§ 76.1.1i - Legge 25 aprile 1961, n. 355.
Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:25/04/1961
Numero:355


Sommario
Art. 1.      Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, nonchè le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle [...]
Art. 2.      Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti particolari criteri [...]
Art. 3.      Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di [...]
Art. 4.      Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1962.
Art. 5.      Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno [...]


§ 76.1.1i - Legge 25 aprile 1961, n. 355.

Abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

(G.U. 20 maggio 1961, n. 123).

 

     Art. 1.

     Sono soppresse le franchigie e le esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche, nonchè le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste dal Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, e da qualsiasi altra disposizione emanata prima e dopo l'entrata in vigore del Codice postale predetto, fatta eccezione per la franchigia spettante al Presidente della Repubblica e per le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni concesse in applicazione di Accordi internazionali.

     Continuano ad avere corso in esenzione di tassa le corrispondenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i reclami concernenti il servizio indirizzati dagli utenti all'Amministrazione stessa in via ordinaria o in raccomandazione.

     Restano altresì in vigore le disposizioni degli articoli 54, 55, primo periodo del primo comma, 62, prima parte, 66, secondo comma, 89, 112 e 114 del citato Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni, nonchè la riduzione alla metà della tassa di emissione dei vaglia ordinari a favore dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'eEsercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato, presenti al corpo, nel limite di valore stabilito dai decreti di approvazione delle tariffe.

 

          Art. 2.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti particolari criteri e modalità di pagamento per le corrispondenze delle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 3.

     Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di Amministrazioni dello Stato o di Enti ed Istituti.

     La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonchè la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad Enti ed Istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli Enti ed Istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

     Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una Commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni della presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1962.

 

          Art. 5.

     Per l'esercizio finanziario 1961-62 le somme dovute all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalle Amministrazioni statali in applicazione della presente legge, saranno considerate forfettariamente e poste a carico del Ministero del tesoro.

     La corrispondente somma sarà direttamente versata dal Ministero del tesoro per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.