§ 93.4.100 - D.P.R. 25 giugno 1959, n. 411.
Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:25/06/1959
Numero:411


Sommario
Art. 1.      Gli oneri da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, sono costituiti
Art. 2.      Gli oneri da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, sono costituiti dagli oneri per il [...]
Art. 3.      Per ciascun esercizio finanziario, a partire dal 1959-1960, l'importo dei rimborsi spettanti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i titoli contemplati [...]
Art. 4.      Salva l'applicazione delle norme dettate dai commi secondo e terzo del presente articolo, l'ammontare degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello [...]
Art. 5.      Gli stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome, nonchè in quello dell'entrata dell'Amministrazione [...]


§ 93.4.100 - D.P.R. 25 giugno 1959, n. 411.

Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli oneri e delle spese da questa sostenuti per motivi non attinenti all'esercizio ferroviario.

(G.U. 27 giugno 1959, n. 151)

 

 

     Art. 1.

     Gli oneri da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, sono costituiti:

     1) dall'importo delle tasse di trasporto non riscosse da detta Amministrazione in conseguenza delle concessioni di trasporto gratuito in favore delle categorie di persone indicate nella tabella A annessa al presente decreto e firmata dai Ministri per i trasporti, per il bilancio e per il tesoro;

     2) dai minori introiti derivanti alla stessa Amministrazione dalle concessioni di riduzioni di tariffe o di prezzi speciali di trasporto a favore delle categorie di viaggiatori e di merci, rispettivamente elencate nelle tabelle B e C annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per i trasporti, per il bilancio e per il tesoro;

     3) dal costo dei trasporti degli effetti postali effettuati gratuitamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 2.

     Gli oneri da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, sono costituiti dagli oneri per il pagamento di annualità di interesse e di ammortamento relative alla parte dei prestiti contratti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che è stata destinata alla ricostruzione e alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra.

 

          Art. 3.

     Per ciascun esercizio finanziario, a partire dal 1959-1960, l'importo dei rimborsi spettanti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i titoli contemplati all'art. 1 ed all'art. 2 del presente decreto, è stabilito in base a rendiconti da presentarsi dall'Amministrazione medesima.

     I rendiconti debbono contenere le seguenti indicazioni:

     1) per gli oneri indicati ai numeri 1) e 2) del precedente art. 1: la quantità delle merci ed il numero dei viaggiatori trasportati; le somme effettivamente riscosse e quelle che si sarebbero percepite, a parità di traffico, con l'applicazione delle tariffe ordinarie.

     Per i trasporti gratuiti a percorso indeterminato, per le concessioni di riduzioni tariffarie, per viaggiatori e merci, il cui importo non superi, durante l'esercizio, il limite di 100 milioni di lire e negli altri casi in cui ne sia riconosciuta, con decreti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, l'opportunità e la convenienza, il rendiconto può essere redatto sulla base di percorrenze medie e di rilevazioni per campione;

     2) per gli oneri indicati al n. 3) dell'art. 1: i dati relativi alle percorrenze, espresse in assi-chilometro, effettuate dalle speciali carrozze e dagli altri mezzi posti a disposizione dell'Amministrazione postale, ed i costi relativi;

     3) per gli oneri contemplati dall'art. 2: le spese effettivamente sostenute per il pagamento di annualità di interesse e di ammortamento relative alla parte dei prestiti contratti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che è stata destinata alla ricostruzione e alla riparazione del materiale e degli impianti distrutti o danneggiati per cause di guerra.

 

          Art. 4.

     Salva l'applicazione delle norme dettate dai commi secondo e terzo del presente articolo, l'ammontare degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e costituenti titoli per il rimborso, è determinato:

     a) per la concessione di riduzioni tariffarie: sulla base della differenza, risultante dal rendiconto previsto dall'articolo precedente, tra le somme che si sarebbero riscosse con l'applicazione delle tariffe ordinarie e le entrate realizzate in base alle tariffe effettivamente applicate;

     b) per i trasporti gratuiti: in base alle somme che, secondo i risultati del rendiconto, sarebbero state riscosse qualora si fosse applicata la tariffa ordinaria;

     c) per il trasporto degli effetti postali: in base agli elementi indicati nel punto 2) del precedente art. 3;

     d) per gli oneri contemplati dall'art. 2: in base alle spese effettivamente accertate e liquidate.

