§ 71.3.190 - D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.
Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:17/11/1997
Numero:398


Sommario
Art 1.  Concorso per uditore giudiziario.
Art. 2.  Prova preliminare.
Art. 3.  Prove concorsuali.
Art. 4.  Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare.
Art. 5.  Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.
Art. 6.  Requisiti per la ammissione al concorso.
Art. 7.  Indizione del concorso.
Art. 8.  Presentazione della domanda.
Art. 9.  Commissione esaminatrice.
Art. 10.  Lavori della commissione.
Art. 11.  Esclusione dai concorsi.
Art. 12.  Titoli di preferenza.
Art. 13.  Assunzione dei magistrati per concorso.
Art. 14.  Sottocommissioni.
Art. 15.  Informazioni.
Art. 16.  Scuola di specializzazione per le professioni legali.
Art. 17.  Norme transitorie e finali.
Art. 18.  Abrogazioni.
Art. 19.  Termini per adozione di provvedimenti.
Art. 20.  Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano.


§ 71.3.190 - D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(G.U. 18 novembre 1997, n. 269).

 

Capo I

Semplificazione del concorso per uditore giudiziario

 

     Art 1. Concorso per uditore giudiziario.

     1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame.

     2. L'esame consiste:

     a) nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     b) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;

     c) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.".

 

          Art. 2. Prova preliminare.

     1. Dopo l'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

     "Art. 123-bis (Prova preliminare).

     1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso del requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

     2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 123-quinquies, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

     3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

     4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

     a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

     b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

     c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

     d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

     6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'articolo 126, primo comma.".

 

          Art. 3. Prove concorsuali.

     1. Dopo l'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto con l'articolo 2 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

     "Art. 123-ter (Prove concorsuali).

     1. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

     a) diritto civile;

     b) diritto penale;

     c) diritto amministrativo.

     2. La prova orale verte su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

     a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;

     b) procedura civile;

     c) diritto penale;

     d) procedura penale;

     e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario;

     f) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

     g) diritto comunitario;

     h) diritto internazionale ed elementi di informatica giuridica.

     3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono la idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantotto punti. Non sono ammesse frazioni di punto.".

 

          Art. 4. Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare.

     1. Dopo l'articolo 123-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunto dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

     "Art. 123-quater (Commissione permanente per la tenuta dell'archivio dei quesiti della prova preliminare).

     1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione permanente per la creazione e l'aggiornamento dell'archivio informatico delle domande per la prova preliminare.

     2. La commissione è nominata dal Ministro di grazia e giustizia ed è composta da cinque magistrati, anche cessati dal servizio, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione si avvale delle strutture del centro elettronico di documentazione presso la Corte di cassazione.

     3. La commissione dura in carica tre anni. La nomina dei singoli componenti è rinnovabile per un periodo di eguale durata.

     4. Su proposta del presidente, nella fase della creazione dell'archivio, la commissione può essere integrata con membri aggregati fino ad un massimo di cinquanta, scelti tra magistrati e docenti universitari dal Ministro e dal Consiglio superiore della magistratura secondo la proporzione di cui al comma 2.

     5. All'atto della nomina i componenti, anche aggregati, seguono un corso di specializzazione in docimologia e tecnica del test della durata di quindici giorni la cui organizzazione è demandata al Consiglio superiore della magistratura, di intesa con il Ministro di grazia e giustizia. Nei successivi sei mesi, con cadenza mensile, sono organizzati corsi di approfondimento della durata di tre giorni.".

 

          Art. 5. Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.

     1. Dopo l'articolo 123-quater dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto legislativo, è inserito il seguente:

     "Art. 123-quinquies (Regolamento per lo svolgimento della prova preliminare).

     1. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio delle domande della prova preliminare, i metodi per l'assegnazione delle domande ai candidati, il conferimento dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova preliminare ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio.

     2. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministro di grazia giustizia adotta, comunque, il regolamento di cui al comma 1.

