§ 98.1.35198 - Circolare 1 febbraio 1996, n. 9 .
Regime previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite per gli iscritti all'I.N.P.D.A.P. Applicazione art. 54 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/02/1996
Numero:9

§ 98.1.35198 - Circolare 1 febbraio 1996, n. 9 .

Regime previdenziale delle aspettative sindacali non retribuite per gli iscritti all'I.N.P.D.A.P. Applicazione art. 54 del decreto legislativo n. 29

del 1993.

 

Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 febbraio 1996, n. 32.

 

 

Alle Sedi periferiche I.N.P.D.A.P. 

 

A tutti gli Enti con personale iscritto alle Casse 

 

pensioni I.N.P.D.A.P. 

 

Alla Direzione generale dei servizi periferici del 

 

Tesoro 

 

Alle Prefetture della Repubblica 

 

Alla Regione Valle d'Aosta 

 

Ai Commissari di Governo delle Regioni e delle  

 

Province autonome di Trento e Bolzano 

 

Ai Provveditorati agli studi 

 

Alle Corti di Appello 

 

Alle Direzioni provinciali del Tesoro 

 

Alle Ragionerie provinciali dello Stato 

e, p. c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento per la funzione pubblica 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza 

 

sociale - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro 

 

Al Ministero della sanità - Gabinetto del 

 

Ministro 

 

Alla Corte dei conti - Segretariato generale 

 

Alle Sezioni regionali della Corte dei conti 

 

Ai Comitati regionali di controllo 

 

Alla Ragioneria generale dello Stato 

 

All'Istituto nazionale della previdenza sociale 

 

 

Con l'approvazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come successivamente modificato ed integrato, vengono poste le basi per una disciplina unitaria delle aspettative sindacali non retribuite.

In particolare, l'art. 54 del predetto decreto prevede che in un apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da recepire con decreto dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, debbano essere determinati i limiti massimi dei permessi e delle aspettative sindacali nel settore pubblico nonché i tempi e le modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 54, è stato quindi approvato il "Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche".

Allo stato attuale, pertanto, le misure approntate dalla normativa vigente per il sostegno delle attività sindacali sono quelle risultanti dal citato decreto e sono costituite dai:

distacchi sindacali retribuiti;

permessi sindacali retribuiti;

aspettative sindacali non retribuite;

permessi sindacali non retribuiti.

Nessun particolare problema applicativo comportano i distacchi sindacali ed i permessi sindacali retribuiti. Ambedue, infatti, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

A diverse conclusioni si deve invece giungere relativamente ai permessi ed alle aspettative non retribuiti (art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e art. 24 della legge 24 maggio 1970, n. 300).

In particolare, l'art. 3, comma 32, della citata legge n. 537 del 1993 dispone che «In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

A sua volta, l'art. 11, comma 21, della medesima legge n. 537 del 1993 aggiunge che «I dipendenti di enti pubblici iscritti a fondi esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti hanno facoltà di mantenere l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico dell'assicurato anche per la parte di competenza dell'ente qualora questo sia tenuto alla contribuzione».

Le perplessità sorte in sede interpretativa per effetto di tale ultima disposizione sono state sciolte dall'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Secondo tale articolo, dal 31 marzo 1993 anche per i dipendenti pubblici i periodi di aspettativa non retribuita ex art. 31 della legge n. 300 del 1970 sono considerati utili, senza versamento di contributi, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico delle rispettive gestioni.

Alla luce della normativa sopra richiamata va in primo luogo ricordato che «le aspettative sindacali non retribuite comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa»; questa esaurisce quindi i propri effetti al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione (circolare 5 maggio 1995, n. 11, emanata dal Ministero per la funzione pubblica).

È altresì utile ricordare che le predette aspettative possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti pubblici «che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali» e che tali confederazioni ed organizzazioni al 31 gennaio di ciascun anno debbono comunicare la conferma delle aspettative sindacali in atto, delle quali, peraltro, possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento.

Per gli iscritti alle casse amministrate dall'I.N.P.D.A.P., in particolare, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 6 giugno 1995, n. 15655/1995, ha fatto chiarezza interpretativa sull'apparente contrasto tra le disposizioni di cui all'art. 3, comma 32, e all'art. 11, comma 21, della stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537, che avevano generato forti dubbi circa una disparità di trattamento previdenziale tra il settore pubblico e quello privato per quanto concerne le aspettative sindacali non retribuite.

Infatti, con tale direttiva è stato precisato che «i dipendenti pubblici, che usufruiscono delle predette aspettative sindacali non retribuite, nel rispetto delle modalità e delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e che siano iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse».

Questo Istituto, con nota di servizio n. 386 del 28 agosto 1995, ha recepito la direttiva di cui alla citata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 15655/1995, estendendo ai propri iscritti, che usufruiscono di aspettative non retribuite per motivi sindacali a decorrere dal 6 aprile 1995 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770), il diritto alle prestazioni pensionistiche per i relativi periodi.

Per quanto concerne poi la retribuzione da prendere a riferimento ai fini pensionistici e l'eventuale suo adeguamento, occorre innanzitutto premettere che essa è quella spettante al dipendente al momento del suo collocamento in aspettativa sindacale non retribuita ovvero quella teorica successivamente acquisita.

La retribuzione valutabile, peraltro, resta limitata soltanto a quella riferita alle voci costituenti il trattamento fondamentale che varia a seconda che trattasi di personale inquadrato nei livelli o di personale con qualifica dirigenziale.