     La determinazione degli oneri netti da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per i trasporti a tariffa ridotta e per i trasporti gratuiti, indicati sotto le lettere a) e b) del presente articolo, viene effettuata applicando, agli importi lordi risultanti dai calcoli eseguiti in conformità di quanto stabilito alle lettere stesse, riduzioni percentuali in rapporto alle contrazioni di traffico che si verificherebbero in dipendenza dell'eventuale ritorno alle tariffe ordinarie. Le percentuali di riduzione sono fissate in rapporto all'entità di ciascuna concessione tariffaria, al grado di elasticità della domanda di traffico per ciascun settore ed alla riduzione di costo che può essere connessa ad una eventuale contrazione del traffico.

     In ogni caso le percentuali di riduzione non possono essere inferiori a:

     20% per le concessioni speciali VIII e IX e per quelle riguardanti i viaggi dei militari;

     15% per le altre concessioni speciali contemplate dalla tabella B allegata al presente decreto;

     10% per i trasporti di merci per conto dell'Amministrazione dello Stato e per quelli che si fanno con trattamento di favore per le zone depresse;

     15% per i trasporti di merci di massa;

     30% per i trasporti riguardanti le zone industriali, l'industria ed il commercio con l'estero;

     80% per le carte di libera circolazione rilasciate a determinate categorie di viaggiatori;

     60% per gli altri trasporti gratuiti contemplati nella tabella A annessa al presente decreto.

 

          Art. 5.

     Gli stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri e delle Amministrazioni autonome, nonchè in quello dell'entrata dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato verranno annualmente commisurati alle somme risultanti dai rendiconti dell'esercizio anteriore all'ultimo scaduto all'atto della presentazione del progetto di bilancio al Parlamento, accresciute o diminuite, in via di conguaglio, degli importi risultanti a credito od a debito dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio di riferimento dei rendiconti medesimi, rispetto all'importo stanziato in via provvisoria per essi.

 

 

     Tabella A

     1. - Trasporto gratuito di persone

     I. Carrozze salone.

     a) Presidenti Camere legislative, Presidente Corte Costituzionale e Alta Corte Costituzionale Regione siciliana, Presidente del Consiglio dei Ministri.

     b) Rappresentanze ufficiali Camere legislative e Corte Costituzionale, Ministri e Sottosegretari di Stato in rappresentanza del Governo.

     II. Carte di libera circolazione.

     a) Ex Presidenti della Repubblica, ex Presidenti delle Camere legislative, ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, Giudici ordinari Corte Costituzionale, Ministri e Sottosegretari di Stato ed altre personalità indicate negli articoli 4, 6, 25 della legge 21 novembre 1955, n. 1108.

     b) Avvocati dello Stato, personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed altre categorie di persone previste dall'art. 7 della citata legge.

     c) Personalità alle quali si concedono carte di libera circolazione per speciali ragioni di Stato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15 della legge.

     d) Personale delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, previsto dall'art. 21 della legge.

     e) Ex Parlamentari del regno (art. 23 della legge).

     III. Biglietti di viaggio.

     a) Ex Parlamentari non muniti di carta di libera circolazione.

     b) Personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     c) Personale dell'Avvocatura dello Stato.

     d) Personale delle Dogane.

     e) Altre categorie di persone previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 1955, n. 1108.

     f) Biglietti gratuiti di viaggio rilasciati per speciali ragioni di Stato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 della citata legge).

     g) Personale delle Amministrazioni della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, previsto dall'art. 21 della citata legge e non munito di carta di libera circolazione.

     2. - Trasporto gratuito di merci.

