§ 77.1.26 - Legge 22 aprile 1953, n. 391.
Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:22/04/1953
Numero:391


Sommario
Art. 1.      Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli [...]
Art. 3.      L'aliquota di contribuzione prevista dalla allegata tabella C gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti, è elevata, a far tempo dal 1° [...]
Art. 4.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, limiti di reddito previsti dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'art. 3 [...]
Art. 5.      Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza [...]
Art. 6.      E' soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con [...]


§ 77.1.26 - Legge 22 aprile 1953, n. 391.

Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti

(G.U. 28 maggio 1953, n. 121)

 

 

     Art. 1.

     Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabelle C, E, G, ed I, annesse alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 l'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

     a) per il settore del commercio e delle professioni e arti:

     per le retribuzioni riferite a mese L. 22.500

     per le retribuzioni riferite a quindicina o quattordicina L. 11.250

     per le retribuzioni riferite a settimana L. 5.625

     per le retribuzioni riferite a giornata L. 900

     b) per il settore delle aziende artigiane:

     L. 900 giornaliere;

     c) per la gestione dei giornalisti professionisti:

     L. 23.400 mensili.

 

          Art. 3.

     L'aliquota di contribuzione prevista dalla allegata tabella C gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti, è elevata, a far tempo dal 1° gennaio 1954, al 23 per cento.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

          Art. 4.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218, limiti di reddito previsti dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1949, n. 15, e dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1952, n. 80, ai fini della corresponsione degli assegni familiari rispettivamente per la moglie e per i genitori a carico, sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente dal trattamento di pensione, a L. 10.000 mensili per la moglie e per uno solo dei genitori e a L. 15.000 mensili per i due genitori.

 

          Art. 5.

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonchè a raccoglierle in un unico testo.

 

          Art. 6.

     E' soppressa la gestione stralcio della Cassa integrazione salariale per i lavoratori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituita con decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1362.

     Le rimanenze attive e passive della gestione di cui al precedente comma sono devolute alle gestioni del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari rispettivamente in proporzione alle percentuali del 72,40 per cento, del 13,80 per cento e del 13,80 per cento.

 

     Tabella C - Misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore del commercio e delle professioni e arti a far tempo dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952 - (Comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

     A) Assegni mensili - (Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di: 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

 

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Operai ed impiegati

3.978

2.600

1.430

     B) Contributi - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 21% sulla retribuzione lorda.

 

     Tabella E - Misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore dell'assicurazione a far tempo dal 1° gennaio 1952 - (Comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni). - (Imprese assicuratrici, agenti e sub-agenti di assicurazione).

     A) Assegni mensili - Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26, fermo restando il principio stabilito dall'articolo 2, lettera a), n. 2, del contratto collettivo 22 luglio 1938).

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

Funzionari, impiegati, commessi, operai, guardie notturne e personale di fatica

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2.288

2.054

1.716

     B) Contributi - (A carico delle aziende)

     Misura: 16,50% sulla retribuzione lorda.

 

     Tabella G - Misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per il settore delle aziende artigiane a far tempo dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952. - (Comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

     A) Assegni settimanali - (Ragguagliabili a giornata, a quindicina, o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1x2, di 1x4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo).

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

 

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Operai

720

510

330

Impiegati

918

600

330

     B) Contributi - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 13% sulla retribuzione lorda.

 

     Tabella I - Misure degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali a far tempo dal 1° giugno 1952 - (Comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

     A) Assegni mensili - (Ragguaglibili a giornata secondo il rapporto di 1:26)

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

Giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali

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3.978

2.600

1.430

     B) Contributi - (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 21% sulla retribuzione lorda.