§ 17.2.18 – L. 10 gennaio 1952, n. 3.
Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/01/1952
Numero:3


Sommario
Art. 1.      A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, è autorizzata, con la modalità e nella misura di cui appresso la [...]
Art. 2.      Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti
Art. 3.      Il contributo per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 2, può essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al [...]
Art. 4.      Qualora, per il migliore esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste nelle lettere a), b), c) dell'art. 2 occorra coordinare le opere in fondi contermini, il [...]
Art. 5.      Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2, sarà concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli [...]
Art. 6.      Il Tesoro è autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, e gli Istituti [...]
Art. 7.      Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercite il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge - sempre [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Nelle Provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Le alluvioni e mareggiate di cui all'art. 1 della presente legge, non possono costituire causa di risoluzione dei contratti agrari in corso
Art. 12.      I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su [...]
Art. 13.      Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, liquida il contributo e ne dispone il [...]
Art. 14.      Per provvedere alla concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 e per il [...]
Art. 15.      E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica nonchè alle opere di sistemazione [...]
Art. 16.      All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata per l'importo di 10.400 milioni la maggiore entrata derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte [...]
Art. 17.      Alla ripartizione, tra le Provincie interessate, delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederà il Ministro per l'agricoltura e per le [...]


§ 17.2.18 – L. 10 gennaio 1952, n. 3. [1]

Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

(G.U. 14 gennaio 1952, n. 11).

 

     Art. 1.

     A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, è autorizzata, con la modalità e nella misura di cui appresso la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

 

          Art. 2.

     Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

     a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua, nonchè ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

     b) al ripristino della sistemazione per la coltivazione dei terreni compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati [2];

     c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazione e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

     d) all'acquisto di sementi;

     e) alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte;

     f) all'indennizzo al 50 per cento del valore dei frutti pendenti degli oliveti e degli agrumeti [3].

     Detti contributi saranno commisurati all'80 per cento della effettiva spesa per le piccole aziende, al 65 per cento per le medie e al 50 per cento per le grandi aziende [4].

     Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

     Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime.

     Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile, o le cui piantagioni arboree od arbustive siano state distrutte o gravemente danneggiate, sarà corrisposto un indennizzo pari all'80 per cento del valore che i terreni o le piantagioni avevano anteriormente alla alluvioni [5].

     La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.

 

          Art. 3.

     Il contributo per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente art. 2, può essere corrisposto anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo detrazioni dall'ammontare di eventuali contributi a qualunque titolo ricevuti [6].

     Analogamente potranno estendersi a queste spese le facilitazioni di cui al successivo art. 5.

 

          Art. 4.

     Qualora, per il migliore esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste nelle lettere a), b), c) dell'art. 2 occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

 

          Art. 5.

     Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2, sarà concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento.

     Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale al saggio del 5 per cento, sia inferiore al contributo assegnabile a termine del precedente art. 2 può essere concessa, come contributo, la differenza.

     I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

     Il concorso dello Stato negli interessi può - ove trattisi di piccole aziende - riguardare anche i mutui contratti per la differenza tra la spesa necessaria all'esecuzione delle suddette opere ed il contributo ottenuto ai sensi dell'art. 2.

 

          Art. 6.

     Il Tesoro è autorizzato, secondo apposita convenzione da farsi fra il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, e gli Istituti esercenti il credito agrario, a concedere anticipi agli Istituti predetti fino all'ammontare di 5 miliardi di lire per la concessione dei mutui di cui all'art. 5, anche sotto forma di accettazione di cartelle da essi emesse quando trattasi di operazioni di credito agrario di miglioramento.

 

          Art. 7.

     Per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercite il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge - sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 - l'importo della rata scadente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, aumentata dei relativi interessi, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso istituto mutuante, di durata pari a tutto o a parte del residuale periodo di ammortamento del mutuo originario. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estese, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando, a tal fine, il semplice annotamento della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

     Le facilitazioni previste nel comma precedente sono estese anche alle altre rate che scadranno entro il 31 dicembre 1952.

     La dilazione, di cui al presente articolo, non comporta alcuna modifica di contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

 

          Art. 8. [7]

     Per gli atti e i contratti relativi ai mutui e alla ratizzazione, di cui ai precedenti articoli - e per gli istituti di credito agrario che porranno in essere dette operazioni - vigono tutte le disposizioni di favore previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed aggiunte.

