§ 77.3.119 - Circolare 14 febbraio 1997, n. 9 .
Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Contribuzione figurativa e copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:14/02/1997
Numero:9

§ 77.3.119 - Circolare 14 febbraio 1997, n. 9 [1].

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Contribuzione figurativa e copertura assicurativa di periodi non coperti da assicurazione.

(G.U. 26 febbraio 1997, n. 47).

 

     Premessa.

     In attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, col decreto legislativo in oggetto sono state dettate disposizioni in materia di riordino, armonizzazione e razionalizzazione della contribuzione figurativa, nonché sulla copertura assicurativa per i periodi che risultino non coperti da contribuzione.

     Per la prima applicazione della normativa in esame, si forniscono le seguenti valutazioni, facendo tuttavia ampia riserva di integrazione o approfondimento delle stesse, in considerazione che il processo di armonizzazione avviato con la riforma del sistema previdenziale attraverso disposizioni immediatamente precettive o con delega al Governo a provvedere all'emanazione di specifici decreti attuativi non è stato ancora interamente realizzato.

 

     I) Contribuzione figurativa

     A) Periodi di malattia.

     I primi quattro commi dell'art. 1 della norma in esame prevedono l'elevazione del limite massimo accreditabile per periodi di malattia in tutto l'arco della vita lavorativa, la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile e all'attribuzione degli oneri connessi. Tali disposizioni non hanno però riflessi per gli iscritti a questo Istituto, stante preciso riferimento al regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), per cui il loro ambito di applicazione riguarda esclusivamente il settore privato e cioè gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

     La formulazione del comma 5 invece, ricomprende tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), prescrivendo che i periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati, ai fini pensionistici, al 50 per cento, fatta eccezione per i soli malati terminali, indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell'ente datore di lavoro.

     Al riguardo, mentre si fa riserva di ulteriori comunicazioni per la precisa individuazione della categoria oggetto di eccezione, si precisa quanto segue:

     1) i dodici mesi da prendere in considerazione per computare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50 per cento devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 novembre 1996) e riguarda tutti i periodi di assenza per malattia verificatesi nell'intero arco della vita lavorativa. In tale calcolo dovranno perciò essere considerati anche periodi brevi di assenza per malattia che andranno a cumularsi fra loro.

     2) mancando ogni riferimento alla contribuzione figurativa, i contributi per i suddetti periodi saranno interamente dovuti; in particolare per i casi di retribuzione ridotta il contributo dovuto dovrà commisurarsi alla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio;

     3) l'applicazione della nuova normativa che limita la valutazione pensionistica della malattia avverrà previa comunicazione dei periodi di malattia stessa da parte dell'ente datore di lavoro all'istituto previdenziale ove risulta iscritto il dipendente. In proposito, stante la formulazione del comma 6 dell'art. 1, la comunicazione anzidetta si configura come un'inderogabile precetto per tutti gli enti datori di lavoro. Si dispone, pertanto, che per il personale iscritto all'INPDAP ciò avvenga annualmente, in sede di denuncia dei contributi con elenco generale.

     B) Periodi per maternità (art. 2).

     L'art. 2 del decreto legislativo in esame attua la delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995, intesa ad armonizzare anche in materia di tutela della maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e negli altri fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compreso, quindi, questo Istituto che, come noto, si configura come gestione previdenziale esclusiva dell'A.G.O.

     La citata normativa in via di principio ha eliminato, ai fini del riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa verificatisi in costanza di rapporto di lavoro, il requisito introdotto dal precedente decreto legislativo n. 503 del 1992 pari a cinque anni di anzianità contributiva.

     Pertanto, l'accredito dei periodi in argomento, può avvenire senza vantare alcun requisito di anzianità contributiva, essendo a tal fine necessario e sufficiente il possesso della semplice qualifica di iscritto.

