§ 77.4.84 - Legge 7 agosto 1990, n. 249.
Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:07/08/1990
Numero:249


Sommario
Art. 1.      1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita [...]
Art. 2.      1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei [...]
Art. 3.      1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con [...]
Art. 4.      1. E' abrogato il quarto comma dell'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127
Art. 5.      1. Agli oneri derivanti per l'anno 1990 dal pagamento dei ratei di pensione di cui all'art. 1 relativi al secondo semestre 1990 e dalla restituzione dei contributi di [...]


§ 77.4.84 - Legge 7 agosto 1990, n. 249.

Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche.

(G.U. 25 agosto 1990, n. 198)

 

 

     Art. 1.

     1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     2. La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma 1 è determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le ostetriche iscritte all'albo professionale ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono escluse dall'iscrizione alla predetta gestione le ostetriche iscritte ad altra forma di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     2. Alle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, ivi comprese quelle che hanno esercitato la facoltà di proseguire nell'assicurazione presso l'Ente stesso ai sensi del sesto comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sono restituiti, a domanda, i contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

     3. Le ostetriche iscritte alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ai sensi del comma 1 possono riscattare, con oneri a proprio carico e con domanda da presentare entro il 31 dicembre 1990, un numero di anni non superiore a quello di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, e comunque non superiore a ventiquattro, mediante versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi vigenti nella gestione speciale stessa in ciascuno degli anni compresi nel periodo riscattato, maggiorati degli interessi al tasso legale.

     4. Le ostetriche titolari di trattamento pensionistico a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche alla data del 30 giugno 1990, che proseguano l'esercizio della libera professione, sono escluse dall'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali ed hanno diritto, a domanda, alla restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi al tasso legale, versati a norma del terzo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, e che non abbiano già dato titolo alla rivalutazione della pensione prevista da detto comma. Tale domanda deve essere presentata al commissario liquidatore del predetto Ente entro il 31 dicembre 1990 o, successivamente a tale data, al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

 

          Art. 3.

     1. Il commissario straordinario liquidatore dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, oltre che per lo svolgimento dei compiti attribuitigli con decreto 2 maggio 1983 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con l'art. 6, comma 30, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, che devono comunque essere portate a termine non oltre il 31 dicembre 1990.

     2. Il patrimonio risultante alla chiusura delle operazioni di liquidazione è trasferito allo Stato.

     3. Il personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è trasferito, secondo le norme di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale della previdenza sociale con decorrenza 1° luglio 1990.

     4. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 1, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti.

     5. Il commissario liquidatore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Entro tale termine il commissario liquidatore deve consegnare all'Ispettorato generale medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto dell'intera gestione.

 

          Art. 4.

     1. E' abrogato il quarto comma dell'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

 

          Art. 5.

     1. Agli oneri derivanti per l'anno 1990 dal pagamento dei ratei di pensione di cui all'art. 1 relativi al secondo semestre 1990 e dalla restituzione dei contributi di cui all'art. 2, commi 2 e 4, valutati in lire 11 miliardi e 850 milioni, ed agli oneri derivanti per gli anni 1991 e 1992 dal pagamento dei ratei di pensione, valutati in lire 12 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche".

     2. Agli oneri derivanti dal pagamento dei ratei di pensione maturati dagli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche fino al 30 giugno 1990 e dalla restituzione dei contributi agli iscritti medesimi, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 127, valutati in lire 72 miliardi e 230 milioni, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie relative al 1990 di cui all'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con assorbimento delle somme concesse agli stessi titoli nel corso dell'anno 1990.

     3. Sono fatti salvi gli effetti dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 4 luglio 1990, n. 170.