     3. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia si attiene ai seguenti criteri:

     a) predisposizione dell'archivio in modo da fornire i quesiti per tutti i concorsi da espletare;

     b) inserimento nell'archivio di quesiti classificati in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

     c) aggiornamento costante dell'archivio;

     d) previsione che l'archivio domande sia pubblico;

     e) previsione che il sistema della prova preliminare, le caratteristiche delle apparecchiature da utilizzare eventualmente per detta prova e le modalità di utilizzazione siano adeguatamente pubblicizzate;

     f) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascun gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

     g) estrazione automatizzata dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

     h) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

     i) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

     l) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.".

 

          Art. 6. Requisiti per la ammissione al concorso.

     1. Il primo comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

     "Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza in possesso, relativamente agli iscritti al relativo corso di laurea a decorrere dall'anno accademico 1998/1999, del diploma di specializzazione rilasciato da una delle scuole di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che, alla data della pubblicazione del bando di concorso, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del presente ordinamento ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

     Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le disposizioni attuative della programmazione universitaria e del diritto allo studio, assicura l'uniforme distribuzione sul territorio nazionale delle scuole di cui al primo comma e la previsione di adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi.

     Se le domande di partecipazione al concorso presentate dai candidati di cui al secondo comma sono inferiori a cinque volte il numero dei posti per i quali il concorso è bandito, sono altresì ammessi, previo superamento della prova preliminare di cui all'articolo 123-bis ed in misura pari al numero necessario per raggiungere il rapporto anzidetto, anche i candidati in possesso della sola laurea in giurisprudenza.".

     2. Il quinto comma dell'articolo 124 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore della magistratura non ammette al concorso i candidati che, per le informazioni raccolte non risultano di condotta incensurabile ed i cui parenti, in linea retta entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo, hanno riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Qualora non si provveda alla ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.".

 

          Art. 7. Indizione del concorso.

     1. L'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 novembre 1978, n. 746, è sostituito dal seguente:

     "Art. 125 (Indizione del concorso). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 3 febbraio 1949, n. 26, il concorso ha luogo in Roma, di regola una volta l'anno, in relazione ai posti vacanti nell'organico della magistratura.

     2. Nella determinazione dei posti da mettere al concorso può tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno in cui è indetto il concorso e nei cinque anni successivi, aumentati del trentacinque per cento.

     3. Il concorso è bandito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti, il luogo ed il giorno di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta.".

 

          Art. 8. Presentazione della domanda.

     1. Dopo l'articolo 125 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

     "Art. 125-bis (Presentazione della domanda).

     1. La domanda di partecipazione al concorso per uditore giudiziario, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è presentata o spedita, a mezzo raccomandata, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto di indizione nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.

     2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non rispettano il termine di cui al comma 1.

     3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda alla autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.".

 

          Art. 9. Commissione esaminatrice.

     1. Dopo l'articolo 125-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

     "Art. 125-ter (Commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, ed è composta da un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede, da un magistrato di qualifica non inferiore a quella di dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vicepresidente, da quindici magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, nonché da otto docenti universitari. Non può essere nominato componente chi ha fatto parte della commissione esaminatrice in uno dei due concorsi precedentemente banditi.

     2. Il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di tre anni, che, all'atto della nomina, non hanno superato i settantatre anni di età e che, all'atto della cessazione dal servizio, rivestivano la qualifica richiesta per la nomina.

     3. Il presidente della commissione può essere sostituito dal vice presidente o dal più anziano dei magistrati presenti.

     4. La commissione, anche se divisa in sottocommissioni, svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di nove componenti, compreso il presidente, tra i quali almeno un docente universitario.

     5. Possono far parte della commissione esaminatrice esclusivamente quei magistrati che hanno prestato il loro consenso all'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

     6. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio superiore della magistratura contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto per tutta la durata della procedura concorsuale.

     7. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti stabilito dal comma 1, il Consiglio superiore della magistratura nomina componenti della commissione magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali.

     8. Le funzioni di segreteria della commissione sono esercitate da funzionari amministrativi di qualifica funzionale non inferiore alla ottava e sono coordinate da un magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia.".

 

          Art. 10. Lavori della commissione.

