§ 17.2.32 – L. 18 marzo 1958, n. 310.
Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:18/03/1958
Numero:310


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di [...]
Art. 2.      Alle aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella [...]
Art. 3.      Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono esenti da imposta di bollo
Art. 4.      Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, i [...]
Art. 5.      Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22; 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595
Art. 6.      Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del [...]


§ 17.2.32 – L. 18 marzo 1958, n. 310.

Provvidenze a favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dalla inondazione del novembre 1957.

(G.U. 15 aprile 1958, n. 91).

 

     Art. 1.

     A favore delle aziende agricole dei comuni di Porto Tolle, Contarina, Loreo e Rosolina, danneggiate dall'inondazione del novembre 1957, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime, per le spese occorrenti:

     a) alla ricostruzione, riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo, di provviste di acqua e delle opere relative, nonchè alla costruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

     b) alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compresi lo scavo, il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati, nonchè alle lavorazioni straordinarie dei terreni;

     c) agli impianti arborei ed arbustivi, alle riparazioni ed all'acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè agli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti delle aziende;

     d) all'acquisto di sementi;

     e) alla ricostituzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

     Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

     Il contributo per le spese di cui alla lettera d), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

     Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosioni delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'inondazione.

     La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura, od in interventi di miglioramento fondiario-agrario.

 

          Art. 2.

     Alle aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'art. 1 della presente legge, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento sull'ammontare delle spese di anticipazione relative alle colture dell'annata agraria 1957-58, sostenute anteriormente alla calamità naturale verificatasi nel periodo indicato nell'articolo stesso.

     Alle aziende agricole di cui al precedente comma che, per effetto della predetta calamità, abbiano perduto non meno della metà della produzione risicola o di quella orticola è, altresì, concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore delle predette produzioni perdute.

     Il contributo di cui al primo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro o colono parziario, a norma di contratto.

     Il contributo di cui al secondo comma sarà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti agricoli a norma di contratto.

 

          Art. 3.

     Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono esenti da imposta di bollo.

 

          Art. 4.

     Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge, i mutuatari - semprechè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 - possono chiedere l'omissione dal pagamento delle rate scadenti nell'anno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, nonchè la proroga del mutuo per altrettante semestralità. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante, tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

     La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del concorso statale negli interessi, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

 

          Art. 5.

     Per l'applicazione della presente legge valgono le norme degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22; 25 e 26 della legge 25 luglio 1957, n. 595.

 

          Art. 6.

     Per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1958-1959.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti previsti dall'art. 2, lettera a), e 7 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, nella misura rispettivamente di lire 300 milioni dal capitolo 151 per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 500 milioni dal capitolo corrispondente per l'esercizio finanziario 1958-59.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.