Per il primo, la retribuzione base comprende:

a) lo stipendio tabellare;

b) la retribuzione individuale di anzianità;

c) l'indennità integrativa di speciale;

d) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.

Per il personale dirigenziale, invece, essa comprende:

a) lo stipendio tabellare, ivi incluso l'elemento distinto della retribuzione;

b) gli scatti di anzianità;

c) l'indennità integrativa speciale;

d) l'indennità di funzione nella misura pari allo 0,1;

e) gli eventuali incrementi contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di categoria.

C'è da aggiungere, poi, che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti del comparto regioni-enti locali, concernente il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la parte normativa ed il periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica, ha modificato la struttura della retribuzione. Essa ha previsto, infatti, oltre allo stipendio tabellare, all'indennità integrativa speciale ed alla retribuzione individuale di anzianità, due nuovi elementi retributivi e cioè la retribuzione di posizione e quella di risultato. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori precisazioni tenuto conto che il contratto del personale dirigenziale non è stato ancora registrato dalla Corte dei conti.

Sin da ora è comunque opportuno sottolineare che, sulla base dei contratti attualmente in vigore, per tutte le voci retributive, la valutazione è limitata a quella parte non espressamente legata alla presenza, alla direzione di struttura o al risultato (sul punto peraltro disposizioni parzialmente innovative sono contenute nell'art. 46, comma 4, del nuovo contratto della dirigenza già citato).

Quanto sopra chiarito, è bene aggiungere che, ove l'interessato durante l'aspettativa non retribuita cessi dal servizio ovvero presenti domanda di riscatto o di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29 del 1979, la retribuzione da prendere a base per il calcolo del conseguente provvedimento è quella che sarebbe stata corrisposta se il medesimo fosse rimasto in servizio attivo, con esclusione ovviamente di quelle voci retributive legate alla presenza.

Premesso che l'art. 31, comma 3, dello statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970) prevede che i periodi di aspettativa siano considerati utili ai fini pensionistici «a richiesta dell'interessato», senza porre alcun termine, si ritiene che tale richiesta possa essere avanzata in ogni tempo e, al limite, anche dopo il collocamento a riposo. Tuttavia, se il momento dell'esercizio del diritto era del tutto indifferente nel sistema pensionistico precedente, nel quale l'ammontare della prestazione veniva determinato tenendo conto degli anni valutabili e dell'ultima retribuzione percepita (o della media delle retribuzioni dell'ultimo decennio), nel nuovo sistema a contribuzione, di cui alla legge n. 335 del 1995, sembra assumere rilevanza quando sia esercitato il diritto, poiché è solo a partire da questo momento che i contributi figurativi relativi al periodo di aspettativa senza assegni potranno essere accreditati al lavoratore sindacalista e quindi entrare a far parte del suo montante contributivo.

Per ottemperare a tale esigenza è consigliabile che la richiesta di valorizzazione del periodo sia avanzata all'inizio dell'aspettativa, per l'intera durata della stessa e non annualmente.

Al fine di rendere più celere la procedura di riconoscimento, è opportuno inoltre che la richiesta sia contestualmente inviata all'I.N.P.D.A.P. e all'amministrazione di appartenenza, che dovrà segnalare al primo la retribuzione sulla quale dovranno essere commisurati i contributi figurativi. Insieme alla richiesta dell'interessato, deve anche essere trasmessa all'I.N.P.D.A.P. la determinazione dell'ente datore di lavoro, che attesti l'avvenuta presa d'atto dell'aspettativa.

L'interessato dovrà successivamente comunicare all'Istituto la data di cessazione dall'aspettativa e del conseguente rientro in servizio.

Tenuto conto poi che le somme dovute dall'iscritto all'I.N.P.D.A.P. per periodi riscattati e ricongiunti ovvero per sovvenzioni precedentemente ottenute sono riscosse attraverso l'emissione di ruoli a carico degli enti datori di lavoro, va segnalata l'opportunità che gli interessati, al fine di non interrompere il regolare versamento delle quote mensili, facciano pervenire tempestivamente alle amministrazioni di appartenenza l'equivalente delle somme che sarebbero state trattenute sulla retribuzione mensile per i titoli sopra indicati se non fossero stati collocati in aspettativa.

Si fa riserva di fornire chiarimenti in tema di buonuscita e di indennità premio di servizio non appena la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i Ministeri vigilanti avranno dato riscontro ad apposito quesito avanzato dall'Istituto. Si precisa tuttavia che al personale in aspettativa non retribuita non possono essere corrisposte le predette indennità maturate durante il pregresso periodo di attività dal momento che il relativo diritto sorge soltanto con la cessazione dal servizio.

Si fa presente infine che l'eventuale domanda di riscatto di periodi o servizi presentata dall'impiegato in costanza di fruizione del periodo di aspettativa senza assegni è da ritenersi produttiva di effetti e quindi essa va interamente valorizzata nel momento in cui il medesimo viene restituito all'amministrazione di appartenenza.

Per quanto riguarda i riscatti attinenti al trattamento di fine servizio ed i mutui erogati ai dipendenti dello Stato, in corso di ammortamento alla data di concessione dell'aspettativa senza assegni, l'interessato deve continuare a versare in proprio all'I.N.P.D.A.P. le relative rate sino all'estinzione del residuo debito. In caso contrario, saranno applicati gli interessi di mora sul debito stesso, sulla base di un nuovo piano di ammortamento.

Il Presidente

Seppia