     1. Dopo l'articolo 125-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 6 del presente decreto legislativo, è aggiunto il seguente:

     "Art. 125-quater (Lavori della commissione).

     1. La commissione esaminatrice, durante la valutazione degli elaborati scritti e durante le prove orali, articola i propri lavori in ragione di dieci sedute alla settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa.

     2. I componenti della commissione esaminatrice fruiscono del congedo ordinario nel periodo compreso tra la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e l'inizio delle prove orali. L'eventuale residuo periodo di congedo ordinario può essere goduto durante lo svolgimento della procedura concorsuale, purché sia assicurata la continuità dei lavori, secondo le modalità stabilite dal comma 1.

     3. La mancata partecipazione, anche se giustificata, di un componente a due sedute della commissione, qualora ciò abbia causato il rinvio delle sedute stesse, può costituire motivo per la revoca della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.".

 

          Art. 11. Esclusione dai concorsi.

     1. Dopo l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

     "Art. 126-bis (Esclusione dai concorsi).

     1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, può escludere da uno o più successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, è stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.".

 

          Art. 12. Titoli di preferenza.

     1. Il terzo comma dell'articolo 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

     "I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.

     Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso per uditore giudiziario il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di richiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.

     Sono nominati uditori giudiziari, con decreto ministeriale, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso e di quelli aumentati ai sensi del comma che precede.".

 

          Art. 13. Assunzione dei magistrati per concorso.

     1. L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 (Assunzione dei magistrati per concorso).

     1. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che è immediatamente trasmessa per la approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro di grazia e giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria è pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il successivo termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura.

     2. Se il numero degli idonei è superiore a quello dei posti messi a concorso, eventualmente aumentati di un decimo, la graduatoria formata dalla commissione esaminatrice è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro di grazia e giustizia può formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio superiore della magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.".

 

          Art. 14. Sottocommissioni. [1]

     1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.

     2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.

     3. Ciascuna sottocommissione procede all'esame orale dei candidati ed all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.

     4. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni.5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.

     5. Prima di procedere all'esame degli elaborati scritti ed allo svolgimento della prova orale, la commissione ne definisce i criteri di valutazione.

 

          Art. 15. Informazioni.

     1. Le autorità alle quali sono trasmesse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 124, comma quinto, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono tenute a fornirle entro trenta giorni.

 

Capo II

Scuola di specializzazione per le professioni legali

 

          Art. 16. Scuola di specializzazione per le professioni legali. [2]

     1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. [3]

     2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai [4] .

     2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. [5]

     2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno. [6]

     3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.

     4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio.

     5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.

     6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.

     7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie, al superamento delle prove finali di esame.

     8. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 17. Norme transitorie e finali. [7]

 

          Art. 18. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le norme incompatibili con il presente decreto legislativo ed in particolare:

     a) l'articolo 1 della legge 17 novembre 1978, n. 746;

     b) la legge 4 febbraio 1985, n. 11;

     c) l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32;

     d) gli articoli 1 e 2 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

     e) l'articolo 12, comma secondo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617;

     f) l'articolo 4, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

 

          Art. 19. Termini per adozione di provvedimenti. [8]

 

          Art. 20. Norme applicabili al concorso per uditore giudiziario riservato alla provincia autonoma di Bolzano.

     1. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, al concorso per uditore giudiziario riservato per la provincia autonoma di Bolzano, non si applicano i seguenti articoli: 124, commi primo, secondo e terzo, 125, 125-ter e 125-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     Al concorso sono ammessi i laureati in giurisprudenza che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, risultino di età non inferiore agli anni ventuno e non superiore ai quaranta, soddisfino alle condizioni previste dall'articolo 8 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ed abbiano gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti [9].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[2] Rubrica così modificata dall'art. 17 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[3] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[4] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[5] Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[6] Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 13 febbraio 2001, n. 48 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[7] Articolo modificato dall'art. 3 del D.L. 21 settembre 1998, n. 328 e abrogato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[8] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.

[9] Comma così modificato dall'art. 11 della L. 13 febbraio 2001, n. 48.