     Il secondo comma dell'art. 2 estende dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'istituto della contribuzione figurativa per i periodi di astensione facoltativa ai dipendenti del settore pubblico nonché agli iscritti ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria. In pratica, i periodi di astensione facoltativa dal lavoro previsti dal primo e secondo comma dell'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971 verranno coperti figurativamente da contribuzione nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora spettino emolumenti ridotti. Di tale situazione il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione in sede di denuncia annuale dei contributi.

     Per la concreta applicazione di tale previsione legislativa dovrà farsi riferimento alle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che prevede quale valore retributivo di riferimento da attribuire quello risultante dalla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere figurativamente.

     I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 contengono innovative disposizioni per il riconoscimento dei periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria e facoltativa quando l'evento maternità si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro. Al riguardo, prima di analizzare separatamente le due fattispecie previste dalla norma, occorre chiarire che i soggetti riguardati sono tutti gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e ai fondi sostitutivi ed esclusivi di tale assicurazione.

     Periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro (comma 4).

     Per ottenere l'accredito figurativo di contribuzione ai fini pensionistici in tale ipotesi, è necessario che il soggetto richiedente possa vantare, all'atto della domanda di valutazione, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza.

     L'accredito della relativa contribuzione figurativa avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 8 della legge n. 155 del 1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento purché questo sia successivo al 1° gennaio 1994, così come stabilito dall'art. 14 del decreto n. 503 del 1992. In altri termini, si possono rendere utili tali fattispecie di periodi qualunque sia la loro collocazione temporale e perciò anche precedenti all'entrata in vigore del decreto n. 564/1996, ma a condizione che non siano anteriori alla predetta data del 10 gennaio 1994.

     Periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad assenza facoltativa.

     Trattasi dei periodi previsti dall'art. 7 della legge n. 1204 del 1971 che, quando non siano coperti da altra forma di assicurazione e si collochino anch'essi temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono formare oggetto di riscatto, nella misura massima di cinque anni, mediante versamento dell'onere calcolato con le modalità introdotte dall'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e sempre che i soggetti interessati possano far valere, all'atto della richiesta, complessivamente cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

     Analogamente ai periodi di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, pure per quelli in esame la valutazione sarà possibile con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento purché posteriore al 1° gennaio 1994.

     E' da precisare infine che, a termini del comma 6, per i soggetti iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 4 sono posti a carico dell'ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto dal medesimo comma.

     C) Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive o sindacali (art. 3).

     Le disposizioni contenute in questo articolo ridisegnano organicamente la materia afferente la copertura assicurativa dei periodi di aspettativa non retribuita per cariche elettive o cariche sindacali ex art. 31 della legge n. 300 del 1970.

     Prima di procedere all'analisi delle nuove disposizioni, si ritiene opportuno, a titolo di comparazione, fornire un breve riferimento alla specifica normativa in materia anteriore al decreto legislativo di che trattasi e ai riflessi previdenziali che ne derivavano per gli iscritti a questo Istituto.

     Nella dizione funzioni pubbliche elettive sono da ricomprendere le nomine a membro del Parlamento europeo, del Parlamento nazionale e dei consigli regionali, provinciali e comunali.

     Per effetto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 22 (comma 39) della legge n. 724 del 1994 dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, a decorrere dal 31 marzo 1993 per i soli iscritti che divengano membri del Parlamento europeo, nazionale o dei consigli regionali, ai fini previdenziali, i periodi di aspettativa non retribuita per mandato elettivo erano utili senza il versamento di contribuzione.

     Per i consiglieri provinciali o comunali pure in aspettativa senza assegni, l'ente datore di lavoro era tenuto al versamento di contribuzione, commisurata alla retribuzione teorica cui il dipendente eletto avrebbe avuto diritto.

     L'aspettativa non retribuita per motivi sindacali, invece, se concessa nel rispetto delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e quindi dal 6 aprile 1995, era considerata utile ai fini del trattamento pensionistico con onere a totale carico dell'INPDAP.