     I. Buoni bagaglio.

     Categorie di cose previste dall'art. 12 della legge 21 novembre 1955, n. 1108.

     II. Lettere di porto.

     Categorie di cose previste dagli articoli 13 e 14 della citata legge.

     III. Trasporti gratuiti a fini assistenziali.

     a) Concessione eccezionale in favore dei trasporti per conto dell'A.A.I. (Amministrazioni Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, già U.N.R.R.A.).

     b) Concessione eccezionale per i trasporti per conto dell'E.N.D.S.I. (Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi in Italia).

 

     Tabella B

     Trasporti ferroviari di persone a tariffa ridotta

     I. Concessione speciale A.

     Viaggi del Capo dello Stato.

     Viaggi di servizio del Segretariato della Presidenza della Repubblica.

     II. Concessioni a favore dei componenti o ex componenti le Assemblee legislative, la Corte Costituzionale, l'Alta Corte Regione siciliana, i Consigli e le Giunte regionali.

     a) Carte di libera circolazione con rimborso parziale da parte del Ministero del tesoro (art. 5 legge 21 novembre 1955, n. 1108):

     Senatori della Repubblica e Deputati al Parlamento.

     Ex Parlamentari della Repubblica.

     Componenti delle Giunte regionali.

     b) Biglietti per viaggi di andata e ritorno con rimborso parziale da parte del Ministero del tesoro (articoli 18, 19 e 25 della legge 21 novembre 1955, n. 1108):

     Senatori e Deputati.

     Presidenti e Giudici Corte Costituzionale; Presidente e membri Alta Corte Regione siciliana.

     Consiglieri regionali.

     c) Biglietti a tariffa ridotta:

     Ex Parlamentari.

     III. Riduzioni di tariffa a favore di Amministrazioni statali.

     Concessione speciale B a favore dei vari Ministeri civili.

     Concessione speciale a favore dell'Amministrazione militare.

     Viaggi dello Stato Maggiore Difesa (2° R.A.M.).

     IV. Riduzione a favore di Enti pubblici e di Enti od Organismi internazionali.

     Concessione speciale G a favore della F.A.O.

     Concessione speciale X (Opera Nazionale Orfani di Guerra).

     Concessione speciale XI (Croce Rossa Italiana).

     Viaggi relativi alle Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali.

     Viaggi dei bambini assistiti dalla predetta A.A.I.

     Viaggi dei Consiglieri della Regione Autonoma sarda.

     Viaggi dei Funzionari dell'E.N.D.S.I.

     V. Tariffe ridotte a favore di dipendenti od ex dipendenti dello Stato o Enti pubblici.

     Concessione speciale C (Impiegati dello Stato).

     Concessione speciale D.

     Maestri pensionati dei Comuni.

     VI. Tariffe ridotte a fini assistenziali (indigenti, minorati, lavoratori, ecc.).

     Concessione speciale II (indigenti inviati in luoghi di cura).

     Concessione speciale III (ciechi).

     Concessione speciale IV (Associazioni ed Istituti di carità).

     Concessione speciale V (operai, braccianti e lavoratori agricoli).

     Concessione speciale VI (lavoratori italiani emigrati e residenti all'estero).

     Concessione speciale XII (equipaggi navi mercantili).

     Profughi di guerra.

     Mondariso.

     VII. Tariffe ridotte per finalità patriottiche e militari.

     Concessioni speciali VIII e IX (mutilati ed invalidi).

     Decorati di medaglia d'oro al valor militare.

     Concessione speciale F (ufficiali in congedo).

     Manifestazioni militari e patriottiche varie.

     Forze armate alleate.

     Familiari di militari stranieri caduti in guerra (visita tombe).

     Concessione speciale E (Comitati talune Associazioni patriottiche).

     VIII. Tariffe ridotte per finalità economiche extra-aziendali, turistiche, artistiche, culturali e religiose.

     Concessione speciale I (organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni).

     Concessione di tariffa (visitatori di fiere, mostre ed esposizioni).

     Concessione di tariffa per Congressi nazionali ed internazionali.