     Sono fatti salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili per gli atti e i contratti predetti sono ridotti alla misura di un quarto.

     Le domande e i documenti occorrenti per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, sono esenti dalla tassa di bollo.

 

          Art. 9.

     Nelle Provincie danneggiate è istituita una Commissione composta dal prefetto che la presiede, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'intendente di finanza.

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     La Commissione esprime il suo preventivo parere per ogni singola concessione [10].

 

          Art. 10. [11]

     Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali, a termine delle lettere d) ed e) dell'art. 2 e può essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta. A quanti fra essi abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste da contratto col proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

 

          Art. 11.

     Le alluvioni e mareggiate di cui all'art. 1 della presente legge, non possono costituire causa di risoluzione dei contratti agrari in corso.

     I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria e agraria.

     Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per i quali la prestazione risulta impossibile.

     Nel caso che in dipendenza delle alluvioni e delle mareggiate, si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del preesistente contratto le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

 

          Art. 12.

     I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verrà corredata dai competenti uffici dei necessari documenti . Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del contributo, di cui all'art. 2 e del concorso nel pagamento degli interessi dei mutui di cui all'art. 5, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale vi provvederà con le modalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del contributo alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 il capo dell'Ispettorato provvede all'approvazione del progetto ed al collaudo [12].

     L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in caso di necessità, è autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalità previste dal n. 2 dell'art. 20 del decreto legislativo Presidenziale 15 marzo 1497, n. 214.

 

          Art. 13.

     Il capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente art. 9, liquida il contributo e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato .

     Gli ordinativi vengono sottoposti per il tramite della Ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.

     A questi uffici sono parimenti inviati dal capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

     La liquidazione ed il pagamento dei contributi e degli indennizzi per importo netto non superiore a lire 1 milione, verranno fatti con le modalità prescritte dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214 [13].

 

          Art. 14.

     Per provvedere alla concessione dei contributi di cui all'art. 2 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 e per il concorso nel pagamento degli interessi previsti dall'art. 5 è autorizzata per 30 anni la spesa annua di lire 400 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

 

          Art. 15.

     E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere ai lavori di riparazione di danni causati alle opere pubbliche di bonifica nonchè alle opere di sistemazione dei bacini montani nelle Provincie di cui all'art. 1 della presente legge.

     Quando i danni abbiano colpito interi complessi organici di opere di bonifica, la spesa di ripristino delle opere pubbliche è a totale carico dello Stato. Negli altri casi si applicano, ai fini dell'attribuzione della spesa, le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

     Spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste di riconoscere, sulla base degli accertamenti tecnici e sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici la esistenza della condizione necessaria per l'attribuzione dell'intera spesa a carico dello Stato.

     Il Ministero dell'agricoltura ha facoltà di corrispondere anticipatamente ai Consorzi di bonifica concessionari delle opere una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 12 della legge 23 aprile 1949, n. 165.

 

          Art. 16.

     All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata per l'importo di 10.400 milioni la maggiore entrata derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte dirette ed indirette disposto dalla legge 2 gennaio 1952, n. 1.

     Per gli anticipi previsti dall'art. 6 si provvederà col ricavato del prestito approvato con legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

     Si ricorrerà egualmente al suddetto prestito anche per le diverse e maggiori eventuali occorrenze nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per gli esercizi finanziari successivi al 1951-52 la spesa prevista all'art. 14 della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero predetto.

 

          Art. 17.

     Alla ripartizione, tra le Provincie interessate, delle somme destinate alle provvidenze di cui alla presente legge provvederà il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto, sentiti preventivamente, per quanto riguarda le provincie delle Regioni a statuto speciale, gli Assessori dell'agricoltura.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così modificata dall'art. 10 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[4] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[5] Comma già modificato dall'art. 2 della L. 23 maggio 1952, n. 581 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 23 maggio 1952, n. 581.

[8] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[9] Comma abrogato dall'art. 12 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[11] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 23 maggio 1952, n. 581.

[12] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.

[13] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 27 dicembre 1953, n. 938.