     L'introduzione del decreto legislativo n. 564 del 1996 viene ora a stabilire (comma 9) anche per i lavoratori iscritti a fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria il diritto alla contribuzione figurativa per i periodi non retribuiti di aspettativa per cariche sindacali o funzioni pubbliche elettive.

     I provvedimenti di collocamento in aspettativa a partire dalla data di entrata in vigore del decreto (15 novembre 1996) per lo svolgimento delle predette funzioni producono effetti, ai fini del beneficio della copertura figurativa, solo se assunti con atto scritto e, limitatamente ai lavoratori chiamati a ricoprire incarichi sindacali, dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

     Da parte del legislatore, per quanto attiene all'individuazione delle cariche sindacali, al comma 2 è stato precisato che deve trattarsi di quelle cariche previste da norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

     Di notevole rilevanza è il successivo comma 3, ove si prevedono le modalità per il riconoscimento di tali periodi.

     E' infatti necessario produrre apposita istanza tendente ad ottenere l'accredito figurativo nella gestione previdenziale alla quale gli interessati sono iscritti all'atto del collocamento in aspettativa. La predetta domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa stessa.

     E' pure necessario sottolineare che per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito di contribuzione dovrà essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente.

     Come già precisato con circolare n. 9 del 1° febbraio 1996, la valutazione in pensione dei periodi di aspettativa non retribuita per motivi sindacali intercorsi fra il 6 aprile 1995 e il 14 novembre 1996 può avvenire con presentazione di apposita domanda, non soggetta ad alcuna scadenza. E' tuttavia opportuno che, in considerazione della diversa disciplina dettata dalla normativa in esame, le domande tendenti ad ottenere la valutazione dei predetti periodi anche se già inoltrate vengano ripresentate a questo Istituto e all'ente di appartenenza del dipendente con tempestività, entro il 13 febbraio 1997.

     Per il periodo dal 15 novembre 1996 al 31 dicembre 1996 la domanda deve essere presentata a pena di decadenza entro il 31 marzo 1997.

     Al comma 4 vengono stabiliti i criteri cui fare riferimento per l'individuazione della retribuzione sulla quale commisurare la contribuzione figurativa.

     Essa sarà quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di lavoro della categoria, non comprendendo però quegli emolumenti collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa o condizionati da una determinata produttività, ne incrementi retributivi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

     Il comma 5 sub. art. 3 del decreto legislativo in analisi introduce invece una sostanziale novità. Trattasi della facoltà di versare, per i periodi che si collocano a decorrere dal 1° dicembre 1996, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori in aspettativa e la retribuzione presa a riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa.

     La predetta facoltà può essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo (cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo) ed è pari alla somma risultante dall'applicazione dell'aliquota di contribuzione del regime pensionistico al differenziale degli importi della retribuzione effettivamente percepita da parte del sindacato e quella figurativa.

     Con gli stessi termini e modalità le organizzazioni sindacali hanno facoltà di effettuare versamenti contributivi per gli emolumenti e le indennità che abbiano corrisposto ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto a retribuzione da parte dell'ente datore di lavoro.

     Nel caso in cui l'aspettativa sindacale non risulti conforme al dettato dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, l'organizzazione sindacale può entro sei mesi dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 564 del 1996 regolarizzare la posizione contributiva del dipendente, versando i contributi dovuti con la maggiorazione dei soli interessi legali. Al caso in esame si applica il termine di prescrizione decennale, per le situazioni pregresse, e quinquennale per i periodi successivi al 1° gennaio 1996.

