§ 17.2.224 - O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3853.
Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:03/03/2010
Numero:3853


Sommario
Art. 1.      1. Il presidente della regione Umbria è nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei [...]
Art. 3.      1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla [...]
Art. 4.      1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata [...]
Art. 5.      1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di [...]
Art. 6.      1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile
Art. 7.      1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione [...]


§ 17.2.224 - O.P.C.M. 3 marzo 2010, n. 3853.

Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009.

(G.U. 12 marzo 2010, n. 59)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009;

     Considerato che gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando vari comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;

     Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

     Viste le note della regione Umbria del 17 dicembre 2009, del 12 gennaio 2010, del 10 febbraio 2010 e del 24 febbraio 2010;

     Vista la nota del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del 15 gennaio 2010;

     Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 10 febbraio 2010;

     Acquisita l'intesa della regione Umbria;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il presidente della regione Umbria è nominato Commissario delegato e provvede all'attuazione ed alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza anche nominando soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite.

     2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi sismici di cui trattasi nonchè ai comuni della provincia di Perugia Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venazio e Torgiano il cui territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi.

     3. Il Commissario delegato adotta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e privati destinati ad abitazione principale o all'esercizio di impresa o professione e delle infrastrutture danneggiate, e per la ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati dal sisma. Nel borgo storico di Spina gli interventi sono attuati attraverso un programma integrato di recupero. Il Commissario provvede all'elaborazione del piano articolandolo secondo criteri di priorità e modalità attuative stabilite con proprio provvedimento, tenendo conto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. II Commissario delegato assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali già interessati da altri eventi sismici.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

     2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato, che a tal fine si avvale dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonchè ai piani ed ai programmi di settore, e comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonchè dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

     3. L'approvazione dei progetti costituisce condizione per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione.

     4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale e degli enti locali, la decisione è rimessa alla giunta regionale, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.

     5. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della metà. Il medesimo Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori sopra indicati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

 

     Art. 3.

     1. Il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, possono provvedere, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

     regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 19;

     decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

     legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14,14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni;

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243;

     decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

     decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 35, 36 e 53;

     leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

 

     Art. 4.

     1. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata gravemente danneggiata, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il termine dello stato d'emergenza.

     2. Il Commissario delegato è autorizzato ad assegnare, per il tramite dei comuni interessati dal sisma, e secondo procedure e criteri di priorità, dallo stesso definiti, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino ed all'eventuale rafforzamento locale degli edifici immobiliari gravemente danneggiati comprendenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale o all'esercizio di un'attività produttiva.

     3. In favore del personale tecnico amministrativo dei comuni di cui all'art. 1, comma 2 direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è corrisposto dal Commissario delegato un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione e con oneri a carico della presente ordinanza.

     4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti in fase di prima emergenza.

 

     Art. 5.

     1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

     2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

     3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, è stabilita dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso.

     4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo della protezione civile.

 

     Art. 6.

     1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15.000.000 euro, si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

     2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     3. Il presidente della regione Umbria - Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

     4. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208.

 

     Art. 7.

     1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

     2. Il Commissario delegato provvede altresì, nell'ambito delle risorse disponibili, all'assegnazione di un contributo per la copertura degli oneri relativi alle spese straordinarie finalizzate alla fornitura di prima assistenza ed all'attuazione degli interventi urgenti sostenute nell'immediatezza dell'evento dall'Amministrazione provinciale e dai comuni colpiti individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 della presente ordinanza.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.