano con decorrenza 1° gennaio 1969, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo o relativi superstiti, che cessino dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa o che siano cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1968 con diritto a pensione a carico del Fondo secondo le norme in atto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I lavoratori che hanno lasciato il servizio successivamente al 31 dicembre 1968 senza aver maturato il diritto a pensione, o i loro superstiti, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, qualora la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per morte o per riconosciuta invalidità oppure per raggiunti limiti di età e sempreché da tale applicazione derivi per essi il diritto a pensione a carico del Fondo.

     L'esercizio di detta facoltà comporta:

     a) il trasferimento dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo dei contributi base ed integrativi relativi ai periodi riconosciuti utili agli effetti della pensione a carico del Fondo;

     b) il conguaglio dei ratei di pensione che l'interessato abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria con quelli da liquidarsi a carico del Fondo;

     c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità una tantum - maggiorato degli interessi legali - che abbia percepito ai sensi dell'art. 27 o 30 della legge 31 marzo 1956, n. 293.

     Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma, lettera a), e quinto comma dell'art. 7 e agli articoli 9, 10 e 13 della presente legge si applicano anche nei confronti delle pensioni e delle posizioni in atto anteriormente al 1° gennaio 1969.

     Tuttavia, i titolari di pensione liquidata con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato rispetto alla misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria, mantengono il maggiore trattamento, fino a totale assorbimento della parte eccedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o della quota di maggiorazione, a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.


[1]  Lettera abrogata dall'art. 6 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 6 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.

[4]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562.

[5]  Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562.

[6]  Comma abrogato dall'art. 6 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.

[7]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562.

[9]  Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562.

[10]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942.