     Per gli aspetti attuativi della procedura di accredito figurativo, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

     1) Per tutti i dipendenti pubblici iscritti all'I.N.P.D.A.P., e quindi anche per il personale statale, unica gestione previdenziale autorizzata alla ricezione delle domande di accredito figurativo o di integrazione sul differenziale retributivo è l'INPDAP medesimo, ciò si rende indispensabile oltre che per criteri di unicità applicativa anche per l'attuazione della previsione recata dall'art. 1 (comma 6) della legge n. 335 del 1995, che fa carico agli enti previdenziali di inviare al lavoratore iscritto, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzione versate nella propria posizione assicurativa.

     2) Le domande di cui al precedente punto, redatte su apposito modello che si allega in fac-simile, devono essere inviate alla Direzione centrale entrate contributive di questo Istituto e per conoscenza all'ente datore di lavoro. Quest'ultimo, a richiesta dell'INPDAP, avrà cura di trasmettere la documentazione riguardante i periodi di aspettativa, copia degli atti deliberativi adottati in proposito nonché certificare la retribuzione di riferimento secondo i criteri contenuti nel comma 4 dell'art. 3.

     3) Per l'integrazione contributiva del differenziale retributivo, l'organizzazione sindacale invierà la documentazione che attesti l'ammontare della retribuzione corrisposta, corredata dalla normativa di riferimento e verserà entro il 31 marzo dell'anno successivo la relativa contribuzione correlata all'aliquota contributiva vigente nel momento in cui la retribuzione è stata percepita.

 

     II) Disposizioni in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione

     Il capo II del decreto legislativo n. 564 del 1996 detta disposizioni che consentono la copertura assicurativa mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale, studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico.

     Le caratteristiche comuni a tali tipologie sono:

     1) i soggetti destinatari di queste previsioni normative, contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del provvedimento, sono gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive;

     2) tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996;

     3) non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione per l'esercizio del riscatto, ma il solo possesso della qualità di iscritto;

     4) il riscatto è esercitabile a domanda dell'interessato e si realizza col versamento dell'onere calcolato in termini di riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981.

     Si prendono in esame ora, le varie fattispecie di riscatto.

     A) Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (art. 5).

     I periodi di sospensione o di interruzione dal rapporto di lavoro che possono formare oggetto di riscatto nella misura massima di tre anni, sono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e devono essere privi di copertura assicurativa. A titolo meramente esemplificativo si possono citare: le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari.

     In alternativa, per gli stessi periodi, i lavoratori possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi, applicando le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio 1993, n. 47.

     B) Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro (art. 6).

     I periodi richiamati dall'art. 6 che possono formare oggetto di riscatto, se privi di copertura assicurativa, sono quelli finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a condizione che questo sia stato anche conseguito.

     L'esatta individuazione dei corsi professionali di studio e di ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro ammessi alla copertura assicurativa avverrà con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori comunicazioni in proposito.

     C) Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei (art. 7). Altra facoltà di riscatto è prevista a favore degli assicurati che prestino attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o comunque discontinua. Oggetto di riscatto saranno i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro, purché tali periodi risultino scoperti da contribuzione obbligatoria o facoltativa. Anche in questo caso è data la possibilità agli interessati di richiedere, in alternativa, l'autorizzazione al versamento di contribuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data di presentazione della relativa domanda.

     Al riguardo è bene precisare che il Governo deve emanare un apposito decreto legislativo che introduca nell'ordinamento dei pubblici dipendenti l'istituto della contribuzione volontaria.

     Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi in argomento o in alternativa, dell'autorizzazione al versamento di contribuzione volontaria, le domande dei soggetti interessati debbono essere corredate da certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

     D) Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (art. 8).

     Ai lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), per i periodi nei quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano già coperti da contribuzione obbligatoria, è data facoltà di presentare domanda di riscatto.

     Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versamento di contribuzione volontaria secondo i precetti della legge 18 febbraio 1983, n. 47, a condizione che il richiedente l'autorizzazione possa far valere nel Fondo pensionistico dl appartenenza almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio che precede la data della relativa domanda.

     Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione ai versamenti volontari, ha l'onere di provare lo stato di occupazione a tempo parziale per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.