     Viaggi di Vescovi ed Arcivescovi.

     Peregrinatio Romana ad Petri Sedem.

     Concessione speciale ex VII (teatrali).

     IX. Elettori.

     Elezioni politiche nazionali.

     Elezioni politiche regionali.

     Elezioni amministrative.

     X. Tariffe ridotte a favore dei giornalisti e pubblicisti nonchè dei loro familiari.

 

     Tabella C

     Trasporti ferroviari di merci a tariffa ridotta

     I. Tariffe ridotte a favore di Amministrazioni dello Stato.

     a) Concessione speciale A - Trasporti per conto del Capo dello Stato.

     b) Concessione speciale B - Trasporti a pagamento immediato per conto dello Stato.

     c) concessione speciale B - Trasporti a pagamento differito:

     del Ministero dell'interno;

     del Ministero del tesoro;

     del Ministero delle finanze;

     del Ministero della difesa (Esercito);

     del Ministero della difesa (Marina);

     del Ministero della difesa (Aeronautica);

     del Provveditorato generale dello Stato;

     del Ministero della sanità.

     II. Tariffe di favore a fini assistenziali.

     a) Concessione speciale XI - Trasporti per conto della Croce Rossa Italiana.

     b) Concessione speciale III - Trasporti per conto delle Case di lavoro per ciechi.

     c) Concessione eccezionale a favore della C.R.I. per trasporto di merci varie dirette all'estero in occasione di pubbliche calamità (soccorso).

     d) Concessione eccezionale a favore di Enti assistenziali e religiosi per trasporti di materiali per asili infantili, per colonie estive, per campeggi, ecc.

     III. Tariffe a favore di zone industriali.

     Industrializzazione del Mezzogiorno.

     IV. Tariffe a favore di zone depresse.

     a) T.E. 201 - Prodotti alimentari del Mezzogiorno.

     b) T.E. 202 - Bestiame della Sardegna.

     c) T.E. 205 - Sale comune e denaturato (trasporti interni Sicilia e Sardegna).

     d) T.E. 206 - Radica di liquirizia (produzione del Mezzogiorno).

     e) T.E. 207 - Foglie di sommacco, ecc. (produzione del Mezzogiorno).

     f) T.E. 208 - Paglia e fieno (spedizioni del Meridione).

     g) T.E. 209/B - Assicelle per cassette (produzione del Mezzogiorno).

     h) T.E. 210 - Sughero (trasporti interni della Sardegna).

     i) T.E. 215 - Lana sudicia (produzione del Mezzogiorno).

     l) T.E. 218 - Asfalto (trasporti interni Sicilia e Sardegna).

     m) T.E. 219 - Legna da ardere (produzione del Meridione).

     n) T.E. 220 - Crino vegetale (produzione del Meridione).

     V. Tariffe a favore dell'agricoltura.

     Ortofrutticoli.

     VI. Tariffe a favore dell'industria e commercio interno.

     a) Fiere, mostre, esposizioni.

     b) T.E. 209/A - Legname da lavoro.

     c) T.E. 211 - Carta per giornali.

     d) T.E. 212 - Gas butano, propano e loro recipienti.

     e) T.E. 213 - Piriti e ceneri di piriti di ferro.

     f) Tariffa speciale 107 - Giornali e pubblicazioni.

     VII. Tariffe a favore del commercio con l'estero.

     a) T.E. 251 - Esportazione via terra.

     b) T.E. 252 - Esportazione via mare.

     c) Tariffa eccezionale di trasporti di ceneri di piriti dirette a Linz.

     d) Trasporti di ortofrutticoli in esportazione appoggiati ai centri di rispedizione.

     e) Trasporti di prodotti petroliferi in esportazione.

     VIII. Tariffe per merci di massa.

     Merci di massa.

     IX. Concessioni per finalità varie di carattere extra-aziendale.

     a) Trasporti per conto di complessi teatrali e cinematografici.

     b) Trasporti delle Forze armate americane.